Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Galan, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del l'art. 19, comma 15 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia:
«Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis)
Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni correttive o integrative, anche con
riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
correggere gli errori materiali e i difetti di
coordinamento presenti nel codice;
armonizzare la normativa con la disciplina
comunitaria e internazionale, in particolare con quella
intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e
definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
introdurre strumenti di semplificazione e di
riduzione degli adempimenti amministrativi;
prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da
ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di
ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la
procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto
sull'invenzione;
riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il
riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini
commerciali per identificare con elementi grafici
distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo
sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere
esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in
ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla
copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.»
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante Codice della proprieta' industriale e' Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 che reca Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
«Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del
diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
proprieta' industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, con
previsione dell'estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti
amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In
deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della
direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche.
«Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di
garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c),
puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine
animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e'
dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in
riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare
il rispetto della legislazione in materia di importazione e
di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico
dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione
che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di
origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso,
libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della
persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base
alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione,
che ha per oggetto o utilizza materiale biologico
contenente microrganismi o organismi geneticamente
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che
garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti
tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la
riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua
azienda, di materiale brevettato di origine vegetale,
avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 del
Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive.
6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi
l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di
varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi
della direttiva 98/95/CE del 14 dicembre 1998 del
Consiglio, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici
vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari
adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni sulla
denominazione di origine protetta e sulla indicazione
geografica protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92
del 14 luglio 1992 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14
luglio 1992, entrambi del Consiglio, e alla citata
direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli
diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il
parere del Ministero delle politiche agricole e forestali;
il Ministero si esprime, previa consultazione della
commissione consultiva di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite
le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla
data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la
relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle
attivita' produttive, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le
modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo
2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998
del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la
vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine
animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto
della ulteriore vendita del bestiame in funzione di
un'attivita' di riproduzione commerciale, a meno che gli
animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti
mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore
per soggetti da vita rientranti nella normale attivita'
agricola.»
- La direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3 recante
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria:
«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della
disciplina prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei
medicinali in commercio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e pubblica
la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione
complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno
solare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del citato d. lgs.
n.30 del 2005 della proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata
residua di protezione inferiore a sei mesi e' annullata,
con conseguente scadenza del certificato complementare alle
ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di
riferimento, mentre la durata residua di protezione
superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di
dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico
aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente
comma.»
- La legge 29 novembre 2007, n. 224, recante ratifica
ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della
Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a
Monaco il 29 novembre 2000 e' Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 2007, n. 281, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, recante regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n.
294, S.O.
- Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2
aprile 2007, recante la determinazione dei diritti sui
brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
- Si riporta il testo del comma 851, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del citato d. lgs. n.30 del
2005 della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i
seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il
brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal
secondo quinquennio per la registrazione di disegni e
modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di
cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di
potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie
imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta'
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con
l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
di brevetto per invenzione industriale» .
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, recante il codice della proprieta'
industriale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale). - 1. Ai
fini del presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni
e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate
e nuove varieta' vegetali.»
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato d lgs.
n.30/2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1. I
diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi
previsti dal presente codice. La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di proprieta'
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i
modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e
modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge,
i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da'
luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
decadenza sulla base delle norme contenute nel presente
codice.»
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto
legislativo n.30/2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Trattamento dello straniero). - 1. Ai
cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprieta' industriale,
testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge
28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione
mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti
parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati
o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della
proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui
al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai
cittadini italiani. In materia di nuove varieta' vegetali,
il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato
ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione
internazionale per la protezione delle novita' vegetali
UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con
legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei
prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai
cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro
Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai
cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal
presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della
proprieta' industriale, ne' della Organizzazione mondiale
del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varieta'
vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le
materie di cui al presente codice, il trattamento accordato
ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino
appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocita' di
trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali
sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo
straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui
al presente codice, si intendono automaticamente estese ai
cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni
internazionali la registrazione in Italia di un marchio
registrato precedentemente all'estero, al quale si fa
riferimento nella domanda di registrazione, spetta al
titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche
di corrispondente nazionalita'.»
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
lgs n.30 del 2005, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Esaurimento). - 1. Le facolta' esclusive
attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di
proprieta' industriale si esauriscono una volta che i
prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale
siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo
consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia
non si applica quando sussistano motivi legittimi perche'
il titolare stesso si opponga all'ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo
stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro
immissione in commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su
una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente
derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a
sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle
varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del
ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono
agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere
e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato
ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il
suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea o dello Spazio economico
europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una
nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta'
protetta oppure un'esportazione del materiale della
varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che
non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale
a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia
destinato al consumo finale.»
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato d.lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto di proprieta'
industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta'
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario,
dalle disposizioni del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile
relative alla comunione in quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti,
la presentazione della domanda di brevetto o di
registrazione, la prosecuzione del procedimento di
brevettazione o registrazione, la presentazione della
domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti
di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione
in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso
o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri
provvedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali
soggetti nell'interesse di tutti.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori). -
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come
marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro
morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri
ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi
ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la
facolta' di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non
impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso nella
ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui
all'art. 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come
marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di
questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di
persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle
di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi
caratteristici di questi.»
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato d.lgs
.n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia
autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta'
di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui
sussista dubbioche il marchio possa essere contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.»
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 11del citato d.lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 11. (Marchio collettivo). - 1. I soggetti che
svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
qualita' di determinati prodotti o servizi, possono
ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi
collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei
marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione; le
modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura
dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per
essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.»
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Capacita' distintiva). - 1. Non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi
costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la
specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio
o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che prima
della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne
sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato
nullo se prima della proposizione della domanda o
dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto,
a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato
carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o
dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel
commercio denominazione generica del prodotto o servizio o
abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.»
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato d.lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o
al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro
diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del
marchio collettivo.»
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato d.lgs.n.
30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo'
ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni
di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici
distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico,
architettonico o ambientale del relativo territorio; in
quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento
del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento
delle attivita' istituzionali o alla copertura degli
eventuali disavanzi pregressi dell'ente.»
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 21. (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I
diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita'
economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla
qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore,
alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni
conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi
altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di
terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione e' stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la
illiceita' dell'uso del marchio.»
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 22. (Unitarieta' dei segni distintivi). - 1. E'
vietato adottare come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato
nell'attivita' economica o altro segno distintivo un segno
uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa
dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro
segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che
goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.»
