Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 |
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Fazio, Ministro della salute
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del l'art. 19, comma 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia: «Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis) Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice; armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione; riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.» - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale e' Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che reca Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. «Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. 3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.» - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. «Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato. 3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente. 4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 del Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del 14 dicembre 1998 del Consiglio, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, entrambi del Consiglio, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di riproduzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.» - La direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213. - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria: «2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato d. lgs. n.30 del 2005 della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi e' annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.» - La legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2007, n. 281, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O. - Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 aprile 2007, recante la determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. - Si riporta il testo del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): «851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'art. 227 del citato d. lgs. n.30 del 2005 della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale» . - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante il codice della proprieta' industriale, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale). - 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.» Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, del citato d lgs. n.30/2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.» Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.30/2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Trattamento dello straniero). - 1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal presente codice. 2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne' della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. 3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani. 4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa. 5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalita'.» Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto lgs n.30 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Esaurimento). - 1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono agli atti riguardanti: a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma; b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.» Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato d.lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile relative alla comunione in quanto compatibili. 1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri provvedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti. Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori). - 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.» Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato d.lgs .n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione. 2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma 4. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbioche il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.» Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 11del citato d.lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 11. (Marchio collettivo). - 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine. 4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.» Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Capacita' distintiva). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.» Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato d.lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 2. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.» Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato d.lgs.n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.» Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 21. (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. 2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.» Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). - 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.» Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma I decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'art. 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo. 2. Ai fini di cui al presente art. sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi. 3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso. 4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.» Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 30 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 30(Tutela). - 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica. 2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.» Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.» Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Divulgazione). - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.» Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 36 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Funzione tecnica). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.» Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato d. lgs. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 39. (Registrazione multipla). - 1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu' disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'art. 40, non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi. 4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.» Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Limitazioni del diritto su disegno o modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.» Note all'art. 23 - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Nullita'). - 1. La registrazione e' nulla: a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli dall'art. 118; d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto art. e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. 2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.» Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 44 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore). - 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.» Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Oggetto del brevetto). - 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 4. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. 5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.». « 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.» Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti per l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.» Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Divulgazioni non opponibili e priorita' interna). - 1. Per l'applicazione dell'art. 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'.» Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'art. 162.» Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Rivendicazioni). - 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.» Nota all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 53 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Effetti della brevettazione). - 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione , le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. 3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione , le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.» Nota all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 54 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). - 1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall'art. 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.» Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 55 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 55 (Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.» Nota all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 56 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. 2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione italiana in materia. 3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. 4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.» Nota all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 57 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede). - 1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260. 2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso econsiderata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullita'. 4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore. 5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.» Nota all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 58 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260; b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana. 2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'. 3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'art. 84. 4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.» Nota all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro «o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale», un equo premio per la determinazione del quale si terraconto «dell'importanza dell'invenzione», delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'»organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato allascadenza il corrispettivo dovuto. 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del citato d. lgs. n.30 del 2005 di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice. 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.» Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 68 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga. 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.» Nota all'art. 39: - Si riporta il testo dell'art. 76 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Nullita'). - 1. Il brevetto e' nullo: a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell'art. 51, l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto e' stata estesa; d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'art. 118. 2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso , e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. 3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico. 4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. 5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente art. ed, altresi', quando la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.» Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 79 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 79 (Limitazione). - 1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti. 3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.» Nota all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 80 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 80 (Licenza di diritto). - 1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione. 2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. 3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice. 4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato. 5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali. 6. La riduzione di cui al comma 5 e' concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.» Nota all'art. 44: - Si riporta il testo dell'art. 84 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Brevettazione alternativa). - 1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. 2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria. 3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche un' invenzione o viceversa, e' applicabile l'art. 161.» Nota all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato d. lgs. n.30 del 2005 ,come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'art. 53.» Nota all'art. 46: - Si riporta il testo dell'art. 96 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 96 (Risarcimento del danno ed equo compenso). - 1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'art. 95, e' tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III. 2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata. 3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione. 4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e' tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi. 5. Agli effetti del presente art. per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'art. 92, comma 1 , lettera a).» Nota all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 97 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Nullita' della registrazione). - 1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'art. 88; b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'art. 92, comma 1, lettera b); c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'art. 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990; d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta; e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).» Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 99 (Tutela). - 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art. 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.» Nota all'art. 49: - Si riporta il testo dell'art. 100 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 100 (Oggetto del diritto). - 1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un' entita' rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.» Nota all'art. 51: - Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 119 (Paternita'). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. 2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. 3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale.» Nota all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire ). 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.» Nota all'art. 53: - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale. 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144 il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. 5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.» Nota all'art. 54: - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza). - 1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. 2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. 3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'art. 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione. 4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. 5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio. 7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata. 8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta' industriale.» Nota all'art. 57: - Si riporta il testo dell'art. 130 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 130 (Esecuzione di descrizione e sequestro). - 1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 3. Decorso il termine dell' art. 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.» Nota all'art. 58: - Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.» Nota all'art. 60: - Si riporta il testo dell'art. 133 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio). - 1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attivita' economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.» Nota all'art. 61: - Si riporta il testo dell'art. 135 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi. 2. La Commissione dei ricorsi e' composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico e' rinnovabile. 4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza 5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata. 6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attivita' produttive nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo. 8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.» Nota all'art. 62: - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 136 (Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'art. 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie. 4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio. 5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati. 6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti. 7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione. 8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo. 9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti. 10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo' farsi assistere da un legale o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico. L'Ufficio puo' costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti. 11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti. 12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate. 14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti. 15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione. 16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio. 17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi. 18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. 19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.» Nota all'art. 63: - Si riporta il testo dell'art. 137 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 137 (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale). - 1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata. 2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. 3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all'esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario. 4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione. 5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale. 6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente. 7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice. 8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta' industriale. 9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi titoli. 10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare dette domande e i documenti. 11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile. 12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni. 13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente art. ed altresi' quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile. 14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma dell'art. 120.» Nota all'art. 64: - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile; g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative; l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali; n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. 2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto. 3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall' art. 196. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. 5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. 6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.» Nota all'art. 65: - Si riporta il testo dell'art. 139 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art. 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale. 2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. 3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. 4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti. 5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.» Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'art. 142 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Decreto di espropriazione). - 1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. 2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale. 3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell' art. 262 del codice penale. 4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. 5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.» Nota all'art. 67: - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.» Nota all'art. 69: - Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 146 (Interventi contro la pirateria). - 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari. 3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro. 4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 e' proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» Nota all'art. 70: - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato d. lgs. n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). - 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione. 2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. 3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio . 3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.» Nota all'art. 71: - Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta l'identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'art. 226. e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato. 3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1. 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. 5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio. 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.» Nota all'art. 72: - Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione , nonche' da una copia degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.» Nota all'art. 73: - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). - 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni. 3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.» Nota all'art. 74: - Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 155 (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo. 2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito della domanda e' quella dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo. 4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.» Nota all'art. 75: - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la riproduzione del marchio; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.» Nota all'art. 76: - Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art. 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 11.» Nota all'art. 77: - Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. 2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. 3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi: a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio; b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio; c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio. 4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'. 5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.» Nota all'art. 78: - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. 2. (abrogato) 3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale. 5. (abrogato) 6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.» Nota all'art. 79: - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 160 (Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli. 3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'art. 51; b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201; 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tal caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.» Nota all'art. 80: - Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto. 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.» Nota all'art. 82: - Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell'invenzione; d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.» Nota all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale). - 1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varieta' appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale; e) l'eventuale rivendicazione della priorita'; f) l'elenco dei documenti allegati. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all'art. 165; e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201; g) (soppressa) 3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'. 4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute. 5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta dal costitutore. 6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'art. 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.» Nota all'art. 84: - Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La denominazione proposta per la nuova varieta': a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; c) non deve contenere nomi geografici.» Nota all'art. 85: - Si riporta il testo dell'art. 169 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'art. 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto. 2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera a). 3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi 1 e 2. 4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 161. 5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento 5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita' rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita', anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda. 5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'. 6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita', se tale termine e' piu' favorevole al richiedente. 7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto. 8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.» Nota all'art. 86: - Si riporta il testo dell'art. 170 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art. 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'art. 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'art. 31 e dell'art. 33 bis; d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del citato d. lgs. n.30 del 2005 , nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'art. 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'art. 173, comma 7. 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 e' espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da: a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali; d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; t) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. 3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e). 3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia. 3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. 3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. 3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.» Nota all'art. 89: - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto. 5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata: a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti; b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'art. 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore; c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 170, comma 1, lettera d). 6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte. 8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione ,nonche' le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti.» Nota all'art. 90: - Si riporta il testo dell'art. 175 del citato d. lgs. n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: «Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. 2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera a).» Nota all'art. 91: - Si riporta il testo dell'art. 176 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle successive lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'art. 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales. 2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita': a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'art. 8; c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 226. 4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'art. 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se e' stato nominato un mandatario. 5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8.»
