Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 luglio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Gatt Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Gatt Carmela, cittadina maltese, nata a Malta il 19 agosto 1963, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avukat» conseguito a Malta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Doctorem Iurisprudentiae» conseguito presso l'«Universitas Studiorum Melitensis» di Malta nel 1989;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver conseguito il titolo di «Notary Public» presso l'«University of Malta» il 9 aprile 1987;
Vista la documentazione attestante attivita' professionale svolta a Malta;
Considerato che e' in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di Avvocato, rilasciata dal Presidente della Repubblica di Malta in data 9 gennaio 1989;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

1) Alla sig.ra Gatt Carmela, cittadina maltese, nata a Malta il 19 agosto 1963, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3) Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
4) La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
1) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
2) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
3) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
4) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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