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Uso del marchio). - 1. A pena di decadenza il
marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato
uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante
l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per
la registrazione internazionale dei marchi, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il
termine indicato al comma I decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per
formulare il rifiuto provvisorio di cui all'art. 171 o,
qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto
provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti
e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione
internazionale in modo definitivo.
2. Ai fini di cui al presente art. sono equiparati
all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata
che non ne alteri il carattere distintivo, nonche'
l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle
loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da
terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo'
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio
di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione
di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del
marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo
aver saputo che sta per essere proposta la domanda o
eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono
presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi
prima della proposizione della domanda o eccezione di
decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se
decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di
mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in
vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o
servizi.»
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 30(Tutela). - 1. Salva la disciplina della
concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in
materia e salvi i diritti di marchio anteriormente
acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad
ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento
indebito della reputazione della denominazione protetta,
l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di
origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il
prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti
che provengono da una localita' designata da un indicazione
geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare
ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o
del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima,
salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il
pubblico.»
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Novita'). - 1. Un disegno o modello e' nuovo
se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita',
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.»
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Divulgazione). - 1. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera
divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per
effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso
pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale,
prima della data di presentazione della domanda di
registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima
della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso
accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato
rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di
riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33,
non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o
modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure
da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti
compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di
registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita',
nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini
dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il
disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della
domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei
confronti dell'autore o del suo avente causa.»
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Funzione tecnica). - 1. Non possono
costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli
quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per
disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del
prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle
loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al
prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al
quale e' applicato di essere unito o connesso
meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso,
in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria
funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di
registrazione i disegni o modelli che possiedono i
requisiti della novita' e del carattere individuale quando
hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema
modulare.»
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato d. lgs.
30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 39. (Registrazione multipla). - 1. Con una sola
domanda puo' essere chiesta la registrazione per piu'
disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli,
formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di
Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni,
ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'art. 40, non e'
ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero
una sola registrazione per piu' disegni e modelli. Se la
domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda alla parte ammissibile, con facolta' di
presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante
domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni
puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu'
di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno
o modello che non presenta i requisiti di validita', su
istanza del titolare, puo' essere mantenuta in forma
modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi
verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la
sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi' da
parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che
dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.»
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Limitazioni del diritto su disegno o
modello). - 1. I diritti conferiti dalla registrazione del
disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini
non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le
citazioni o per fini didattici, purche' siano compatibili
con i principi della correttezza professionale, non
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del
disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione
del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di
locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che
entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio
e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di
trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di
trasporto predetti.»
Note all'art. 23
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Nullita'). - 1. La registrazione e' nulla:
a) se il disegno o modello non e' registrabile ai
sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine
pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo'
essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietato da una
disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva
diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle
facolta' accordategli dall'art. 118;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un
disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo
la data di presentazione della domanda o, quando si
rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima, ma
il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per
effetto di registrazione comunitaria, nazionale o
internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso
costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'art. 6-ter
della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione
della proprieta' industriale testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,
ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli
contemplati da detto art. e che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato.
2. La nullita' della registrazione del disegno o
modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del
comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promossa unicamente
dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullita' della registrazione del disegno o
modello che costituisce utilizzazione impropria di uno
degli elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione
di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di
segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere
unicamente dall'interessato alla utilizzazione.»
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Durata del diritto di utilizzazione economica
per diritto d'autore). - 1. I diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali protetti ai
sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 22
aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.»
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Oggetto del brevetto). - 1. Possono
costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita'
intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i
programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la
brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali
rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente
nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche
se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai
procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in
particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno
dei metodi nominati.».
« 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.»
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata
nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio'
che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito
della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della
tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di
domande di brevetto europeo designanti per l'Italia, cosi'
come sono state depositate, che abbiano una data di
deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che
siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche
in questa data o piu' tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la
brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di
sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche'
in funzione di una nuova utilizzazione.»
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Divulgazioni non opponibili e priorita'
interna). - 1. Per l'applicazione dell'art. 46, una
divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione
se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di
deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o
indirettamente da un abuso evidente ai danni del
richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la
priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, lo
stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e
48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale
risale la priorita'.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di
utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al
diritto di priorita' anche rispetto a una successiva
domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a
elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica
la priorita'.»
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Sufficiente descrizione). - 1. Alla domanda
di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i
disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona
esperta del ramo possa attuarla e deve essere
contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale
procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo
non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto
in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo
di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si
dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme
previste dall'art. 162.»
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Rivendicazioni). - 1. Nelle rivendicazioni e'
indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare
oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni
servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in
modo da garantire nel contempo un'equa protezione al
titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
3-bis. Per determinare l'ambito della protezione
conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni
elemento equivalente ad un elemento indicato nelle
rivendicazioni.»
Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Effetti della brevettazione). - 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con
la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui
la domanda con la descrizione , le rivendicazioni e gli
eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di
deposito della domanda oppure dalla data di priorita',
ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della
domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda
stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a
disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda
con la descrizione , le rivendicazioni e gli eventuali
disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli
effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono
dalla data di tale notifica.»
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). -
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto
europeo ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla
data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al
pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
Salvo per quanto disposto dall'art. 46, comma 3, gli
effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati
nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta ovvero quando la designazione
dell'Italia sia stata ritirata.»
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 55 (Effetti della designazione o dell'elezione
dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata ai
sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente
la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una
domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata
l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle
condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme
di attuazione dello stesso.»
Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli
stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei
brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e'
pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione
della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia
soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione,
l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con
la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla
data in cui e' pubblicata la menzione della decisione
concernente l'opposizione o la limitazione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla
legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano
brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del
testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche'
del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a
seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito
della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al
testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo
mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla
data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin
dall'origine, senza effetto in Italia.»
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Testo della domanda o del brevetto europeo
che fa fede). - 1. Il testo della domanda di brevetto
europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di
procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede
per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il
disposto dell'art. 70, paragrafo 2, della Convenzione sul
brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge
26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti
relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo
concesso econsiderata facente fede nel territorio dello
Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di
quella conferita dal testo redatto nella lingua di
procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel
caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata,
in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del
brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia
stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto
contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare
in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi
preparativi a questo scopo senza che detta attuazione
costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel
testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento
dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa
anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.»
