Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2010
Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010. (Deliberazione n. 53/10/CIR).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 luglio 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;
Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;
Vista la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 83/06/CIR, recante «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 49;
Vista la delibera n. 107/07/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;
Vista la delibera n. 274/07/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;
Vista la delibera n. 69/08/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - Suppl. Ordinario n. 238;
Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;
Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;
Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;
Vista la delibera n. 41/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilita' del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 4 agosto 2009;
Vista la delibera n. 52/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;
Vista la delibera n. 314/09/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 18 giugno 2009 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;
Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;
Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 14/09/CIR, ha ripubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2009 in data 8 giugno 2009;
Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, ha pubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009;
Considerato che Telecom Italia ha definito, essendo stata pubblicata l'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione per l'anno 2010 prima della definizione degli obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 731/09/CONS, le relative condizioni economiche 2010 sulla base dell'orientamento al costo ai sensi della delibera n. 4/06/CONS;
Vista la nota inviata da Telecom Italia del 30 ottobre 2009 con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto la propria Offerta di Riferimento 2010 in coerenza con l'approccio indicato dall'Autorita' nella delibera n. 14/09/CIR di approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009, ovvero di aver utilizzato come principale base contabile la Contabilita' Regolatoria 2007 (ultima certificata), di aver effettuato valutazioni prospettiche sull'andamento dei volumi 2009 e di aver tenuto conto delle variazioni contabili desumibili dai dati di contabilita' regolatoria piu' recenti (2008-2009). In relazione alla valorizzazione dei contributi una tantum, Telecom Italia ha altresi' rappresentato di aver proceduto all'aggiornamento del costo orario della manodopera (passando dal precedente valore di 46,22 €/h a 49,35 €/h) sulla base dei dati piu' recenti di Contabilita' Regolatoria e del trend dei costi registrato nel primo semestre 2009. Infine, per quanto riguarda il costo dell'energia, Telecom Italia ha rappresentato di aver sostenuto per il periodo gennaio 2009 - settembre 2009 un costo d'acquisto dell'energia stessa pari a 0,1452 euro/kWh;
Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante »Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;
Vista la delibera n. 260/10/CONS, recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;
Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, anche sugli orientamenti dell'Autorita' resi noti attraverso uno schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la delibera n. 16/10/CIR, recante »Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2010;
Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind telecomunicazioni S.p.A.;
Sentita in data 1° luglio 2010 la societa' Wind telecomunicazioni S.p.A.;
Sentite in data 2 luglio 2010 le societa' BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;
Sentita in data 5 luglio 2010 la societa' Fastweb S.p.A.;
Visti i contributi presentati dalle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;
Sentita in data 13 luglio 2010 la societa' Telecom Italia S.p.A.;
Visti gli atti del procedimento istruttorio;
Considerato quanto segue: I. QUADRO REGOLAMENTARE

Obbligo in materia di accesso fisico all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica. In particolare, Telecom Italia deve fornire agli Operatori alternativi i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale, e di accesso condiviso, indipendentemente dalla finalita' d'uso dell'Operatore richiedente.
2. Telecom Italia e' altresi' soggetta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di colocazione, prolungamento dell'accesso, con portante in fibra, e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilita' dei servizi di accesso disaggregato.

Obblighi di controllo dei prezzi

3. Ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 4 e per le relative prestazioni accessorie. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia e' sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network Cap) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, cosi' come definiti all'art. 60 della stessa delibera. I prezzi dei servizi accessori sono orientati ai costi.
4. In particolare, l'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilita' dei costi per i servizi di accesso fisico all'ingrosso, prevede che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (network cap) si applica ai canoni ed ai contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti i, ii, iii, iv del comma 4 dell'art. 11 della stessa delibera. Il successivo comma 2 dell'art. 60 sopra richiamato definisce, in dettaglio, i seguenti panieri:
Paniere A: (full unbundling e sub loop unbundling), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14 alla delibera n. 731/09/CONS;
Paniere B: (shared access), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 15 alla delibera n. 731/09/CONS;
Paniere C: (prolungamento dell'accesso con portante in fibra), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 16 alla delibera n. 731/09/CONS;
Paniere D: (canale numerico), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 17 alla delibera n. 731/09/CONS;
Paniere E: (unbundling virtuale), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 18 alla delibera n. 731/09/CONS.
5. Con particolare riferimento alle condizioni economiche del servizio di unbundling dati, si evidenzia che suddetto servizio non e' esplicitamente incluso nei panieri di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Tuttavia la stessa delibera, come sopra richiamato, all'art. 60, comma 1, indica che il network cap si applica ai canoni e contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti i (ovvero i servizi di full unbundling e unbundling dati), ii, iii e iv dell'art. 11, comma 4. Per quanto sopra premesso ed in linea con quanto disposto con delibera n. 4/06/CONS, ove e' previsto che il servizio di unbundling dati e' soggetto alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di full unbundling, l'Autorita' ritiene che le condizioni economiche 2010 del servizio di unbundling dati debbano continuare ad essere allineate a quelle del servizio di full unbundling.
6. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, i vincoli di cap da applicarsi ai panieri sopra riportati per gli anni 2010-2012 sono definiti sulla base del modello bottom up di cui all'art. 73 della stessa delibera. Suddetto articolo prevede infatti che l'Autorita' con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede - con apposito procedimento - a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up ed a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete fissa all'ingrosso per il triennio 2010-2012.
7. L'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, stabilisce altresi' che i prezzi dei servizi di colocazione, nonche' i servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri, sono orientati ai costi. II. Decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

8. Come richiamato nelle premesse allo schema di provvedimento in consultazione, in linea generale gli obblighi di trasparenza prevedono, all'art. 6 della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia e' tenuta a pubblicare su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo, che l'Autorita' provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validita' a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia deve praticare le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorita'.
9. Con riferimento alle condizioni economiche da applicare nel corso del 2010, e' opportuno richiamare che l'Autorita', al punto 82 della delibera n. 731/09/CONS, precisa che «...ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di unbundling, bitstream e WLR, un meccanismo di programmazione dei prezzi (Network Cap - IPC - X) per il triennio 2010-2012». Al successivo punto 83 «l'Autorita' ritiene, dunque, necessario sviluppare un modello di costo a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo bottom-up (BU) relativo alla rete di accesso».
10. Al punto 84 viene altresi' precisato che «L'Autorita' intende realizzare tale modello, che definira' i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di network cap relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potra' applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorita' ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita' stessa».
11. Al successivo punto 85 viene precisato che «In seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorita':
per i servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), ritiene opportuno confermare un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri; per i servizi accessori l'Autorita' ritiene opportuno che i prezzi siano orientati ai costi;
per i servizi (bitstream) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5), ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente orientamento al costo, un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri relativi ai servizi bitstream, ad eccezione dei servizi bitstream con interconnessione al nodo Distant e al nodo IP, i cui prezzi continueranno ad essere fissati a condizioni eque e ragionevoli;
per i servizi WLR, e relativi servizi accessori, ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente meccanismo di Retail Minus, un meccanismo di programmazione pluriennale di prezzi che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri».
12. Si richiama inoltre quanto indicato al punto D6.18 ove «...l'Autorita' chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC. I valori di partenza cui applicare le X determinate dal modello saranno pertanto i prezzi del 2009».
13. La suddetta ultima previsione e' confermata dall'art. 10, comma 4, della delibera n.731/09/CONS, laddove stabilisce che «Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi vigenti (quelli 2009, nel caso in specie) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantita' di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento».
14. Infine, l'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, prevede che «fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita'».
15. Per quanto sopra riportato ed alla luce, in particolare, dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorita' aveva espresso l'orientamento che i prezzi dei servizi ULL e di colocazione (sia quelli a network cap che al costo), di cui all'Offerta di Riferimento 2010, dovessero coincidere, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, alle corrispondenti condizioni economiche approvate con delibera n. 14/09/CIR. Le eventuali variazioni economiche dei servizi di accesso disaggregato (sia quelli a network cap che al costo, salvo ove diversamente specificato) decorrono dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC.
16. L'approvazione delle condizioni economiche dei servizi di colocazione non posti a network cap, non e' condizionata agli esiti del procedimento di definizione del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up di cui all'art. 73, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, bensi' e' svolta sulla base dell'orientamento al costo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della stessa delibera.
17. Pertanto, non prevedendo tra l'altro la delibera n. 731/09/CONS la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento ULL 2010, pubblicata in prima istanza in data 30 ottobre 2009, la quale va comunque approvata ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorita' aveva ritenuto opportuno nell'ambito del presente provvedimento intervenire al fine di:
disporre il ripristino delle condizioni economiche ULL 2009 di cui alla delibera n. 14/09/CIR, incluso la colocazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010;
definire le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC, dei servizi non inclusi nei panieri a Network cap.
18. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, che come premesso decorrono dal 1° maggio 2010, la relativa approvazione e' da considerarsi condizionata alla adozione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere.
19. Per quanto richiamato in premessa (punto D6.18 ed art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS), i valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello, sono i prezzi ULL approvati dall'Autorita' per il 2009.
20. L'Autorita' aveva ritenuto opportuno, nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS e della successiva approvazione dei nuovi vettori di prezzi, secondo le modalita' indicate al punto 18 precedente, anche al fine di dare certezza al mercato, che Telecom Italia continuasse ad applicare, dal 1° maggio 2010, le condizioni economiche approvate per il 2009. Tale previsione si pone in coerenza con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS laddove si specifica che «nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorita'».
21. L'Autorita' aveva infine richiamato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi ULL a Network Cap, una volta approvati, decorrono retroattivamente, rispetto alla approvazione, dal 1° maggio 2010.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D1. Gli OLO ritengono che la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi a network cap, fissata dall'Autorita' nel 1° maggio 2010, debba essere viceversa, in linea con lo spirito stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, fissata a partire dall'effettiva conclusione del procedimento di definizione del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS. A supporto di quanto richiesto, gli Operatori, richiamano il punto 84 della delibera n. 731/09/CONS: «L'Autorita' intende realizzare tale modello, che definira' i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di network cap relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potra' applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorita' ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita' stessa» e l'art. 9, comma 2, lettera d, della stessa delibera: «fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita'». Secondo gli OLO la data del 1° maggio e' legata alla previsione dell'Autorita' di poter concludere entro marzo il procedimento relativo al modello di costo. Secondo gli Operatori, pertanto, il vero intento dell'Autorita' era quello di collegare l'applicazione dei nuovi prezzi alla effettiva data di entrata in vigore del modello e non ad una data prestabilita, come riportato al punto D6.18 della delibera n. 731/09/CONS: «in relazione alla richiesta degli operatori alternativi di fornire maggiore certezza regolamentare circa i valori dei prezzi, l'Autorita' chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC».
Sulla base delle considerazioni su esposte, ed alla luce del fatto che il procedimento di definizione del modello BU-LRIC e' ancora in corso, gli OLO richiedono, anche al fine di dare certezza al mercato, che le condizioni economiche dei servizi a network cap decorrano a partire dalla effettiva entrata in vigore del modello BU-LRIC, successiva alla pubblicazione del provvedimento finale di definizione dello stesso, attualmente in consultazione pubblica con la delibera n. 121/10/CONS. Fino a tale data Telecom Italia dovrebbe continuare ad applicare i prezzi 2009 approvati dall'Autorita'.
D2. Alcuni OLO chiedono che la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi orientati ai costi sia fissata a partire dalla conclusione del presente procedimento.
D3. Alcuni Operatori richiedono che, a valle della conclusione del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC, Telecom Italia sia tenuta alla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 e che, al fine della verifica dell'ottemperanza di suddetta Offerta alle disposizioni che ne deriveranno, sia previsto un apposito procedimento di approvazione dell'offerta ripubblicata che consenta anche la partecipazione degli operatori alternativi.

