Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Conciliatio ADR», in Avellino. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Viste le istanze 9 marzo 2010 Prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42726.E , 1º giugno 2010 Prot m. dg DAG 9 giugno 2010 n. 82051.E e 22 giugno 2010 Prot m. dg DAG 2 luglio 2010 n.91932.E con le quali il dott. Acerra Armando, nato ad Avellino il 13 novembre 1970, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Conciliatio ADR», con sede legale in Avellino, via Dalmazia n. 8, C.F. 92074740645, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione; Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «Conciliatio ADR» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti , amministratori, e soci; le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Conciliatio ADR», con sede legale in Avellino, via Dalmazia n. 8, C.F. 92074740645, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 96 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 9 luglio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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