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto
europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale
sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in
domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1,
lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5
ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui
all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto
europeo, quando la domanda sia stata originariamente
depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo
respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto
europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di
brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i
modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al
comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente
l'eventuale trasformazione in domanda di modello di
utilita' ai sensi dell'art. 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata
come depositata in Italia alla stessa data di deposito
della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei
brevetti sono considerati come depositati in Italia alla
stessa data.»
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando
l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo
retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in
compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro «o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l'invenzione in regime di segretezza industriale», un equo
premio per la determinazione del quale si terraconto
«dell'importanza dell'invenzione», delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del
contributo che questi ha ricevuto dall'»organizzazione del
datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva
conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del
datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della
domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso
corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro
per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra'
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito
della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con
l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non
venga integralmente pagato allascadenza il corrispettivo
dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale,
alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e
seguenti, del citato d. lgs. n.30 del 2005 di procedura
civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito
anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento
del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere
con equo apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta
durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia
chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha
lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel
cui campo di attivita' l'invenzione rientra.»
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non
si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti
all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai
medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende
che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di
fuori della copertura brevettuale possono avviare la
procedura di registrazione del prodotto contenente il
principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura complementare o, in mancanza,
della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto
conto anche di ogni eventuale proroga.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implichi quella di invenzioni protette da
precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il
consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla data di
priorita', abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del
preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme
all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del
preutente.»
Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Nullita'). - 1. Il brevetto e' nullo:
a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell'art. 51, l'invenzione non e'
descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da
consentire a persona esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il
contenuto della domanda iniziale o la protezione del
brevetto e' stata estesa;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di
ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle
facolta' accordategli dall'art. 118.
2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente
il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale
comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso
, e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce le
nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.
3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un
diverso brevetto del quale contenga i requisiti di
validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente,
qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda
di conversione puo' essere proposta in ogni stato e grado
del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la
validita' del diverso brevetto dispone la conversione del
brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro
sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di
conversione, presenta domanda di correzione del testo del
brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo
alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento
della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari
e coloro che in vista della prossima scadenza avevano
compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare
l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di
maggior durata.
5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per
l'Italia ai sensi del presente art. ed, altresi', quando la
protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.»
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 79 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 79 (Limitazione). - 1. Il brevetto puo' essere
limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi
la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga
l'istanza, il richiedente dovra' conformarsi alle
disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione
del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove
previsti.
3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto
ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado
del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che
rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di
brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la
protezione conferita dal brevetto concesso.
3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto
europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui
alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione
dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a
seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione
conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di
ciascuna delle limitazioni intervenute.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul
Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.»
Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 80 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 80 (Licenza di diritto). - 1. Il richiedente o il
titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del
mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo
dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla
notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta,
anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della
misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri,
nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato
dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente
della commissione dei ricorsi. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure
se una delle parti rifiuta di nominare il proprio
arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi
prescritti nella determinazione di quello originario,
qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno
apparire manifestamente inadeguato il compenso gia'
fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia
offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla
riduzione alla meta' dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma 5 e' concessa
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione
di offerta viene annotata nel registro dei brevetti,
pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano
finche' non e' revocata.»
Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 84 (Brevettazione alternativa). - 1. E'
consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di
utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o
sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche'
un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto
dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita'
contiene anche un' invenzione o viceversa, e' applicabile
l'art. 161.»
Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 ,come modificato dal presente decreto:
«Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1.
Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla
data di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti
del brevetto sono regolati conformemente all'art. 53.»
Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 96 (Risarcimento del danno ed equo compenso). -
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo
la diffida di colui che ha presentato la domanda di
registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui
all'art. 95, e' tenuto al risarcimento dei danni ai sensi
delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo
atto di sfruttamento commerciale del prodotto a
semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione
della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere
solo un equo compenso al titolare della topografia
registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione
di riserva, il titolare della topografia registrata ha
diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione
ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per
continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso
fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare
della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza
contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza
obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle
relative alla determinazione della misura e delle modalita'
di pagamento del compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza
sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il
prodotto e' tutelato da registrazione, ha diritto a
continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto.
Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere
avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un
equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al
presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente art. per sfruttamento
commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le
indicazioni di cui all'art. 92, comma 1 , lettera a).»
Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 97 (Nullita' della registrazione). - 1. La
domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere
promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia
interesse, se e' omesso, non sussiste o risulta
assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'art. 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno
dei soggetti indicati all'art. 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia
entro il termine previsto all'art. 92, comma 1, lettera a)
e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo
1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18
marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di
sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione e i relativi allegati
non consentano l'identificazione della topografia e la
valutazione dei requisiti di cui alla lettera a).»
Nota all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 99 (Tutela). - 1. Ferma la disciplina della
concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art.
98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in
modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il
caso in cui esse siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo.»
Nota all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 100 (Oggetto del diritto). - 1. Puo' costituire
oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un
insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso
conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il conferimento del diritto di
costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un
certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un' entita' rispetto alla sua
idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.»
Nota all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 119 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Paternita'). - 1. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi non verifica l'esattezza della
designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche
previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume
che il richiedente sia titolare del diritto alla
registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad
esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere
rettificata soltanto su istanza corredata da una
dichiarazione di consenso della persona precedentemente
designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal
richiedente o dal titolare del brevetto o della
registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e
marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il
richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come
autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne da' notizia
nel Bollettino Ufficiale.»
Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni
in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti
l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la
cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se
l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono
proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la
sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto
delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento
l'udienza in cui il processo deve proseguire ).
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti,
del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto
previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le
azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del
luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e'
competente l'autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda
di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di
atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali
ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo'
essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta'
industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati
a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n.
40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si
intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell'attore possono essere proposte anche
dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata di sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati
commessi.
6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui
ai commi precedenti si applicano altresi' alle azioni di
accertamento negativo anche proposte in via cautelare.»
Nota all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 121 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 121 (Ripartizione dell'onere della prova). - 1.
L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna
il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di
provare la contraffazione incombe al titolare. La prova
della decadenza del marchio per non uso puo' essere fornita
con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere
che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda
le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi'
che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui all' art. 144
il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte,
l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora
prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti.
Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.»
Nota all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Legittimazione all'azione di nullita' e di
decadenza). - 1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118,
comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'art. 70 del codice di procedura civile
l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio.