Le osservazioni di Telecom Italia

D4. Telecom Italia concorda con l'orientamento dell'Autorita' di far decorrere le condizioni economiche dei servizi a network cap a partire dal 1° maggio 2010. Viceversa Telecom Italia non concorda con la proposta di applicare detta decorrenza anche ai servizi accessori, quali la co-locazione. Secondo la stessa, la lettura combinata delle lettere a e d del comma 2, dell'art. 9, della delibera n. 731/09/CONS escluderebbe i servizi accessori del mercato 4 dal perimetro dei servizi per i quali la stessa delibera prevede la vigenza delle nuove condizioni economiche dal 1° maggio 2010. Secondo Telecom Italia le condizioni economiche dei servizi accessori, cosi' come rivalutati nello schema di provvedimento, dovrebbero decorrere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D5. Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO di fissare la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato dalla effettiva approvazione del modello BU-LRIC, e non dal 1° maggio 2010, l'Autorita', preso atto delle osservazioni degli operatori, ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. In particolare, nel richiamare le previsioni dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS (fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita') e sulla base delle considerazioni svolte nella delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punti 9-21), l'Autorita' ritiene di confermare che come data di entrata in vigore del modello BU-LRIC la delibera n. 731/09/CONS (all'articolo citato) intendesse il 1° maggio 2010, indipendentemente dalla effettiva data di completamento e approvazione del modello. Le eventuali variazioni economiche dei servizi di accesso disaggregato pertanto decorrono, anche retroattivamente rispetto alla loro approvazione, dal 1° maggio 2010.
D6. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di fissare la decorrenza delle condizioni economiche dei soli servizi accessori non dal 1° maggio, ma dal 1° gennaio 2010, si richiama che l'intento del comma 2, lettera d, dell'art. 9, della delibera n. 731/09/CONS e' quello di «congelare» fino al 30 aprile 2010 le condizioni economiche di tutti i servizi di accesso disaggregato la cui accezione e', in tale sede, afferente ai servizi di cui all'art. 3, della stessa delibera, che definisce gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete - accesso fisico all'ingrosso. Detto articolo include l'accesso alla rete locale metallica, alle infrastrutture di posa ed ai sevizi accessori. Lo stesso punto 85 della delibera n. 731/09/CONS conferma detta lettura, laddove riporta che «in seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorita' ritiene opportuno [per i servizi accessori] che i prezzi siano orientati ai costi...». Si conferma, pertanto, che anche per i servizi al costo le valutazioni economiche di cui al presente provvedimento decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° maggio 2010.
D7. Con riferimento alla richiesta degli Operatori di imporre a Telecom Italia la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 agli esiti del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, si richiama che al punto 18 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, su riportato, cosi' come ribadito anche al successivo punto 24, l'Autorita' ha gia' indicato che «Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, che come premesso decorrono dal 1° maggio 2010, la relativa approvazione e' da considerarsi condizionata alla adozione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere». L'Autorita' ritiene, viceversa, superflua la ripubblicazione delle condizioni dei servizi al costo, la cui valutazione e' oggetto del presente provvedimento, essendo, come chiarito, le relative condizioni economiche indipendenti dal modello di costo BU-LRIC.
D8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' conferma le disposizioni di cui agli Articoli 2 (comma 1) e 3 (comma 1, 2, 3, 4, e 5) dello schema di provvedimento posto a consultazione. (1) III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO SOGGETTI A NETWORK CAP

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

22. Come richiamato nelle premesse allo schema di provvedimento in consultazione, Telecom Italia, nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato per l'anno 2010, ha rivalutato i prezzi dei servizi a canone e dei contributi una tantum sulla base dell'orientamento al costo. In allegato a detto schema di provvedimento sono stati riportati i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e quelli approvati dall'Autorita' per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR. Si osserva, in particolare, che Telecom Italia ha applicato un incremento del 10,48% del prezzo relativo al canone mensile ULL, del 4,57% relativamente al canone mensile dello shared access, e del 6,7% medio dei prezzi relativi ai contributi una tantum.
23. In detto schema di provvedimento, si rilevava cha tali servizi sono inclusi nei panieri A, B, C, D, E, di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Per quanto sopra premesso, si richiedeva a Telecom Italia, per tali servizi soggetti a network cap, di ripristinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le rispettive condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 14/09/CIR.
24. A conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito della ripubblicazione da parte di Telecom Italia dei vettori dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di cui al punto precedente, l'Autorita' approva i prezzi proposti, tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n.731/09/CONS.
25. Per quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS le condizioni economiche dei servizi ULL a Network Cap, una volta approvati, decorreranno a partire dal 1° maggio 2010.
26. Nelle more della conclusione dell'iter procedimentale di cui al precedente punto 24 Telecom Italia continua ad applicare, per i servizi ULL a network cap, le condizioni economiche approvate per il 2009.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D9. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica (cfr. punti 22-26, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR, su riportati) circa l'iter di approvazione delle condizioni economiche dei servizi soggetti a network cap, fatto salvo quanto evidenziato nella sezione precedente in merito alla relativa decorrenza.
D10. Altre osservazioni riguardano l'opportunita' che i contributi una tantum siano scorporati dai panieri relativi ai canoni e sottoposti a specifici sub-cap caratterizzati da riduzioni programmate di efficienza («X» negative) per tutto il triennio 2010-2012.

Le osservazioni di Telecom Italia

D11. Telecom Italia non ha sollevato particolari rilievi su quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica (cfr. punti 22-26, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR, su riportati) circa l'iter di approvazione delle condizioni economiche dei servizi soggetti a network cap.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D12. Nel richiamare che la modifica dei panieri a network cap, richiesta dagli OLO, non rientra tra gli scopi del presente provvedimento, si confermano, per quanto premesso, le disposizioni di cui all'art. 3 (divenuto art. 4 nel presente provvedimento) commi da 1 a 5 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Nell'allegato A1 alla presenta delibera e' riportato un elenco dei servizi soggetti a network cap ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 260/10/CONS. IV. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI CONTRIBUTI UNA TANTUM NON SOGGETTI A NETWORK CAP

