IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 699 della Commissione del 4 agosto 2010, la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 699 del 4 agosto 2010. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 6 agosto 2010
Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno |