IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l'art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523 del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n.165 del 2001; Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94, che amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 8-septies, del decreto legge n. 194 del 2009 che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato articolo art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede, per alcune amministrazioni e categorie di personale, l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica deroga al blocco delle assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, e sancendo il principio che le assunzioni del suddetto personale devono essere effettuare in via prioritaria dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 17, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010; Vista le note del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 15 gennaio 2010, n. 850 e del Segretariato generale della Corte dei conti del 9 marzo 2010, n. SG-A33-P con le quali chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente; da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle unita' cessate per mobilita', e dei relativi oneri; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata; Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge; Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, sono autorizzati alle assunzioni, mediante procedure di stabilizzazione, del personale di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unita' di personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna amministrazione. 2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sara' cura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. La stessa amministrazione e' responsabile degli accertamenti effettuati e della regolarita' delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano. 3. Per le assunzioni di cui al comma 1 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione dovranno altresi' fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n.8 foglio n.287 |