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

27. L'Autorita' aveva evidenziato, nello schema di provvedimento posto in consultazione, come l'unico contributo una tantum (dei servizi di accesso disaggregato) non incluso nei panieri relativi al network cap, di cui alla delibera n. 731/09/CONS, fosse quello relativo al ripristino della borchia (cfr. 14.1, OR 2010) per il quale Telecom Italia ha proposto un prezzo pari a 86,36 €. A riguardo si richiama che con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punti 18-19) l'Autorita' aveva ritenuto opportuno, in assenza di dettagliati elementi contabili sottostanti il prezzo proposto da Telecom Italia, di non approvare suddetto contributo, invitando Telecom Italia a fornire maggiori indicazioni circa le attivita' coinvolte ed i costi sottostanti. Con successiva delibera n. 71/09/CIR (cfr. punto 62) relativa all'approvazione dell'offerta bitstream 2009, l'Autorita', sulla base delle indicazioni fornite da Telecom Italia ed effettuate le valutazioni di competenza, aveva disposto (art. 2, comma 17) che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche di suddetto contributo, prevedendo un prezzo di 65,48 €.
28. Cio' premesso, ai sensi dell'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, ove e' previsto che le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri sono orientate ai costi, l'Autorita', alla luce della rivalutazione per il 2010 del costo della manodopera di cui al successivo punto 52, aveva espresso l'orientamento, in linea a quanto stabilito a riguardo nella delibera n. 71/09/CIR, che Telecom Italia dovesse riformulare la sez. 14.1 dell'Offerta di Riferimento 2010 prevedendo un contributo di ripristino borchia pari a 65,48 €.
29. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS (laddove si dispone l'applicazione, fino al 30 aprile 2010, delle condizioni economiche approvate per il 2009), ed in considerazione del fatto che il contributo di cui sopra non era presente nell'Offerta di Riferimento 2009, l'Autorita' aveva ritenuto che le relative condizioni economiche, come rivalutate al punto precedente, dovessero decorrere a partire dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010, senza valenza retroattiva.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D13. Tutti gli Operatori intervenuti, tranne due, condividono gli orientamenti espressi dall'Autorita' circa le condizioni economiche (e relativa decorrenza) del contributo di ripristino borchia, fatte salve le considerazioni riportate in seguito sul costo orario della manodopera.
D14. Uno degli operatori che ha sollevato rilievi alla proposta dell'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba meglio specificare, in Offerta di Riferimento, le casistiche in cui si renderebbe necessario un intervento di ripristino borchia oltre a descrivere le attivita' che la stessa e' tenuta ad effettuare in tali casi. Lo stesso operatore ritiene le relative condizioni economiche (pari a 65,48 €, secondo gli orientamenti espressi dall'Autorita') eccessive, se confrontate con il costo per l'attivazione di una linea non attiva in unbundling, la quale, a proprio avviso, comporta attivita' maggiormente onerose. Si richiede, pertanto, una rivalutazione da parte dell'Autorita' di tale voce di costo oltre a richiedere che un eventualmente addebito di tale contributo sia applicato solo a seguito di un contradditorio con l'operatore donating.
D15. L'altro Operatore che ha manifestato il proprio disaccordo con la proposta dell'Autorita' ritiene di poter escludere qualunque attivita' di manomissione, da parte degli OLO, della borchia d'utente. Lo stesso ritiene che eventuali modifiche possano essere riconducibili al cliente stesso o comunque a cause del tutto indipendenti dall'operatore donating. Si richiede quindi la rimozione di detto contributo dall'Offerta di Riferimento.
D16. Alcuni Operatori, alla luce della delibera n. 260/10/CONS (art. 1, comma 4), ove viene indicato che il contributo di qualificazione e' soggetto all'orientamento al costo, non rientrando nei panieri dei servizi soggetti a network cap, ed ai sensi dell'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, ove e' previsto che «...i costi relativi alla gestione dei database ed alla verifica dei mix di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocita' massima supportata, in quanto attivita' operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, e' ripagato da un contributo una tantum orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento», ritengono che Telecom Italia non debba piu' richiedere il contributo relativo alla qualificazione ridotta, eliminando quindi tale voce di costo dall'Offerta di Riferimento. Telecom Italia, a detta degli Operatori, dovra' altresi' prevedere in Offerta di Riferimento un contributo una tantum, orientato al costo, relativo al calcolo della velocita' massima supportata.
D17. Alcuni Operatori richiamano il comma 5, dell'art 32, della delibera n. 731/09/CONS, ove e' previsto che nell'eventualita' in cui da verifiche effettuate dall'Autorita' si riscontrasse l'impossibilita' per l'operatore alternativo di effettuare autonomamente la qualificazione completa «le attivita' di certificazione di Telecom Italia (calcolo della velocita' massima supportata) saranno fornite a titolo non oneroso». Cio' detto alcuni Operatori, nel ritenere le informazioni oggi contenute nei database forniti da Telecom Italia non idonee ad effettuare la qualificazione, sostengono che Telecom Italia non possa, nelle more dell'adeguamento del DB, addebitare alcun costo di qualificazione.

Le osservazioni di Telecom Italia

D18. Telecom Italia, nel dissentire da quanto proposto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 16/10/CIR (laddove si precisa che le condizioni economiche del contributo di ripristino borchia decorrono a far data dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento in oggetto e non ha valenza retroattiva), ritiene, viceversa, che l'applicazione del suddetto contributo debba avere valenza retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2010. Cio', secondo Telecom Italia, si pone in coerenza con quanto previsto all'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ove e' previsto che «...L'Offerta approvata ha validita' a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta...».

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D19. Con riferimento alla motivazione dell'inserimento in Offerta di Riferimento del contributo di ripristino borchia, si evidenzia, secondo quanto confermato da Telecom Italia nel corso del presente procedimento istruttorio, che in alcuni casi gli Operatori intervengono sulla rete dell'abbonato modificando la cosiddetta «terminazione di rete» lato cliente, con la rimozione della borchia. Pertanto, in tali casi, a fronte di una richiesta di migrazione da parte di altro Operatore Recipient (ivi compresa Telecom Italia) e' necessario, per poter fornire il servizio richiesto dal Recipient, un intervento da parte di un tecnico specializzato presso la sede del cliente finale per il ripristino della corretta catena impiantistica nella componente borchia d'abbonato. Con riferimento al confronto del relativo costo con quello di attivazione su linea non attiva, si precisa che il ripristino borchia remunera le seguenti attivita': gestione dell'appuntamento con il cliente finale, spostamento del tecnico ed intervento del tecnico presso il cliente finale. Di contro invece il contributo di attivazione ULL su linea non attiva remunera le seguenti attivita': gestione dell'ordinativo, fattibilita' tecnica e realizzazione tecnica (permute, ecc.), che mostrano tempistiche medie diverse da quelle del contributo di ripristino borchia. Resta inteso che Telecom Italia debba fornire, relativamente all'applicazione di tale contributo (ripristino borchia), massima trasparenza nelle fatture prodotte. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene di confermare le valutazioni concernenti le relative condizioni economiche di cui allo schema di provvedimento allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (punti 27-28, su riportati).
D20. In relazione alle condizioni economiche del contributo di ripristino borchia, l'Autorita' aveva gia' chiarito, al punto 29 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (su riportato), che la relativa decorrenza dovesse essere fissata successivamente al 1° maggio 2010. Cio' in virtu' dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, ove viene disposto l'applicazione fino al 30 aprile 2010 delle condizioni economiche approvate per il 2009, ed in considerazione del fatto che tale contributo non era presente nell'Offerta di Riferimento 2009. L'Autorita' ritiene quindi opportuno, essendo tale contributo (nell'ambito del listino in oggetto) di nuova introduzione ed approvato con il presente provvedimento, fissare, confermando (all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento) gli orientamenti gia' espressi con delibera n. 16/10/CIR (allo stesso articolo), la decorrenza delle relative condizioni economiche 2010 a partire dalla ripubblicazione della presente Offerta di Riferimento, senza valenza retroattiva. L'Autorita' ritiene tuttavia opportuno modificare il testo di cui all'art. 2, comma 2, richiedendo che Telecom Italia garantisca la massima trasparenza nelle fatture.
D21. Con riferimento al contributo di qualificazione della coppia, in via preliminare, si richiama l'art. 1, comma 4, della delibera n. 260/10/CONS, ove e' indicato che «Sono eliminati dall'Allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS i punti XIII e XXV e dall'Allegato 15 il punto V». Si richiama altresi' che tale disposizione conseguiva dalla considerazione che, per errore materiale, suddetti allegati della delibera n. 731/09/CONS, relativi ai panieri dei servizi sottoposti al vincolo del network cap, contenevano entrambi un riferimento ai «contributi di qualificazione della coppia - ove applicati» per i quali invece l'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS prescriveva il principio dell'orientamento al costo.
Si richiama altresi' che l'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS prevede che «I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di unbundling prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocita' garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei database ed alla verifica dei mix di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parita' di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocita' massima supportata, in quanto attivita' operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, e' ripagato da un contributo una tantum orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento».
Per quanto sopra richiamato, l'Autorita' ritiene, modificando in cio' l'orientamento riportato nello schema di provvedimento in consultazione, di svolgere la valutazione del contributo di qualificazione, per la sola parte relativa al calcolo della massima velocita' garantita, sulla base del costo.
Il prezzo di tale contributo, in attuazione del principio di orientamento al costo ed alla luce della valorizzazione del costo della manodopera di cui al presente provvedimento, e' pari a 7,71 € (ovvero pari alla differenza tra gli ex contributi di qualificazione completa e ridotta). Le condizioni economiche, cosi' determinate, decorrono, per quanto sopra premesso, a partire dal 1° maggio 2010. Fino a suddetta data i costi degli ex contributi di qualificazione ridotta e completa sono quelli approvati per il 2009.
Telecom Italia dovra' inoltre riformulare le tabelle 2, 12, 15 e 24 dell'Offerta di Riferimento 2010 eliminando la voce di costo relativa alla qualificazione ridotta e dovra' introdurre nell'Offerta di Riferimento 2010 un contributo una tantum relativo al solo calcolo della velocita' massima supportata dalla coppia.
Con riferimento agli oneri in capo a Telecom Italia di fornitura, nei DB forniti agli OLO, delle informazioni sufficienti a consentire la qualificazione, si richiama la stessa a verificare la presenza di tutti i dati necessari e, nel caso, ad integrare quelli esistenti.
D22. Alla luce delle considerazioni su esposte sulla qualificazione, sono aggiunti, all'art. 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione, i commi 8 e 9. V. CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2010 DEL SERVIZIO DI CO-LOCAZIONE

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

V.1 Condizioni economiche decorrenti dal 1° gennaio 2010 fino al 30
aprile 2010

30. Nello schema di provvedimento posto a consultazione, si osservava che Telecom Italia, sulla base dell'orientamento al costo, ha proposto per l'anno 2010 le seguenti condizioni economiche. Di seguito e' riportata altresi' la variazione percentuale rispetto ai corrispondenti prezzi 2009 dei principali servizi.
Parte di provvedimento in formato grafico


31. Nel richiamare quanto premesso nelle precedenti sezioni I e II, ed, in particolare, quanto previsto dall'art. 6, comma 3, e dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, si richiedeva a Telecom Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, di ripristinare, per i prezzi dei servizi di colocazione dell'Offerta di Riferimento 2010 (come d'altro canto per tutti i servizi di accesso disaggregato approvati con delibera n. 14/09/CIR), le condizioni economiche 2009, approvate dall'Autorita' con delibera n. 14/09/CIR.

V.2 Condizioni economiche decorrenti dal 1° maggio 2010

32. Come premesso, la valutazione delle condizioni economiche 2010 dei servizi di colocazione decorrenti a partire dal 1° maggio 2010, e' svolta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, e dell'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, sulla base dell'orientamento al costo.
33. Al fine di effettuare le valutazioni di competenza, l'Autorita' aveva richiesto a Telecom Italia le evidenze contabili, relative al periodo gennaio 2009-dicembre 2009, sottostanti il costo d'acquisto dell'energia elettrica.
34. Telecom Italia ha rappresentato che il prezzo del servizio di energia elettrica, posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 0,1452 euro/kWh, era stato valutato sulla base dei consumi elettrici sostenuti fino al 30 settembre 2009. Tale valore e' dato dalla somma di due componenti: uno relativo alla fornitura di energia elettrica e l'altro relativo alle imposte erariali ed addizionali. Telecom Italia, con successiva nota, sulla base delle richieste dell'Autorita', ha aggiornato il valore suddetto tenendo conto delle ulteriori fatture pagate dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2009. Sulla base di suddetti ulteriori dati il costo medio del servizio di energia elettrica e' risultato essere pari a 0,1450 euro/kWh, confermando sostanzialmente il valore riportato in Offerta di Riferimento 2010.
35. Con riferimento al fattore di conversione dell'energia, pari a 1,2, Telecom Italia ha ribadito, analogamente a quanto sostenuto nel corso dell'iter di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2009, che lo stesso tiene conto del fatto che, per ogni «modulo standard N3» (1 kW) richiesto dall'Operatore, viene prelevato al punto di consegna del fornitore (Ente erogatore) una potenza di 1,2 kW. Cio' a causa della dissipazione introdotta dalla stazione di energia (per le sue funzioni di conversione da corrente alternata a corrente continua, continuita' e stabilita' nell'erogazione dell'energia elettrica), dalle distribuzioni in c.a. e c.c. e dal quadro elettrico generale. Un maggiore dettaglio sul percorso dell'energia dalla consegna a Telecom Italia da parte dell'Ente erogatore fino ai morsetti di ingresso degli apparati di TLC (su modulo standard N3) e' riportato nella figura che segue.
Parte di provvedimento in formato grafico


Con riferimento a quanto richiesto dall'Autorita' al punto 27 della delibera n. 14/09/CIR, Telecom Italia ha tuttavia rappresentato di non aver completato le relative misure sugli impianti di colocazione. I risultati saranno comunicati all'Autorita' appena disponibili.
36. Telecom Italia, in risposta alle richieste dell'Autorita', ha fornito altresi' le evidenze contabili alla base dei costi dei servizi di cui alle Tabelle 1-3-4-5 dell'Offerta di Riferimento di colocazione 2010 (Condizioni economiche - canoni annui - per il servizio di colocazione; per il servizio di Alimentazione in corrente continua FORFETARIA; A CONSUMO; e per il servizio di Climatizzazione all'interno dell'edificio di centrale). In particolare, Telecom Italia ha rappresentato di aver elaborato il pricing dei servizi di Colocazione (spazi, alimentazione e condizionamento) in coerenza con l'approccio indicato dall'Autorita' nella delibera n. 14/09/CIR di approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009, ovvero tenendo conto dei dati di Contabilita' Regolatoria 2007 (ultima contabilita' certificata), di valutazioni prospettiche sull'andamento dei volumi 2009, e delle tendenze di variazione dei costi desumibili dai dati di contabilita' regolatoria piu' recenti (2008-2009). Telecom Italia ha rappresentato, inoltre, di aver utilizzato un costo del capitale (WACC) pari al 10,2%. Telecom Italia ha, infine, svolto una rilevazione separata, secondo la metodologia «activity based costing», dei costi di commercializzazione OLO, ripartendo successivamente gli stessi tra i diversi servizi di colocazione (energia, condizionamento, spazi) sulla base del mix dei ricavi da canone.
37. Con riferimento al costo orario della manodopera (posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 49,35 €), Telecom Italia ha rappresentato di aver calcolato tale valore applicando la metodologia indicata dall'Autorita' nella delibera n. 69/08/CIR e tenendo conto della variazione percentuali del costo del personale registrato nel 2009.
Nello specifico, Telecom Italia ha rappresentato che il costo orario della manodopera, pari a 49,35 euro/ora, e' stato calcolato come somma delle seguenti componenti:
costo medio orario diretto della manodopera: e' il costo medio orario diretto della manodopera relativo al personale tecnico per l'esercizio 2008, pari a 29,26 €/h, calcolato sulla base delle ore rilevate nei sistemi fonte (Work Force Management/RPA);
rivalutazione 2008/2009: il suddetto costo medio orario diretto della manodopera e' stato rivalutato, in misura pari allo 0,7 %, per tenere conto delle dinamiche di bilancio relative ai costi del personale del 2009. Tale variazione percentuale e' stata ottenuta dal confronto del costo del personale del bilancio semestrale 2009 rapportato all'analogo costo semestrale del 2008;
allocazione dei costi indiretti: al costo medio orario diretto della manodopera rivalutato al 2009, sono stati applicati i ricarichi, come da delibera n. 69/08/CIR, relativi ad attivita' indirette, agli immobili, energia, etc., alle attivita' di staff ed ai costi di struttura. A) Energia e condizionamento

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

38. Nello schema di provvedimento posto a consultazione, si richiamava che con delibera n. 107/07/CIR l'Autorita' aveva fissato (art. 8, comma 3), al fine del calcolo dei costi di co-locazione, i seguenti requisiti:
adozione di un WACC pari al 10,2%;
formulazione del prezzo della superficie lorda utilizzata, del servizio di facility management, security e della quota fissa dei servizi di energia elettrica e climatizzazione sulla base dei dati di contabilita' regolatoria, adottando per i costi specifici per OLO un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio, laddove il valore utilizzato da Telecom Italia fosse superiore a tale percentuale;
adozione, per l'imposta di fabbricazione dell'energia, di un valore non superiore al 10% del costo della sola energia.
39. Sulla base dei dati contabili relativi al 2009, prodotti da Telecom Italia, l'Autorita' ha verificato che gli elementi che hanno maggiormente inciso sugli aumenti di costo del servizio di energia e condizionamento sono:
L'aumento del costo unitario del KWh passato da 0,137 Euro a 0,1452 Euro (comprensivo di imposte);
L'introduzione di un fattore di correzione che tiene conto della dissipazione dell'energia intercorsa nella conversione da corrente alternata a corrente continua e nel trasporto della stessa dal punto di prelievo al punto di consegna all'OLO.
40. Nella tabella che segue viene riportato un confronto, per i servizi di energia e condizionamento, tra i prezzi 2009 e quelli proposti da Telecom Italia per l'anno 2010.
Parte di provvedimento in formato grafico


41. Con particolare riferimento al costo unitario dell'energia elettrica, l'Autorita' ha verificato, sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia e relative al periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, che il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e' risultato essere pari a 0,1450 €/kWh. Suddetto prezzo e' composto da due componenti: 0,133 euro/kWh relativo alla fornitura di energia elettrica (comprensiva del dispacciamento e del trasporto dell'energia) e 0,012 euro/kWh relativo alle imposte erariali ed addizionali. Ne segue quindi che le imposte risultano essere, in linea con quanto stabilito con delibera n. 107/07/CIR, il 9% circa del costo della sola energia. Pertanto, al fine di consentire a Telecom Italia il pieno recupero dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia, l'Autorita' aveva espresso l'orientamento di approvare, per il 2010, un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh.
42. Con riferimento al fattore di dissipazione, legato alla conversione da corrente alternata a corrente continua, posto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pari a 1,2, si richiama che con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 27) l'Autorita' aveva ritenuto opportuno, in tale sede, in assenza di sufficienti elementi di valutazione, di non approvare suddetto fattore nelle more della fornitura, da parte di Telecom Italia, dei dati di una campagna di misure esaustiva. Pertanto, in assenza di tali misure, che come rappresentato da Telecom Italia sono in corso di svolgimento, l'Autorita' aveva ribadito nel documento posto a consultazione pubblica quanto indicato con delibera n. 14/09/CIR, esprimendo l'orientamento di non approvare, sino alla verifica delle relative evidenze, l'inclusione di tale fattore di dissipazione nella valorizzazione del costo dell'energia elettrica in corrente continua.
43. Con riferimento ai servizi di condizionamento, l'Autorita', in linea con quanto stabilito con delibere n. 14/09/CIR e n. 69/08/CIR, e nelle more di ulteriori approfondimenti, aveva espresso l'orientamento, nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, di confermare un valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.
44. Sulla base di quanto sopra richiamato, l'Autorita' ha, nell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, rivalutato i prezzi dei servizi di energia e condizionamento proposti da Telecom Italia per l'anno 2010. L'Autorita' ha altresi' verificato che l'incidenza dei costi specifici OLO corrisponda ad un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio. Le tabelle che seguono riportano le rivalutazioni dell'Autorita' nonche' un confronto con le condizioni economiche approvate nel 2009 ed i prezzi 2010 proposti da Telecom Italia.
Parte di provvedimento in formato grafico



