Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 luglio 2010 |
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Abruzzo. (Decreto n. 53256). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome; Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9 aprile 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo; Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 aprile 2010, con il quale, sono stati attribuiti alla regione Abruzzo: al punto 1), € 30 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; al punto 14), € 30 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza di cui in premessa, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima; Ritenuto, pertanto, di stanziare 30 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Abruzzo; Ritenuto, altresi', di stanziare 30 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art.1 dell'ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati alla regione Abruzzo: € 30 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; € 30 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00), gravera': per 30 milioni di euro di cui al punto 1) dell'accordo governativo del 14 aprile 2010, sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; per 30 milioni di euro di cui al punto 14) dell'accordo governativo del 14 aprile 2010, sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
In applicazione dei punti 2-4 dell'accordo governativo citato in premessa per i 30 milioni di euro di cui al punto 1) e' previsto che: a) a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione del punto 14), dell'accordo governativo citato in premessa, gli ulteriori 30 milioni sono da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima. |
| Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione Abruzzo sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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