Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda».


IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA legge 10 FEBBRAIO
1992, N° 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di Cerda»;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di Cerda», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

ANNESSO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L' indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» e' riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni sottoelencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 15% .
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma precedente.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (limite gia' comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96) per tutte le tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 10,5% per i bianchi;
- 10,5% per i rosati;
- 11 % per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a1l' 80% per tutti i tipi di vini bianchi, all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- bianco: 10,5%;
- rosso: 11,5%;
- rosato: 10,5%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «oscelto», «selezionato», «superiore» e similari.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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