Le osservazioni degli Operatori alternativi

D23. In via generale, gli Operatori concordano con l'orientamento dell'Autorita' volto ad una riduzione delle condizioni economiche dei servizi di co-locazione pubblicate da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010. Tuttavia, in merito a specifiche questioni, gli Operatori hanno evidenziato quanto nel seguito riportato.
e GME (Gestore Mercati Energetici)). (3)
D25. Alcuni Operatori ritengono che il metodo di calcolo dei costi dell'energia elettrica basato sulla rendicontazione delle fatture di Telecom Italia non incentivi in alcun modo l'operatore notificato ad aumentare l'efficienza dei processi di approvvigionamento energetico. Pertanto, secondo tali Operatori, dovrebbero essere previsti dei meccanismi di efficientamento e di riduzione del costo dell'energia elettrica strettamente collegati all'andamento di mercato dei relativi prezzi, in modo da incentivare Telecom Italia a ri-negoziare contratti di fornitura energetica meno costosi a beneficio di tutti gli operatori (Telecom Italia inclusa) e dei consumatori.
D26. Gli Operatori concordano con la previsione dell'Autorita' di non approvare il fattore di conversione da corrente alternata a corrente continua pari a 1,2.
D27. Con specifico riferimento ad alcune componenti di costo del servizio di energia elettrica (EE), alcuni Operatori hanno richiesto dei chiarimenti a giustificazione della diversa variazione di costo proposta per il servizio di EE quando esso e' fornito su impianti di Telecom Italia (a riguardo e' prevista una riduzione del costo rispetto al 2009 dello 0,66%) rispetto a quando esso e' fornito con stazioni di energia e batterie degli Operatori, nel qual caso si propone un aumento del 4,06%. Analoga considerazione e' effettuata nel caso del servizio di alimentazione in corrente continua a consumo: per il servizio fornito su impianti Telecom Italia e' prevista una riduzione dell'8,36%, mentre nel caso di fornitura con stazioni di energia e batterie degli Operatori e' previsto un aumento del 2,19%.
D28. Alcuni Operatori evidenziano che a differenza di quanto previsto nella precedente offerta 2009, approvata dall'Autorita' con delibera n. 14/09/CIR, nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia applica, anche nelle condizioni economiche del servizio di «alimentazione in corrente continua forfetaria», l'imposta di fabbricazione, viceversa prevista dall'Autorita' con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 10, art 2) per i soli servizi di «Alimentazione in corrente continua a consumo».
D29. Alcuni Operatori richiedono all'Autorita' un intervento volto alla verifica dei costi di gestione OLO ed alla corretta attribuzione degli stessi ai servizi wholesale.

Le osservazioni di Telecom Italia

D30. Con riferimento al fattore di dissipazione dell'energia elettrica, posto pari a 1,2 nell'Offerta di Riferimento 2010, Telecom Italia rappresenta che, qualunque sia l'esito delle misure, il fenomeno della dissipazione esiste fisicamente e quindi tale fattore non puo' che essere maggiore di 1. Telecom Italia ha altresi' comunicato gli esiti di misure effettuate in 20 siti di co-locazione, che hanno mostrato una media delle perdite totali sugli impianti oggetto di misura di circa il 16,83%.
Telecom Italia conferma, quindi, l'esistenza del fenomeno di dissipazione e che il «Fattore di dissipazione dell'Energia elettrica», definito come rapporto tra la Potenza prelevata da Telecom Italia al Punto di consegna Energia (Pin) e la Potenza consegnata da Telecom Italia sugli apparati di TLC degli OLO (Pout), debba essere fissato, in media, pari a 1,2.
D31. Telecom Italia rappresenta che i costi di commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione comprendono le attivita' necessarie alla gestione commerciale degli Operatori. In particolare, Telecom Italia evidenzia che nella Contabilita' Regolatoria i valori di costo di tali attivita'/processi vengono rilevati ed attribuiti ai singoli servizi di accesso e co-locazione mediante l'adozione di criteri di cost accounting strettamente basati sulle tecniche di Activity Based Costing. Cio' premesso, Telecom Italia ritiene che l'Autorita', nel rispetto del principio di orientamento al costo, debba consentire alla stessa il pieno recupero dei «costi di commercializzazione OLO» cosi' come riportati nella contabilita' regolatoria 2007, peraltro certificata dal revisore, a prescindere dall'applicazione di una qualunque soglia percentuale sul costo unitario dei servizi.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D32. Con riferimento al costo unitario dell'energia elettrica, si richiama, in via preliminare, che l'Autorita', con delibera n. 14/09/CIR, ha approvato un prezzo 2009 (imposte escluse) di 0,126 €/kWh, a fronte dei 0,136 €/kWh (imposte escluse) pubblicati da Telecom Italia nell'Offerta 2009 sulla base dei costi sostenuti dalla stessa nel 2008. In particolare, si rammenta che l'Autorita' aveva determinato il prezzo suddetto sulla base di una previsione di riduzione di costo 2008-2009 del 7%. Pertanto, si evidenzia che l'Autorita' ha gia' tenuto conto del trend in diminuzione dei costi dell'energia elettrica 2008-2009 nell'ambito della approvazione dell'Offerta 2009.
Per quanto riguarda l'Offerta 2010, l'Autorita' ha verificato che Telecom Italia, cosi' come risultante dalle fatture presentate, ha sostenuto nel corso del 2009 un costo (imposte escluse) di 0,133 €/kWh. Si richiama, quindi, che la definizione dei prezzi 2009 era stata svolta (con delibera n. 14/09/CIR) sulla base di una stima dei costi di energia 2009, anziche' sulla base delle fatture 2008 prodotte da Telecom Italia, con una previsione di riduzione del 7%. (4)
L'Autorita' ha verificato, nel presente procedimento, che l'effettiva riduzione dei costi di energia fatturati a Telecom Italia nel 2009, rispetto agli analoghi costi 2008, e' del 2,2%. Cio' premesso l'Autorita', al fine di consentire a Telecom Italia il recupero dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica, ritiene opportuno, in questa sede, approvare per il 2010 il costo unitario di energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh (imposte incluse) che deriva dai reali costi 2009, senza effettuare stime per il 2010, confermando quindi gli orientamenti gia' espressi con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punto 41, su riportato).
L'Autorita', tuttavia, in linea con quanto indicato con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 26), ribadisce l'opportunita' che Telecom Italia fornisca all'Autorita', trimestralmente, evidenza del costo di acquisto di energia elettrica. Qualora le condizioni economiche si discostassero da quanto approvato nel presente provvedimento l'Autorita' potra' comunicare a Telecom Italia una revisione del prezzo di listino.
D33. In relazione al fattore di dissipazione posto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pari a 1,2, l'Autorita' intende ribadire, in assenza di una campagna di misure esaustiva, l'orientamento espresso con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punto 42, su riportato).
D34. Con specifico riferimento ai chiarimenti richiesti da alcuni Operatori in merito alla diversa variazione percentuale (2010 vs 2009) dei prezzi per il servizio di energia elettrica (EE) quando esso e' fornito su impianti di Telecom Italia rispetto a quando esso e' fornito con stazioni di energia e batterie OLO, si ritiene che le tabelle di cui al punto 44 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (su richiamato) siano sufficientemente esaustive ai fini della comprensione dell'andamento delle diverse voci di costo. In particolare, si evidenzia che nel caso del servizio di EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO il costo dell'energia elettrica ha un peso maggiore sul costo complesso del servizio rispetto a quello che si ha nel caso del servizio EE fornito su impianti Telecom Italia. Ne segue che un aumento dell'energia elettrica comporta una maggiore incidenza sull'aumento del costo complessivo del servizio offerto.
D35. Con riferimento alle perplessita' sollevate da alcuni Operatori circa il fatto che nell'Offerta di Riferimento 2010, a differenza di quanto previsto nella precedente Offerta 2009, Telecom Italia applicherebbe anche alle condizioni economiche del servizio di «alimentazione in corrente continua forfetaria» l'imposta di fabbricazione, si rammenta che detta imposta era inclusa nel servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria gia' nell'Offerta di Riferimento 2009 (cfr. tabelle al punto 29 della delibera n. 14/09/CIR, voce di costo Impianti + ricarichi e imposte di EE). Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 l'imposta di fabbricazione e' stata scorporata da tale voce di costo ed inclusa in quella relativa all'energia elettrica (quindi mentre nel 2009 la quota di 888,66 € era comprensiva di imposte di fabbricazione, nel 2010 la quota di 712,74 € non include tale imposta che e' invece inclusa nella quota di 1271,48 € relativa all'energia elettrica).
D36. In merito ai costi specifici OLO, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire nel presente provvedimento, in linea alle previsioni di cui alla delibera n. 107/07/CIR, l'applicazione per i costi specifici OLO di un valore non superiore al 4,0 % del costo unitario del singolo servizio.
D37. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' conferma le relative disposizioni di cui all'art. 2, comma 3 e 4 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (dette disposizioni conservano, nel presente provvedimento, gli stessi riferimenti numerici). B) Servizi di Locazione, facility management, security

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

45. La tabella seguente pone a confronto i prezzi 2009 con quelli proposti da Telecom Italia per il 2010.
Parte di provvedimento in formato grafico