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti
anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al
nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del
marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto,
puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei
diritti anteriori di cui all'art. 43, comma 1, lettera d)
ed e), oppure perche' la registrazione e' stata effettuata
a nome del non avente diritto oppure perche' il disegno o
modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'art. 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni,
emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse
pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di
tutti coloro che risultano annotati nel registro quali
aventi diritto in quanto titolari di esso.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la
decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono
annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio
civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve
essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia
provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale
comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di
titoli di proprieta' industriale.»
Nota all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 130 (Esecuzione di descrizione e sequestro). - 1.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici
di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di loro
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
3. Decorso il termine dell' art. 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento.
Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere
oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro
quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia.»
Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Inibitoria). - 1. Il titolare di un diritto
di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo
diritto e del proseguimento o della ripetizione delle
violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che
siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del
diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime
cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia
comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni
soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un
diritto di proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.»
Nota all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'art. 133 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio). - 1.
L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare,
oltre all'inibitoria dell'uso nell'attivita' economica del
nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo
trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto
opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del
beneficiario del provvedimento.»
Nota all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'art. 135 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei
ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico
e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero delle attivita' produttive nella materia
della proprieta' industriale. Tale funzione viene
esercitata su richiesta del Ministero delle attivita'
produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva
non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»
Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 136 (Procedura avanti la Commissione dei
Ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato tanto
all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui
sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia
prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dalla
Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle
avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato
ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere
depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima
notifica, presso gli uffici di cui all'art. 147 o inviato
direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria
della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del
pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante
copie in carta libera quanti sono i componenti della
Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facolta'
del Presidente della Commissione di richiedere agli
interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito
del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in
apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della
Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche'
gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato
emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio
ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso
alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente
aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla
sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica,
puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti
tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa
i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni,
per la presentazione delle memorie e delle repliche delle
controparti e per il deposito dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione
puo' disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni,
stabilendo le modalita' della loro assunzione. Il
Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell'istruttoria, puo' sentire le parti per eventuali
chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o,
comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa
la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui
ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di
due membri aventi voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio
italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che
ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due
giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso
ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente puo'
stare in giudizio personalmente o puo' farsi assistere da
un legale o da un mandatario abilitato con la
partecipazione anche di un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con
un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore
riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro
incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di
richiesta dei membri della Commissione, il direttore
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo,
fornisce le notizie ed i documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della
discussione del ricorso, puo' presentare alla Commissione
memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono
fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere
contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i
mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresi'
facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono
allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga
irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con
sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo
rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto
in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti.
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione,
e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi
della decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata
postale, a cura della segreteria della Commissione,
all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte
dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente
nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima
e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
ovvero dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere
ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
cautelari che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee
ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione
sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure
la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il
ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o
con separata istanza notificata alle controparti, chiedere
al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato,
anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace
sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare
e' sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In
sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione
dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite
sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio
nel merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia
prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi
abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata
puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti,
chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune
disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato,
di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.»
Nota all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di
proprieta' industriale). - 1. I diritti patrimoniali di
proprieta' industriale possono formare oggetto di
esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal
codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni
mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale
si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di
proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti
ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma
esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del
creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume
gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di
proprieta' industriale, anche per quanto riguarda gli
eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del
diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il
ricavato della vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione
dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se
colui al quale l'atto di pignoramento deve essere
notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne'
abbia in questo eletto domicilio, la notificazione e'
eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo
dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta'
industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia,
entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione
dell'atto di pignoramento del diritto di proprieta'
industriale, e finche' il pignoramento stesso spiega
effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono
come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di
proprieta' industriale pignorati sono fatte con le
corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura
civile in quanto applicabili, salve le disposizioni
particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non
puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal
pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere,
per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della
vendita stessa. Il giudice, per la vendita e
l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli
casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al
pubblico, anche in deroga alle norme del codice di
procedura civile. All'uopo il giudice puo' stabilire che
l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio
ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e
pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'
industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli
estremi del diritto di proprieta' industriale giuste le
risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui
diritti di proprieta' industriale, deve notificare almeno
dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei
diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e
il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi
ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria
dell'autorita' giudiziaria competente, le loro domande di
collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo'
esaminare dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto
nel comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti,
fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di
graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla
vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza,
accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove
le parti non si siano accordate sulla distribuzione del
ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i
creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti
stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di
procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con
mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo
le norme del citato d. lgs. n.30 del 2005 civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta'
industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le
trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo
corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e
attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del
prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la
cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in
corso di concessione o di registrazione, possono essere
oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si
applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata
stabilite dal presente art. ed altresi' quelle sul
sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e
di sequestro dei diritti di proprieta' industriale si
propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato
competente a norma dell'art. 120.»
Nota all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi
pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli
di proprieta' industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti
i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di
transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati
nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita
forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte
dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere
restituiti al debitore, a norma del codice di procedura
civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica
utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti
indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non
siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che
pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono
essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le
domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tale caso gli effetti della
trascrizione della sentenza risalgono alla data della
trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di
proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di
titoli di proprieta' industriale nulli e le relative
domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le
sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla
data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto
prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve
presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di
domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico
ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura
privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione
prevista dall' art. 196.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la
regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo,
alla trascrizione con la data di presentazione della
domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato
dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano
incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o
sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si
riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.»
Nota all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e
le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art. 138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e
legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta'
industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso
diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche'
dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno
dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
legittima successione e le sentenze relative sono
trascritti solo per stabilire la continuita' dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono,
in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti
ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che
siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o
trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.»
Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'art. 142 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Decreto di espropriazione). - 1.
L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei
ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare
del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della
difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della
stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione,
puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto
sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'
art. 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata
l'indennita' spettante al titolare del diritto di
proprieta' industriale, determinata sulla base del valore
di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.»
Nota all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Atti di pirateria). - 1. Agli effetti delle
norme contenute nella presente sezione sono atti di
pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e
modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di
proprieta' industriale realizzate dolosamente in modo
sistematico.»
Nota all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'art. 146 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 146 (Interventi contro la pirateria). - 1.
Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica,
competente per territorio, per le iniziative di sua
competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e
l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale,
il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del
Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre
anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce
contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere
alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta
salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a
fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il
presidente della sezione specializzata di cui all'art. 120,
nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su
richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha
disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di
distruzione di cui al comma 2 e' proposta davanti alla
sezione specializzata del Tribunale competente per
territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il termine per ricorrere decorre dalla data di
notificazione del provvedimento o da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.»