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Nota all'art. 92: - Si riporta il testo dell'art. 178 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice. 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'art. 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2. 6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).» Nota all'art. 93: - Si riporta il testo dell'art. 179 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 179 (Estensione della protezione). - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni. 2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.» Nota all'art. 94: - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f) l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.» Nota all'art. 95: - Si riporta il testo dell'art. 181 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda, o la registrazione oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.» Nota all'art. 97: - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 183 (Nomina degli esaminatori). - 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette. Nota all'art. 98: - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 185 (Raccolta dei titoli di proprieta' industriale). - 1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. 2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono: a) la data e il numero della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica; c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia; d) il cognome ed il nome dell'inventore o dell'autore; e) gli estremi della priorita' rivendicata; f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa denominazione. 3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte. 4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.» Nota all'art. 99: - Si riporta il testo dell'art. 186 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni , delle rivendicazioni e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico. 4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria. 5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto. 6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno. 7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'art. 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di Proprieta industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni. 9. Il Bollettino e' reso disponibile in forma telematica e puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita' produttive.» Nota all'art. 100: - Si riporta il testo dell'art. 187 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa). - 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'art. 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'art. 156. 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.» Nota all'art. 101: - Si riporta il testo dell'art. 188 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 188 (Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali). - 1. La comunicazione al pubblico prevista dall'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali» edito a cura dell'Ufficio. 2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene: a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione; b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita; b-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).» Nota all'art. 102: - Si riporta il testo dell'art. 189 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). - 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento dell'accessibilita' al pubblico; b) brevetti e registrazioni concessi; c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico; e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria; f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art. 138 e trascrizioni avvenute. g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6. 2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d). 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.» Nota all'art. 103: - Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.» Nota all'art. 105: - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta' industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, e' reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso. 2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora. 3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni. 4. Le disposizioni di questo art. non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi. 5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di priorita', e' reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresi', in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorita'. 6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo': a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi; b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.» Nota all'art. 106: - Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 2. La domanda deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale; c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta; d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta; e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.» Nota all'art. 107: - Si riporta il testo dell'art. 196 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 196 (Procedura di trascrizione). - 1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell'art. 195, debbono essere uniti: a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i) dell'art. 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica competente; b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti. 2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima. 3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare: a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce. 5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine. 7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata concessa.» Nota all'art. 108: - Si riporta il testo dell'art. 197 del citato d. lgs. n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: «Art. 197 (Annotazioni). - 1.(abrogato). 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185 3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione 4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'art. 201. 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.» Nota all'art. 109: - Si riporta il testo dell'art. 198 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 198 (Procedure di segretazione militare). - 1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilita' o di topografia , qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute. 4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande. 5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto. 6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. 7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta' industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione. 8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. 9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto. 10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente. 11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto. 12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto. 13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta. 14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell' art. 262 del codice penale. 15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice. 17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi. 18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice. 19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura. 21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto. 22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzione, modello o topografia riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice. 23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.» Nota all'art. 110: - Si riporta il testo dell'art. 200 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 200 (Procedura di licenza volontaria sui principi attivi). - 1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di cui all'art. 226, deve contenere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria; b) nome del principio attivo; c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione; d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo 2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1. 3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati. 4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato. 5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura di conciliazione di cui ai commi 6 e seguenti». 6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti. 7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui: a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco; d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 8. La commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei produttori di principi attivi. 9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.» Nota all'art. 111: - Si riporta il testo dell'art. 201 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art. 205, comma 3. 2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. 3. L 'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. 4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 5. (abrogato) 6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.» Nota all'art. 112: - Si riporta il testo dell'art. 203 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 201 che esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine. 4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 3, del presente codice.» Note all'art. 113: - Si riporta il testo dell'art. 204 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 204 (Titolo professionale oggetto dell'attivita'). - 1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni. 2. Le persone indicate nell'art. 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2. 4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.» Nota all'art. 114: - Si riporta il testo dell'art. 207 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita' produttive; d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'art. 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati. 2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta; b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo. 3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. 5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto. 6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.» Nota all'art. 115: - Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Esonero dall'esame di abilitazione). - 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta' intellettuale. 2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.» Nota all'art. 116: - Si riporta il testo dell'art. 209 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 209 (Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati). - 1. L'albo istituito ai sensi dell'art. 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo' consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende. 2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.» Nota all'art. 117: - Si riporta il testo dell'art. 217 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 217 (Attribuzioni del Consiglio dell'ordine). - 1. Il Consiglio dell'ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'art. 207; h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice. p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti. Nota all'art. 118: - Si riporta il testo dell'art. 221 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine). - 1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. 2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.» Nota all'art. 119: - Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 224 (Risorse finanziarie). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta' industriale. 2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'art. 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.» Note all'art. 121: - Si riporta il testo dell'art. 229 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 229 (Diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, lettera b). 2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive. 3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.» Note all'art. 122: - Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. 2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 135, comma 1. 3. (abrogato)» Note all'art. 124: - Si riporta il testo dell'art. 242 del citato d. lgs. n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 242 (Durata della privativa). - 1. Le disposizioni dell'art. 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455. 2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti. 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'art. 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.» Note all'art. 129: - Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, abrogato dal presente decreto recava: «Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.» - Per la direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche , si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109. - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, come modificato del presente decreto: «Art. 19 (Proprieta' industriale). - 1. All' art. 47 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'». 2. All' art. 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire». 3. All' art. 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio»; b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» e' sostituita dalla seguente: «titoli». 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L' art. 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: «Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario». 6. L'art. 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: «Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell' art. 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda». 7. All' art. 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore». 8. La disposizione di cui all' art. 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all' art. 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza. 9. L' art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato. 10. - 13. (abrogati) 14. L' art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato. 15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice; b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione; e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente. 16. Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente art. si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
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