46. L'Autorita' aveva effettuato, ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento, una verifica dei costi dei servizi in oggetto sulla base dei dati contabili 2009 forniti da Telecom Italia. In particolare, l'Autorita' aveva verificato un'incidenza dei costi specifici OLO, che Telecom Italia ha ottenuto ripartendo i costi di commercializzazione pertinenti agli OLO sui metri quadri di centrale occupati dagli stessi, superiore al 4% dei costi unitari dei singoli servizi. Pertanto, in linea con quanto indicato con delibera n. 107/07/CIR e sopra richiamato, l'Autorita' aveva ritenuto di rimodulare suddetta voce di costo al fine di limitarne al 4% la relativa incidenza sui costi dei vari servizi.
47. Alla luce delle osservazioni su riportate, l'Autorita' aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dei servizi di colocazione di cui alla tabella 1 dell'Offerta di colocazione 2010 secondo quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico


48. Nella tabella che segue era stato riportato un confronto tra le rivalutazioni dell'Autorita', di cui al punto precedente, e le condizioni economiche approvate nel 2009 nonche' un confronto con i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010.
Parte di provvedimento in formato grafico



Le osservazioni degli Operatori alternativi

D38. Con riferimento al canone per gli spazi, alcuni Operatori, nell'evidenziare che il mercato immobiliare ha visto, a partire dal 2009, una tendenza al ribasso dei prezzi, richiedono quantomeno una conferma dei canoni di colocazione di cui all'Offerta 2009. Analogamente si ritengono non proporzionati gli aumenti proposti per le voci di costo relative alla security (presidio e reception) che registrano un aumento del 5,30% rispetto ai corrispondenti prezzi 2009.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D39. L'Autorita', alla luce degli elementi emersi nel corso della consultazione ed atteso che ai sensi della normativa vigente le condizioni economiche dei servizi in oggetto sono svolte sulla base dei dati di contabilita' regolatoria e non di stime di tendenza dei prezzi di mercato, ritiene di confermare gli orientamenti espressi con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punti 46-47, su riportati).
D40. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' conferma le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (dette disposizioni mantengono lo stesso riferimento nel presente provvedimento). C) Valorizzazione del costo orario della manodopera

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

49. Con riferimento al costo pieno della manodopera, l'Autorita' aveva, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, richiamato che suddetto costo, posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 49,35 euro/ora, e' dato, secondo quanto rappresentato Telecom Italia, dalla somma del costo medio orario diretto della manodopera (29,26 €/h) relativo al personale tecnico per l'esercizio 2008, della rivalutazione 2008/2009 (pari a 0,19 €/h) al fine di tener conto delle dinamiche bilancistiche relative ai costi del personale del 2009, e dell'allocazione dei costi indiretti calcolati in linea con quanto effettuato con delibera n. 69/08/CIR (5) (19,90 €/h).
50. Sul punto, l'Autorita' aveva evidenziato che dai dati di bilancio 2008 (6) di Telecom Italia S.p.A., emerge un costo totale del personale pari a 4.220 milioni di euro ed una consistenza media in termini di personale pari a 76.028 unita'. Quindi, dividendo il costo totale per la consistenza media di personale si ottiene un valore annuo del costo della manodopera per dipendente pari a 55.506 euro. Dividendo tale valore per il numero di ore lavorative annue, pari 1.627, cosi' come da bilancio aziendale, si ottiene un costo orario della manodopera pari a circa 34 euro. Tuttavia, tale valore rappresenta una media del costo del lavoro orario di Telecom Italia che include dirigenti, quadri, dipendenti ed operai. Scalando detto valore al fine di ottenere il costo medio di un tecnico di rete, si otteneva un costo diretto della manodopera di circa 29 euro/h.
51. L'Autorita' aveva inoltre ritenuto opportuno, ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, di non considerare la rivalutazione (pari al 0,7%) calcolata da Telecom Italia per tener conto delle dinamiche bilancistiche relative ai costi del personale al 2009 in quanto basata su dati non sufficientemente stabili (si riferivano infatti al primo semestre 2009).
52. Alla luce di quanto sopra evidenziato e verificato che l'applicazione dei mark-up di cui alla delibera n. 69/08/CIR avrebbe comportato un aumento del costo complessivo della manodopera, l'Autorita', nelle more di ulteriori approfondimenti ed al fine di incentivare Telecom Italia ad una ricerca di una maggiore efficienza sui costi indiretti, aveva proposto, nello schema di provvedimento in consultazione, di confermare per il 2010 un costo «pieno» della manodopera pari a 46,22 €/h.
53. Alla luce della rivalutazione di cui al punto precedente, l'Autorita' aveva proposto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche di tutti i servizi di cui all'offerta di colocazione 2010 la cui valorizzazione e' dipendente dal costo della manodopera. Nello specifico, risultando il costo della manodopera invariato rispetto al 2009, l'Autorita' aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse ripristinare, per i suddetti servizi, le condizioni economiche di cui alla delibera n. 14/09/CIR.
54. Di seguito sono riportate, in particolare, le condizioni economiche dei servizi di cui al punto precedente come rivalutati dall'Autorita' sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2010.
Tabella 4 (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,45 €;
Tabella 4 (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,70 €;
Tabella 6 (Intervento di ripristino): 240,00 €;
Tabella 6 (Intervento a vuoto): 116,00 €;
Tabella 7 (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,22 €/h;
Tabella 8: relativamente ai tutti i contributi, tranne quello relativo allo «spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore», per il quale si applica il prezzo di cui al precedente punto 47, vengono applicati i corrispettivi valori di cui alla Tabella 8 dell'offerta di co-locazione 2009 dell' 8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;
Tabella 9 (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 554,67 €/anno per modulo N3; 184,89 € per ogni ulteriore intervento in SLA standard;
Tabella 9 (Canone gestione delle scorte): 524,00 €/anno per modulo N3;
Approvvigionamento apparato (da valutare in funzione del singolo progetto), progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati (per subtelaio): 1.110,00 €;
Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede (per intervento): 277,00 €;
Tabella 11 (Attivita' di coordinamento in tema di Safety e Tutela dell'Ambiente): 739,52 €;
Tabelle 12, 13, 14 (Costo orario della manodopera): 46,22 €/h;
Tabella 16 (Intervento correttivo): 184,89 €;
Tabella 16 (Intervento a vuoto): 73,18 €;
Tabella 17 (relativamente a tutti i contributi ivi presenti) si applicano i corrispettivi valori di cui alla Tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2009 dell'8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;
Tabella 19 (servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo): 138,67 € per singolo sopralluogo; 46,22 € ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D41. Alcuni Operatori lamentano che il costo «pieno» della manodopera, pari a 46,22 €/h, deriva dall'applicazione di un mark-up (7) basato su valutazioni svolte con la delibera n. 14/00/CIR. Gli Operatori, pertanto, richiedono una riduzione dei suddetti mark up anche al fine di incentivare Telecom Italia alla ricerca di una maggiore efficienza.
D42. Alcuni Operatori ritengono che l'utilizzo dei dati di bilancio piu' recenti (2009) in luogo dei dati di bilancio riferiti all'anno 2008, utilizzati dall'Autorita' nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 16/10/CIR, conduca, ad un costo diretto della manodopera pari a 27,9 €/ora, inferiore a quello proposto (29 euro/h) da Telecom Italia e, quindi, ad una conseguente riduzione del costo «pieno» della manodopera.
D43. Alla luce delle considerazioni su esposte, gli Operatori richiedono una rivalutazione dei costi dei servizi di colocazione, la cui valorizzazione e' dipendente dal costo della manodopera, di cui all'art. 2, comma 7, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR.

Le osservazioni di Telecom Italia

D44. Telecom Italia lamenta l'imposizione, da parte dell'Autorita', di un costo orario della manodopera (pari a 46,22 €/h) che risulta invariato dall'Offerta di Riferimento 2001, nonostante le richieste di adeguamento dalla stessa avanzate. Telecom Italia evidenzia inoltre che, nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, e' stata consegnata all'Autorita', in data 28 giugno 2010, la Contabilita' Regolatoria di Consuntivo 2009 che, a proprio avviso, confermerebbe il valore proposto nell'Offerta di Riferimento 2010.
Nella tabella che segue e' riportato il costo orario della manodopera ricalcolato da Telecom Italia sulla base dei dati di Co.Re. (ai fini della valutazione dei costi diretti medi di personale tecnico) ed utilizzando la metodologia definita nella delibera n. 69/08/CIR.
Parte di provvedimento in formato grafico


Telecom Italia richiede, quindi, un adeguamento del valore proposto nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, pari a 46,22 €/h, sulla base dei dati di Contabilita' Regolatoria piu' recenti e/o certificati, al fine di consentire alla stessa il pieno recupero dei costi.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D45. In linea con quanto premesso nello schema di provvedimento a consultazione, l'Autorita' richiama che dall'applicazione dei mark up di cui alla delibera n. 69/08/CIR sui dati di bilancio 2008 di Telecom Italia (in base al quale sono stati stimati i costi diretti) si ottiene un costo pieno della manodopera superiore a 46,22 €/h (nello specifico si ottiene un valore del costo pieno della manodopera di 48,60 € a partire da un costo diretto di circa 29 €). Si osserva che lo stesso costo diretto si ottiene, direttamente, dai dati di CoRe 2008. L'Autorita' ritiene tuttavia opportuno confermare l'orientamento espresso nel documento posto a consultazione di rivedere le percentuali dei mark-up, alla luce delle maggiori efficienze ottenute da Telecom Italia negli scorsi anni. L'Autorita', nelle more di ulteriori approfondimenti, ritiene pertanto opportuno confermare, per il 2010, un costo pieno della manodopera pari a 46,22 €/h (cio' corrisponde ad una riduzione di circa il 4% dell'incidenza del mark-up sul costo pieno della manodopera: l'incidenza assoluta passa da circa il 41% a circa il 37%).
D46. Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorita' conferma le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6 e 7 dello schema di provvedimento a consultazione (dette disposizioni conservano gli stessi riferimenti nel presente provvedimento). VI. GESTIONE DEI DEGRADI

Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 16/10/CIR

55. Con riferimento alla gestione dei degradi, ovvero quei particolari casi di Assurance in cui la funzionalita' del collegamento fornito risulta ancora esistente anche se fortemente compromessa nelle prestazioni, si richiamava, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che l'Autorita' con delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 5) relativa ai servizi bitstream e con delibera n. 81/09/CIR (art. 5, comma 3) relativa ai servizi trasmissivi a capacita' dedicata, aveva ritenuto opportuno, alla luce delle problematiche poste all'attenzione dell'Autorita' da parte degli Operatori, che Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento 2010 relative ai servizi wholesale sopra indicati, proponesse opportuni SLA e relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. A riguardo, l'Autorita' aveva ritenuto opportuno, nello schema di provvedimento in consultazione, che il concetto di degrado venisse introdotto anche nell'ambito dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, si era ritenuto che Telecom Italia dovesse proporre, in sede di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010, una definizione di degrado, le relative modalita' di rilevazione/misura, congruenti SLA e penali, oltre alle modalita' di gestione degli stessi (interazione Telecom Italia-OLO, gestione delle segnalazioni, ripristino a seguito di degrado, ecc.).

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D47. Gli Operatori, in via generale, condividono l'orientamento dell'Autorita' circa le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR in relazione alla gestione dei degradi. Tuttavia, al fine di consentirne una maggiore efficacia ed una rapida implementazione, richiedono che il presente provvedimento preveda sin da ora le seguenti indicazioni:
identificazione e codifica delle diverse cause di degrado;
definizione delle modalita' operative con cui gli OLO, in esito alle analisi dagli stessi svolte, aprono una segnalazione di degrado, nonche' definizione delle procedure e dei controlli per la chiusura di un degrado;
definizione delle metodologie di analisi e risoluzione del degrado;
associazione, ad ogni tipologia di degrado, di un set di valori di parametri di riferimento e di corrispondenti opportuni valori di soglia;
definizione di SLA e penali per i degradi in linea con quelli definiti per l'assurance.
D48. Alcuni Operatori, propongono, in particolare, che vengano gestiti, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010, almeno i seguenti casi di degrado:
1) Elevata attenuazione nella rete di accesso: la velocita' lorda (uplink e downlink) minima disponibile al cliente finale e' significativamente e permanentemente (o intermittente in modo aleatorio) inferiore alla velocita' fisica lorda garantita al momento del delivery;
2) Linea disturbata nella rete di accesso: il rumore nella rete di accesso limita in modo significativo (stabile o randomico) la velocita' fisica disponibile.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D49. In via preliminare, si fa presente che la tematica relativa ai degradi e' attualmente oggetto di analisi anche nell'ambito dell'OTA Italia, ove, in particolare, e' stato affrontato il problema della classificazione delle diverse categorie di degrado oltre alla definizione dei parametri e delle soglie di tolleranza ad esso associate.
In particolare, secondo quanto riportato nel documento 05V9 di OTA ITALIA, una situazione di degrado si puo' in generale definire come il decadimento nel tempo delle performance e/o delle condizioni di lavoro di una linea rispetto ad una situazione precedente in cui la stessa linea era stata caratterizzata con la misura di una serie di parametri e dichiarata funzionante in modo soddisfacente.
Con riferimento all'accesso fisico, i degradi possono essere, in particolare, classificati in:
Degrado per alta attenuazione nella rete di accesso;
Degrado per linea disturbata nella rete di accesso;
In tale documento si riporta che, stante la definizione di degrado, e' necessario caratterizzare i collegamenti attraverso dei parametri (attenuazione del collegamento, lunghezza del local loop, noise margin, current bit-rate in upstream e downstream, etc.) le cui soglie sono preesistenti o valutate a posteriori con metodi statistici.
Il documento OTA infine riporta che sono in corso ulteriori attivita' di approfondimento, analisi e sperimentazione, con particolare riferimento alla definizione dei parametri, delle soglie e delle relative misure.
D50. Con riferimento alle condizioni di degrado del segmento di accesso, l'Autorita' ha espresso una serie di indicazioni di carattere generale, e pertanto applicabili anche al caso in specie, nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'approvazione dell'Offerta di Riferimento bitstream 2010. Si ritiene pertanto non opportuno, nel presente provvedimento, anticipare specifiche disposizioni nel merito, essendo la stessa tematica attualmente sottoposta alle valutazioni del mercato. Si ritiene altresi' opportuno che le risultanze, in esito alla consultazione pubblica succitata, eventualmente applicabili all'offerta in questione, siano, anche successivamente, recepite da Telecom Italia mediante un aggiornamento dell'Offerta di Riferimento 2010. Atteso che la stessa dovra' essere ripubblicata in esito al procedimento di valutazione dei servizi a network cap, si ritiene che in tale sede potranno essere valutate le modifiche dell'OR 2010 relative ai degradi, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica sul bitstream 2010.
D51. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene opportuno limitarsi a confermare, nel presente provvedimento, le disposizioni relative ai degradi di cui all'art. 3, comma 6, dello schema di provvedimento in consultazione. VII. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D52. Alla luce dell'aumento del numero di centrali ULL sature, si richiede la possibilita', in tali casi, di utilizzare il servizio VULL. Stessa richiesta viene effettuata per l'attivazione, nelle aree ULL, di clienti attestati su linee connesse a MUX, che come noto non consentono l'accesso disaggregato.
D53. Alcuni Operatori, evidenziano che l'attivazione di clienti per i quali e' necessario un'«opera speciale» non e' conSentita nell'ambito dei servizi ULL, differentemente da quanto avviene per il WLR (8) . Di fatto attualmente quando un Operatore necessita della realizzazione di un'opera speciale su ULL, l'ordine viene direttamente annullato da parte di Telecom Italia. Si richiede quindi l'inserimento nell'OR ULL 2010 di una voce specifica riferita al trattamento delle Opere Speciali in ULL in analogia con quanto previsto per il servizio WLR.
D54. Alcuni Operatori richiedono che la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure (chiusura concordata con Operatore) sia aggiornata specificando che le ore disponibili per il collaudo negativo (cioe' il collaudo effettuato dall'OLO a seguito della chiusura dell'intervento di assurance al fine di verificare il corretto funzionamento della linea) sono 8 e non 5, in linea a quanto comunicato dalla stessa Telecom Italia sul proprio portale wholesale.
D55. Alcuni Operatori richiedono all'Autorita' di stabilire, in linea con il WLR ed il bitstream, l'onere in capo a Telecom Italia di produrre dettagliata evidenza degli interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non e' di competenza di Telecom Italia.
D56. Alcuni Operatori chiedono che, analogamente a quanto avviene nel WLR e nel bitstream, anche nell'ULL la sospensione del canone avvenga dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione.
D57. Alcuni Operatori richiedono che Telecom Italia integri il documento relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato, in merito alle policy cliente, nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.

Le valutazioni finali dell'Autorita'

D58. L'Autorita', in via preliminare richiama l'art. 23, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS: «In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, unbundling dati e full unbundling, Telecom Italia garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la stessa e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilita' di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo SL corrispondente (virtual unbundling - VULL)...». Pertanto, il servizio VULL e' un servizio che Telecom Italia e' tenuta a fornire agli Operatori nei soli casi di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore.
Si richiama altresi' che l'art. 5, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS prevede la fornitura del servizio WLR nei siti aperti all'unbundling laddove per cause tecniche tale servizio non possa essere fornito (9) , includendo quindi anche il caso di linee attestate su MUX in rete di distribuzione. Tale previsione non appare esplicitamente includere i casi in cui l'impossibilita' di fornitura dell'unbundling sia dovuta a saturazione delle risorse in centrale (spazi di colocazione o al permutatore) indipendentemente dal fatto che l'Operatore sia colocato o meno.
Cio' premesso, fermo restando che cio' non interferisca rallentando le necessarie attivita' di desaturazione dei siti con criticita', l'Autorita' ritiene opportuno, al fine di consentire agli OLO di iniziare a soddisfare quanto prima le esigenze dei propri clienti, che Telecom Italia fornisca, su preliminare richiesta di quest'ultimo, nei casi in cui l'OLO (colocato o meno) non possa attivare utenze ULL per criticita' di saturazione, il servizio di WLR. Resta inteso che l'uso del WLR e' in tali casi temporaneo e l'operatore e' tenuto a co-locarsi non appena Telecom Italia abbia risolto la situazione di saturazione.
D59. Con riferimento alle cosiddette «opere speciali», si richiama in via preliminare, che alla sez. 7.1.3 dell'Offerta di Riferimento ULL 2010 e' riportato che «l'offerta del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame e' possibile quando la coppia e' attiva oppure e' da predisporre su risorse di rete di distribuzione disponibili per la fornitura del servizio agli operatori. Per la predisposizione della coppia possono essere effettuate attivita' di permuta nella rete di distribuzione e/o si procede alla realizzazione del raccordo, purche' cio' non comporti la realizzazione di opere speciali. Laddove non vi siano tratte esistenti di rete primaria e secondaria, da poter impiegare per la predisposizione della coppia, il servizio di accesso disaggregato alla coppia fisica non puo' essere fornito. Nei casi di indisponibilita' di risorse della rete di distribuzione, gli Operatori interessati potranno richiedere a Telecom Italia, a loro spese, uno studio di fattibilita' specifico per valutare possibili soluzioni di ampliamento della rete, i cui costi realizzativi andranno ripartiti tra tutti gli Operatori eventualmente interessati all'esecuzione del progetto». Cio' premesso, l'Autorita' ritiene opportuno, in analogia a quanto attualmente previsto nel WLR, e nel rispetto degli obblighi di accesso e di parita' di trattamento (10) , che Telecom Italia preveda la gestione delle «opere speciali» anche nell'ambito dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato.
D60. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure 2010 riportando che «...Nel caso in cui l'Operatore reclamante confermi la chiusura del guasto, ovvero non segnali anomalie entro 8 ore dal posizionamento in "attesa collaudo" il guasto viene chiuso».
D61. L'Autorita', ritiene, nel rispetto del principio della massima trasparenza, che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attivita' svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non e' di competenza di Telecom Italia.
D62. L'Autorita', nell'accogliere la richiesta degli Operatori, ritiene, analogamente a quanto avviene nel WLR e nel Bitstream, che Telecom Italia debba sospendere la fatturazione dell'importo relativo al canone d'accesso ULL dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione da parte dell'Operatore.
D63. L'Autorita' ritiene, ai fini di una maggiore trasparenza, che Telecom Italia debba integrare il documento allegato all'Offerta di Riferimento 2010 e relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato con gli Operatori nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.
D64. Alla luce delle considerazioni sopra esposte e' introdotto, rispetto allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'art. 3.
Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i
servizi di accesso disaggregato e di colocazione