Nota all'art. 70:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio .
3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia,
deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo
domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del presente codice.»
Nota all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande
e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di
registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147, comma
1, non sono ricevibili se il richiedente non e'
identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei
marchi di primo deposito, anche quando la domanda non
contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei
prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo
quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad
un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il
termine di due mesi dalla data della comunicazione se
constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli
di utilita' non e' allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della
descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la
domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e'
avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato
almeno un esemplare della descrizione con almeno un
esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata
la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui
all'art. 226.
e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero
un mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio
entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine,
abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione
o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova
dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto
ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in
Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata entro il
termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data
di deposito quella del ricevimento della domanda.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti
in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa
dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua
italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al
testo originale dal richiedente o da un mandatario
abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua
diversa da quella italiana, la traduzione in lingua
italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia
autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata
successivamente, viene allegata su richiesta.»
Nota all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
- 1. Le domande di brevetto europeo possono essere
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1
e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la
domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua
italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione , nonche' da una copia
degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa
immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
deposito della domanda.»
Nota all'art. 73:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). -
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle
disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi
1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in
lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli
eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti
allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento
delle tasse, devono essere depositati in un originale e due
copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.»
Nota all'art. 74:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Deposito di domande internazionali di
disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche
italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva
organizzazione in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione dei disegni o modelli
direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito
internazionale dei disegni o modelli industriali del 6
novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge
24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con
avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella
dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle
disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di
esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative
emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in
lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.»
Nota all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 156 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1.
La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda in
seguito ad accoglimento di conversione di precedente
domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai
sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le
classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile
1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.»
Nota all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio
collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio
collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art.
156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui
all'art. 11.»
Nota all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di
marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo
marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo
marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti
marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data
della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto
piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente
in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i
prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti
casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla
registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla
decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la
decisione relativa alla registrazione del marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito
della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del
diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'ufficio.»
Nota all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'art. 159 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La
domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. (abrogato)
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di
un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero
sulla base di una domanda di trasformazione di una
registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art.
9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid
sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno
1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli
effetti della prima registrazione, ai fini della
rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di
deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data
di registrazione internazionale.
5. (abrogato)
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si
riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la
registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i
servizi di cui trattasi.»
Nota all'art. 79:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 160 (Domanda di brevetto per invenzione e per
modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del
mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in
forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con
precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta
di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu'
invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'art.
51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina
ai sensi dell'art. 201;
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve
iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione
tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni.
Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state
accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il
termine di due mesi dalla data della domanda. In tal caso
resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.»
Nota all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della
domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una
sola invenzione, con facolta' di presentare, per le
rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta'
puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza
dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima
che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del
brevetto.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'Ufficio.»
Nota all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 163 (Domanda di certificato complementare per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La domanda
di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi con riferimento alla
autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima
autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.»
Nota all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale).
- 1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve
contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere
o della specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se
trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della
varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di
varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le
informazioni relative ai componenti genealogici non sono
messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta'
vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile
ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i
risultati degli esami in coltura eventualmente gia'
intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione
redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione
in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'art. 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai
sensi dell'art. 201;
g) (soppressa)
3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e),
possono essere depositati successivamente, ma non oltre il
termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti
indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate
successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove
di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere
chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata
ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o
fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari
conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione
proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai
sensi del comma 4 dell'art. 107, e' indicata la varieta'
iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata
sono indicati l'origine e la natura della modifica
genetica.»
Nota all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La
denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63
del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n.
637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di
amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta'
vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge,
all'ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.»
Nota all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'art. 169 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando si
rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'art. 4
si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si
rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione
del diritto di proprieta' industriale e la data in cui il
deposito e' avvenuto.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
avente causa del primo depositante. Il documento di
cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una
dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi
dell'art. 196, comma 1, lettera a).
3. Quando all'estero siano state depositate separate
domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso
marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un
tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu'
depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio,
alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi 1
e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in
date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione,
il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una
unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che
con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non
si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'art. 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per
la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su
prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del
servizio, che hanno figurato in una esposizione e si
rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione
temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o
direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il
contenuto prescritto nel relativo regolamento
5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata
presentata al momento del deposito della domanda di
brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche
successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data
della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine
il richiedente puo' correggere i dati di una precedente
dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale
correzione modifichi la data della prima priorita'
rivendicata, e questa data sia anteriore a quella
originariamente indicata, il termine decorre dalla data
effettiva di tale priorita', anziche' da quella
originariamente indicata. La rivendicazione di priorita'
che non sia stata presentata al momento della presentazione
della domanda di disegno e modello o di marchio, puo'
essere presentata entro il successivo termine di un mese
per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla
data di presentazione di detta domanda.
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis
relativa ad una precedente dichiarazione di priorita' deve
essere comunque depositata nel termine di quattro mesi
dalla data di deposito della domanda di brevetto per
invenzione industriale o per modello di utilita'.
6. La brevettazione o la registrazione vengono
effettuate senza menzione della priorita', qualora entro
sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano
prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma
1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data
della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga
comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale
deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di
privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e'
effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di
deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha
diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa
menzione nella privativa.»
Nota all'art. 86:
- Si riporta il testo dell'art. 170 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art.
11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola,
figura o segno possono essere registrati come marchio a
norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma
1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui
all'art. 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure
sia certa alla stregua del notorio.
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'art. 31 e
dell'art. 33 bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , nonche' l'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 114 della stessa sezione. L'esame di tali
requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale formula parere vincolante,
avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e
seguenti. La Commissione opera osservando le norme di
procedura dettate con apposito regolamento di
funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti, il Ministero delle politiche agricole e
forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa
il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'art. 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a
quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell'art. 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 e'
espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per mezzo di una Commissione consultiva
composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo
sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del
presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, competente in materia di privative per nuove
varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
t) direttore di un Istituto di ricerca e
sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da
b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate dal funzionario del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma
1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3
anni e i suoi componenti possono essere confermati; la
partecipazione avviene a titolo gratuito senza
corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono
essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti
qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il
proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su
loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione
delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali
rilievi ed osservazioni del richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprieta'
industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.»
