Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dal consorzio tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e del relativo disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 7 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 
Art. 2

I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della DOC «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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