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato e di colocazione pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 ottobre 2009, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4.

(1) Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa
numerazione dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, fatto
salvo l'art. 3, rinominato, nel presente provvedimento, come art.
4.

(2) http://www.autorita.energia.it/it/dati/dati_statistiche.htm#eprez
zi

(3) http://www.mercatoelettrico.org/En/Default.aspx.

(4) L'Autorita' con delibera n. 14/09/CIR ha imposto una riduzione da
0,136, costo reale 2008, a 0,126€/kWh, come costo stimato al
2009.

(5) Ovvero applicando i seguenti mark up: 10% (relativo alle
attivita' indirette inerenti al singolo servizio); 29% (pari ai
costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc.); 13%
(pari alle attivita' di staff); 8,2% (pari ai costi di
struttura).

(6) http://telecom-italia-annual-report-2008.production.investis.com/
group-consolidated-financial-statements-december-31-2008/notes/co
nsolidated-note-32.aspx

(7) Tiene conto dei costi delle attivita' indirette, degli immobili,
dell'energia, delle attivita' di staff e dei costi di struttura.

(8) "Qualora, durante la realizzazione di una Linea Non Attiva,
Telecom Italia rilevi la necessita' di eseguire opere speciali,
invia all'operatore una prima rimodulazione DAC di default a 180
gg., sospende la decorrenza degli SLA ed entro 6 giorni
lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di lavorazione
comunica all'Operatore la fattibilita', il tempo di attivazione
stimato ed i costi di tali opere" (cfr. manuale delle procedure
WLR).

(9) Ai sensi dell'art. 49 del Codice Telecom Italia e' soggetta
all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni
associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di
accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di
linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque
per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non e'
possibile fornire tali servizi. Telecom Italia fornisce il
servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori
indipendentemente dalla finalita' d'uso dell'operatore
richiedente.

(10) L'art. 17 bis, comma 4, della delibera n. 274/07/CONS dispone
che "...L'operatore notificato fornisce i propri servizi di
accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un
proprio cliente al dettaglio. L'operatore notificato estende,
inoltre, agli operatori alternativi le modalita' di attivazione
dei propri servizi alla clientela finale per richieste fuori
perimetro urbano - ovvero per linea non installata, prevedendo
che gli eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a
quelli che avrebbe garantito alla propria clientela finale". La
stessa delibera n. 274/07/CONS, al comma 9 dell'art. 17 prevede
che "Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio
sostitutivo di canale numerico in caso di richieste di accesso
disaggregato, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di
fornire servizi di accesso e' giustificato esclusivamente nei
casi in cui: a) non vi sia disponibilita' di risorse di rete
sufficienti alla fornitura del servizio; b) sussistano
insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio."
 
Art. 2

Modifiche dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i
servizi soggetti ad orientamento al costo

1. Salvo ove diversamente specificato le condizioni economiche dei servizi di cui al presente articolo decorrono a far data dal 1° maggio 2010.
2. Telecom Italia riformula la sez. 14.1 dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010 prevedendo un contributo di ripristino borchia pari a 65,48 €, specificando altresi' le casistiche in cui si rende necessario tale intervento e le attivita' che la stessa e' tenuta ad effettuare in tali casi. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito ai contributi di ripristino borchia sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attivita' svolte e alla identificazione dell'evento (data e ora dell'intervento svolto). L'applicazione di tale contributo decorre a far data dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento in oggetto e non ha valenza retroattiva.
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di energia elettrica, di cui alla tabella 2 dell'Offerta di Colocazione 2010, riportando un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh.
4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per il servizio di «Alimentazione in corrente continua FORFETARIA», «Alimentazione in corrente continua a CONSUMO», e «Climatizzazione» all'interno dell'edificio di centrale, di cui alle tabelle 3, 4 e 5, dell'Offerta di Colocazione 2010, applicando i canoni annui per modulo standard N3 indicati nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei servizi di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Colocazione 2010 secondo quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico


6. Telecom Italia applica, per il 2010, un costo «pieno» della manodopera pari a 46,22 €/ora.
7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative agli altri servizi dell'Offerta di Colocazione 2010, di seguito elencati, applicando i prezzi corrispondentemente indicati:
Tabella 4 (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,45 €;
Tabella 4 (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,70 €;
Tabella 6 (Intervento di ripristino): 240,00 €;
Tabella 6 (Intervento a vuoto): 116,00 €;
Tabella 7 (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,22 €/h;
Tabella 8: relativamente a tutti i contributi, tranne quello relativo allo "spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore", per il quale si applica il prezzo di cui al precedente comma 5 (121,58 €/anno), vengono applicati i corrispettivi valori di cui alla Tabella 8 dell'offerta di co-locazione 2009 dell' 8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;
Tabella 9 (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 554,67 €/anno per modulo N3; 184,89 € per ogni ulteriore intervento in SLA standard;
Tabella 9 (Canone gestione delle scorte): 524,00 €/anno per modulo N3;
Approvvigionamento apparato (da valutare in funzione del singolo progetto), progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati (per subtelaio): 1.110,00 €;
Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede (per intervento): 277,00 €;
Tabella 11 (Attivita' di coordinamento in tema di Safety e Tutela dell'Ambiente): 739,52 €;
Tabelle 12, 13, 14 (Costo orario della manodopera): 46,22 €/h;
Tabella 16 (Intervento correttivo): 184,89 €;
Tabella 16 (Intervento a vuoto): 73,18 €;
Tabella 17 : relativamente a tutti i contributi ivi presenti, si applicano i corrispettivi valori di cui alla Tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2009 dell'8 giugno 2009, approvata con delibera n. 14/09/CIR;
Tabella 19 (servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo): 138,67 € per singolo sopralluogo; 46,22 € ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).
8. Telecom Italia riformula le tabelle 2, 12, 15 e 24 dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato 2010 eliminando la voce di costo relativa alla qualificazione ridotta.
9. Telecom Italia introduce, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato 2010, un contributo una tantum relativo al calcolo della velocita' massima supportata dalla coppia, il cui prezzo e' pari a 7,71 €.
 
Art. 3
Ulteriori condizioni d'offerta

1. Nei casi di richieste di ingresso o di attivazione su siti di unbundling saturi, Telecom Italia fornisce, se richiesto dall'operatore, il servizio WLR.
2. Telecom Italia introduce nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato la gestione delle «opere speciali».
3. Telecom Italia riformula la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure 2010 riportando che « ...Nel caso in cui l'Operatore reclamante confermi la chiusura del guasto, ovvero non segnali anomalie entro 8 ore dal posizionamento in "attesa collaudo" il guasto viene chiuso».
4. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attivita' svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non e' di competenza di Telecom Italia.
5. Telecom Italia sospende la fatturazione dell'importo relativo al canone d'accesso disaggregato dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione da parte dell'Operatore.
6. Telecom Italia integra il documento allegato all'Offerta di Riferimento 2010 relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato con gli Operatori nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, salvo quanto diversamente specificato, Telecom Italia applica, dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di colocazione approvate dall'Autorita' con delibera n. 14/09/CIR.
2. L'Autorita' approva, con specifico procedimento che verra' avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n.731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a network cap, di cui alla stessa delibera.
3. I valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello di cui all'art.73 della delibera n.731/09/CONS, sono i prezzi dei servizi di accesso disaggregato inclusi nei panieri di cui alla delibera n. 731/09/CONS, approvati dall'Autorita' per il 2009.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche di cui al comma 2 decorrono dal 1° maggio 2010.
5. Fermo restando il termine di decorrenza di cui al comma 4, nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 2, Telecom Italia continua ad applicare, per i servizi di accesso disaggregato soggetti a network cap, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 14/09/CIR.
6. Telecom Italia, con riferimento alla gestione dei degradi, introduce nell'Offerta di Riferimento 2010 opportuni SLA e le relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
7. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 4 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
8. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.A. ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: Calabro' I commissari relatori Napoli - Savarese
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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