Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137
Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, ed in particolare l'articolo 20 relativo all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione;
Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante, in esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2290 del 1926, l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo 2 di tale regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'articolo 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126

1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, ne' superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicita' non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del regio
decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella
legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei
magazzini generali:
«Art. 20. - Le norme per l'esecuzione del presente
decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per
decreto reale sentito il Consiglio di Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 16
gennaio 1927, n. 126, recante l'approvazione del
regolamento generale concernente l'ordinamento e
l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle
discipline doganali ai predetti magazzini generali:
«Art. 2. - L'esercente, a garanzia delle obbligazioni
verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha
l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura,
che sara' determinata dal Ministro per l'industria e
commercio, in ogni caso non inferiore alle lire 1.000.000,
ne' superiore a lire 50.000.000.
La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da
qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al
portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un
istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione
dello Stato.
Se la cauzione e' prestata in titoli di rendita
pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo
di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno
precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei
titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in
confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve
essere reintegrata nel termine di 15 giorni.
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati
spettano al cauzionante, salvo che siano intimate
opposizioni al pagamento per cause dipendenti
dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso
restano vincolati al pari della somma capitale.
Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono
depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le
norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato;
quelle in titoli intestati conterranno il vincolo
cauzionale e saranno depositate presso il consiglio
provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione
hanno sede i magazzini generali.
La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al
consiglio provinciale dell'economia. La domanda e'
pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera
ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi
giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio
provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla
data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza
che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale
dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione;
l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia
ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente
esecutiva. ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'art. 2
del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei
magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio
1927, n. 126, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
aprile 1955, n. 76.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la legge
finanziaria 2008.
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento
approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2. - L'esercente, a garanzia delle obbligazioni
verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha
l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura
determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non
inferiore ad euro 14.000,00, ne' superiore ad euro
700.000,00. I predetti importi minimo e massimo possono
essere aggiornati con periodicita' non inferiore ad un
triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico
tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertate dall'ISTAT .
La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da
qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al
portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un
istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione
dello Stato.
Se la cauzione e' prestata in titoli di rendita
pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo
di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno
precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei
titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in
confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve
essere reintegrata nel termine di 15 giorni.
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati
spettano al cauzionante, salvo che siano intimate
opposizioni al pagamento per cause dipendenti
dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso
restano vincolati al pari della somma capitale.
Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono
depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le
norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato;
quelle in titoli intestati conterranno il vincolo
cauzionale e saranno depositate presso il consiglio
provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione
hanno sede i magazzini generali.
La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al
consiglio provinciale dell'economia. La domanda e'
pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera
ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi
giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio
provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla
data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza
che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale
dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione;
l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia
ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente
esecutiva.



 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Le cauzioni, gia' costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1.
2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e', o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri e ad interim Ministro dello
sviluppo economico

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 378



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1954, n. 1510, abrogato al presente regolamento,
si veda nelle note alle premesse.



 
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