Nota all'art. 89:
- Si riporta il testo dell'art. 173 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia luogo
l'esame delle domande e delle istanze devono essere
comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine
per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia
luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione
di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta.
Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la
nuova proposta e' corredata da una dichiarazione
integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla
lettera e), del comma 1, dell'art. 165. L'ufficio ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali si
comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi
trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento
del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai
rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze
connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia
pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e'
respinta con provvedimento, da notificare al titolare della
domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso
di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la
rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale
diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale
e' rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi
dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e
forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le
prove varietali ai sensi dell'art. 165, comma 1, lettera
c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di
forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti
dall'art. 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso
dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando
non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda
o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano
stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il
termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto
detto termine, se non sono state presentate osservazioni o
l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o
in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui
all'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le
eventuali correzioni fissando all'uopo un termine non
superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del
termine per la trasmissione dell'esemplare originale della
domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del
regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi
previste dall'art. 14 del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi
alle domande di brevettazione o di registrazione ,nonche'
le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e le
raccolte delle domande sono conservati dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo
l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza
di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli
anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato,
previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in
essi contenuti.»
Nota all'art. 90:
- Si riporta il testo dell'art. 175 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1.
Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la
qualita' di parte nella procedura di registrazione,
indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi
osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un
marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti,
sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al
richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni
sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1,
lettera a).»
Nota all'art. 91:
- Si riporta il testo dell'art. 176 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti
legittimati ai sensi dell'art. 177 possono presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle successive lettere a), b) e c), la
quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta,
motivata e documentata entro il termine perentorio di tre
mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di
registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'art.
170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in
base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
dell'art. 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete'
Intellectuelle des Marques Internationales.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda
o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta
in lingua italiana e deve contenere a pena di
inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data
della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi
contro cui e' proposta l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
all'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei
prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
del diritto di cui all'art. 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e'
comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui
all'art. 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del
termine per il raggiungimento di un accordo di
conciliazione di cui all'art. 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di
registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione,
ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e,
se del caso, la documentazione relativa al diritto di
priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche'
la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in
relazione a domanda od a registrazione di marchio
comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti
addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la
legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se e'
stato nominato un mandatario.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla registrazione del marchio previsti
dall'art. 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta
la registrazione, e la mancanza del consenso alla
registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art.
8.»



 
(continuazione)



Nota all'art. 92:
- Si riporta il testo dell'art. 178 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1.
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'art.
176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita'
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e
176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la
registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro
due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su
istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
dal regolamento di attuazione del presente Codice.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all'art. 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare
le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori
documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle
allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia
titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque
anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio
e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il
suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato
registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi
siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In
mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione dell'istanza da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e'
respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte
dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e'
stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame
dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi.
5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova
dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non
oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai
sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o
in parte se risulta che il marchio non puo' essere
registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).»
Nota all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'art. 179 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 179 (Estensione della protezione). - 1. Se il
richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma
del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, oppure in uno stato estero che esige la preventiva
registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta
un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le
relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e'
gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione
e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale
pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione.
L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione
totale o parziale del marchio.»
Nota all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
- 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell'art. 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di
marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi
i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio
nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
relativo procedimento di riesame;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di
decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o
relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a
norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della
sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi
apposita istanza.
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la
sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere
successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d) ed f) l'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale.
3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere
il motivo in base al quale e' stata proposta una
opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una
azione di revoca di una registrazione comunitaria.»
Nota all'art. 95:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione).
- 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e'
stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art.
178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda, o la registrazione oggetto di
opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione
definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere
legittimato a norma dell'art. 177.»
Nota all'art. 97:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 183 (Nomina degli esaminatori). - 1. Le
opposizioni sono decise da funzionari nominati per un
periodo di due anni con decreto del direttore generale tra
gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea
in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato
all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi,
oggetto di opposizione non possono decidere sulle
opposizioni suddette.
Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 185 (Raccolta dei titoli di proprieta'
industriale). - 1. I titoli originali di proprieta'
industriale devono essere firmati dal dirigente
dell'ufficio competente o da un funzionario da lui
delegato.
2. I titoli di proprieta' industriale sono
contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero
progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e,
nel caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la
ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se
trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario,
se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell'inventore o
dell'autore;
e) gli estremi della priorita' rivendicata;
f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la
specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la
relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale
sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al
registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice
devono intendersi effettuati agli originali, in forma
cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti
nelle raccolte.
4. Una copia certificata conforme del titolo di
proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso
delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il
MIPAF della concessione.»
Nota all'art. 99:
- Si riporta il testo dell'art. 186 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1. La raccolta
dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta delle
domande possono essere consultate dal pubblico, dietro
autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in
seguito a domanda.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i
termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle
domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico,
perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una
domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve
le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire
che si estragga copia delle domande, delle descrizioni ,
delle rivendicazioni e dei disegni, nonche' degli altri
documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a
chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che
siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o
deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di
conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico
devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il
Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia
stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione,
anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti
provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei
diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta'
industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi
dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli
originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia
indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede
la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticita' delle copie e'
soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di
segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti
e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice
e' stabilita con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le
tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione
fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per
classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui
all'art. 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente,
nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di
titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione
conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun
titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici
analitici dei diritti di Proprieta industriale, sia gli
indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure
pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
9. Il Bollettino e' reso disponibile in forma
telematica e puo' essere distribuito gratuitamente alle
Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un
elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita'
produttive.»
Nota all'art. 100:
- Si riporta il testo dell'art. 187 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa).
- 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art.
170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale
priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di
trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione
della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui
all'art. 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da
questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande
rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.
2. I dati identificativi delle domande e delle
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui all'art. 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici
analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.»
Nota all'art. 101:
- Si riporta il testo dell'art. 188 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 188 (Bollettino ufficiale delle nuove varieta'
vegetali). - 1. La comunicazione al pubblico prevista
dall'art. 30 della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra
del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n.
110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino
ufficiale delle nuove varieta' vegetali» edito a cura
dell'Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e
contiene:
a) l'elenco delle domande di privative, distinte per
specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito
della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il
nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la
denominazione proposta ed una descrizione succinta della
varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione;
b) l'elenco delle privative concesse, per genere e
specie, indicante il numero e la data di deposito della
corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare
e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
b-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio,
ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union
pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).»
Nota all'art. 102:
- Si riporta il testo dell'art. 189 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti
d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni
e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). - 1.
Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli
d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie
di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza
almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con
l'indicazione dell'eventuale priorita' o richiesta di
differimento dell'accessibilita' al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato
pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al
pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di
espropriazione o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art.
138 e trascrizioni avvenute.
g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1,
168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici
analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.»
Nota all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'art. 191 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini
previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza
presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Salva diversa previsione del regolamento di
attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la
proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due
mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale
termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.»
Nota all'art. 105:
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il richiedente o il
titolare di un titolo di proprieta' industriale che, pur
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non
ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
e' reintegrato nei suoi diritti se l' inosservanza ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una
istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro
diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa
giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto
l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di
reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle
giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza
non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di
scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato
pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del
termine comunque utile stabilito per il versamento del
diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo
del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il
titolare del diritto di proprieta' industriale puo', entro
il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie
argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo art. non sono applicabili
ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la
divisione delle domande di brevettazione e di
registrazione, nonche' per la presentazione della domanda
divisionale e per la presentazione degli atti di
opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto,
pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,
non ha potuto osservare il termine di priorita', e'
reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata
entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine.
Questa disposizione si applica, altresi', in caso di
mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri
ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto
dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo
compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di
acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita',
disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia di
prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei
limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere
reintegrato delle spese sostenute.»
Nota all'art. 106:
- Si riporta il testo dell'art. 195 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di
trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario
della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di
proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la
trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta'
industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome
dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il
nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.»
Nota all'art. 107:
- Si riporta il testo dell'art. 196 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 196 (Procedura di trascrizione). - 1. Alla
domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell'art. 195,
debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di
titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o
estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i)
dell'art. 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui
al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 138,
osservate le norme della legge sul registro ove occorra,
oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di
fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle
imprese o da altra autorita' competente, oppure, nel caso
di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione
di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione
di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o
concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia
certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
o da ogni altra autorita' pubblica competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti
prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la
trascrizione riguarda piu' diritti di proprieta'
industriale sia allo stato di domanda che concessi alla
stessa persona, a condizione che il beneficiario del
cambiamento di titolarita' o dei diritti di godimento o
garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti
i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i
titoli in questione siano indicati nella richiesta
medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche
l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e'
quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o
la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di
ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del
mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si
riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la
trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni
debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse
modalita' stabilite per le domande di trascrizione. Le
cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a
margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di
garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito
in moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in base
al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e' stata
concessa.»
Nota all'art. 108:
- Si riporta il testo dell'art. 197 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 197 (Annotazioni). - 1.(abrogato).
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare
del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio
per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o
indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
prescrizioni di cui al regolamento di attuazione
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica
riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo
stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del
mandatario di cui all'art. 201.
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un
diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare
e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza
dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio
italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla
raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia
nel Bollettino Ufficiale.»
Nota all'art. 109:
- Si riporta il testo dell'art. 198 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 198 (Procedure di segretazione militare). - 1.
Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
produttive, depositare esclusivamente presso uffici di
Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio
internazionale dell'organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente,
le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia , qualora dette domande
riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la
difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici prima
che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito
in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle
istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero
della difesa.
Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia
intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione
deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal
presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate
a seguito di accordi internazionali ratificati con legge
nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con
l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata
negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un
anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con
immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e
proprieta' intellettuale del Ministero della difesa le
domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori
ad esso pervenute.
4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande
riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla
difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al
Servizio stessa espressamente delegati dal Ministro della
difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio,
delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni
allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di
documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia
per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del
deposito delle domande, il Ministero della difesa puo'
chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
differimento della concessione del titolo di proprieta'
industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della
domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il
proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler
procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della
difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per
un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito
della domanda, la concessione del titolo di proprieta'
industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso
l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si
applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento
previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non
superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il
trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il
differimento della concessione del brevetto e di ogni
pubblicazione relativa all'invenzione per domande di
brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a
vincolo di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato
estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la
comunicazione della richiesta di differimento e per tutta
la durata del differimento stesso, nonche' durante lo
svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta
nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata
comunicata all'interessato la determinazione di promuovere
l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero
della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini
dell' art. 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le
domande di brevetto per le invenzioni industriali di
organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa
militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o,
nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge,
su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In
tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si
consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio
dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta',
mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati
consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di
assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono
consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17
possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione
degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza
dell'esposizione e agli interessati del divieto di
esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La
presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti
sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga
imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli
oggetti stessi devono essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del
Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono
ad invenzione, modello o topografia riconosciute utili alla
difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme
relative all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono
puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a
13.000,00 euro.»
Nota all'art. 110:
- Si riporta il testo dell'art. 200 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 200 (Procedura di licenza volontaria sui principi
attivi). - 1. La domanda di richiesta di licenza volontaria
sui principi attivi, corredata dell'attestazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura
stabilita dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive di cui all'art. 226, deve contenere le seguenti
informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale
del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del
certificato complementare di protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana,
regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai
sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che
garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con
allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli
elementi previsti dal comma 1.
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano
l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza
alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito
diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare
di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le
parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una
royalty contenuta, copia dello stesso deve essere
trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle
attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni
successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti,
l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che
non e' stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio
da' inizio alla procedura di conciliazione di cui ai commi
6 e seguenti».
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con
proprio decreto, una commissione avente il compito di
valutare le richieste di licenza volontaria per le quali
non e' stato possibile raggiungere un accordo tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e da
altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita'
produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del
farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su
proposta delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi
attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del
mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro
convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo
finalizzato a contemperare le esigenze delle parti
medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del
soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante
indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione
internazionale dei produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale,
l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle
attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti
giuridici, dispone la trasmissione degli atti del
procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.»
Nota all'art. 111:
- Si riporta il testo dell'art. 201 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a
farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di
un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art.
205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia
fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o
autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico,
soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L 'atto di nomina o la lettera d'incarico puo'
riguardare una o piu' domande o in generale la
rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione
dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento
alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a
mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
5. (abrogato)
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un
avvocato iscritto nel suo albo professionale.»
Nota all'art. 112:
- Si riporta il testo dell'art. 203 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo'
essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili
nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta
civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli
Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati
esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o
nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato
membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di
Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui
all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprieta' industriale al
comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal
Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 201 che
esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo
temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo
dei consulenti in proprieta' industriale ai fini
dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi
previsti nell'ordinamento professionale in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli
iscritti all'albo e non possono essere eletti quali
componenti del Consiglio dell'ordine.
4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano
domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione
europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai
sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 3, del
presente codice.»
Note all'art. 113:
- Si riporta il testo dell'art. 204 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 204 (Titolo professionale oggetto
dell'attivita'). - 1. Il titolo di consulente in proprieta'
industriale e' riservato alle persone iscritte nell'albo
dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella
sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella
sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le
sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in
proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'art. 202 svolgono per conto
di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli
adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi
attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per
invenzioni, per modelli di utilita', per disegni e modelli
per nuove varieta' vegetali, per topografie dei prodotti a
semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della
sezione in cui sono iscritte.Esse possono certificare la
conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni
atto e documento proveniente dall'estero da prodursi
all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli
interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia
affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma
2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti
abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire
anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu'
consulenti abilitati, costituiti in associazione o
societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno di
essi in quanto agisca in seno a detta associazione o
societa'.»
Nota all'art. 114:
- Si riporta il testo dell'art. 207 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1. L'abilitazione
e' concessa previo superamento di un esame sostenuto
davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi,
designato dal presidente della stessa con funzione di
vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente,
di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro
delle attivita' produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati, designati dal consiglio di cui all'art. 215, di
cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che
esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli
di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi
persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente
in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese
membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi
post-secondari di durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un
istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale
attinente all'attivita' di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi
specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di
tirocinio professionale effettivo, documentato in modo
idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che
abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi
se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di
marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi
consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare
la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo
specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come
a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con
decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella
sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del
Ministero delle attivita' produttive.»
Nota all'art. 115:
- Si riporta il testo dell'art. 208 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Esonero dall'esame di abilitazione). - 1.
Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero
del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per
almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il
Servizio brevetti e proprieta' intellettuale.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella
sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori
presso l'Ufficio europeo dei brevetti.»
Nota all'art. 116:
- Si riporta il testo dell'art. 209 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 209 (Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati). - 1. L'albo istituito ai sensi
dell'art. 202 deve contenere per ciascun iscritto il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo
di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale in Italia che puo' consistere anche nella
sede dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro
che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo
hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta
la durata dell'interruzione.»
Nota all'art. 117:
- Si riporta il testo dell'art. 217 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Attribuzioni del Consiglio dell'ordine). -
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi
alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da
eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione
all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di
consulente in proprieta' industriale e propone
all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per
comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti
all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente
abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze
dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le
prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta'
industriale abilitati che concorrono a formare la
commissione di esame di cui all'art. 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire
il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi
necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli
iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto
consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di
abilitazione di cui all'art. 207 e ne verifica la
rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi
e le istituzioni che operano nel settore della proprieta'
industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con
essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del
Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere
di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal
presente codice.
p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei
tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.
Nota all'art. 118:
- Si riporta il testo dell'art. 221 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine). - 1. Contro tutti i provvedimenti del
Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla
commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di
un anno dalla comunicazione del provvedimento
all'interessato.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del
Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita'
constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta
giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.»
Nota all'art. 119:
- Si riporta il testo dell'art. 224 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Risorse finanziarie). - 1. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei
propri compiti ed al finanziamento della ricerca di
anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato
di previsione della spesa del Ministero delle attivita'
produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i
servizi resi in materia di proprieta' industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a
corrispondere annualmente il cinquanta per cento
dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio
europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'art. 39
della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata
dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti
ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi
internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia
partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua
attivita'.»
Note all'art. 121:
- Si riporta il testo dell'art. 229 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 229 (Diritti rimborsabili). - 1. In caso di
rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima
che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad
eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per
il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di
estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma
1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal
Ministero delle attivita' produttive. L'autorizzazione
viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si
riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto
definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso
viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con
istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei
brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o
respinte, vengono annotati nel registro delle domande.»
Note all'art. 122:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1. Se
per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un
diritto venga pagato incompletamente o comunque
irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione
anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell'interessato. Se l'istanza viene respinta,
l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi
di cui all'art. 135, comma 1.
3. (abrogato)»
Note all'art. 124:
- Si riporta il testo dell'art. 242 del citato d. lgs.
n. 30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 242 (Durata della privativa). - 1. Le
disposizioni dell'art. 109 del presente codice si applicano
ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998,
n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455,
hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per
l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal
diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di
maggior durata. Questa facolta' non si applica ai
contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito
per il mantenimento in vita delle domande e delle privative
per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data
del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei
corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione
della privativa in conformita' all'art. 25 del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455.»
Note all'art. 129:
- Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78,
relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche, abrogato dal presente decreto recava:
«Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.»
- Per la direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche , si vedano le
note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle
nuove varieta' vegetali e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, come modificato del presente decreto:
«Art. 19 (Proprieta' industriale). - 1. All' art. 47
del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di invenzione e
per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia
da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una
successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si
rivendica la priorita'».
2. All' art. 120 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i
cui titoli sono concessi o in corso di concessione si
propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza
delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato
ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo
dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza
rispetto a domande presentate in data anteriore. Il
giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando
con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo
deve proseguire».
3. All' art. 122 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza
o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo'
essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del
codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non e' obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» e' sostituita
dalla seguente: «titoli».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L' art. 134 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono
devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono, neppure
indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta'
industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli
81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale
in materie che presentano ragioni di connessione, anche
impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli
articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di
espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di
cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i
provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI
di cui conosce il giudice ordinario».
6. L'art. 239 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e
modelli ai sensi dell' art. 2, numero 10), della legge 22
aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro
che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno
intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita'
con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di
pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire
nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di
offerta e di commercializzazione non possono essere
trasferiti separatamente dall'azienda».
7. All' art. 245 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle
materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il
giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente
in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito
di essi una pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito
nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se
riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore».
8. La disposizione di cui all' art. 120, comma 1, del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. La
disposizione di cui all' art. 134 del citato codice di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come
sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla
competenza.
9. L' art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.
10. - 13. (abrogati)
14. L' art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e'
abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni correttive o integrative, anche con
riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come
modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i
principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di
coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina
comunitaria e internazionale, in particolare con quella
intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e
definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di
riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate
da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche
di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la
procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto
sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere
il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini
commerciali per identificare con elementi grafici
distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo
sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere
esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in
ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla
copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente art. si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»



 
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