IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto il giorno 23 luglio 2010 e' stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da forti piogge e trombe d'aria; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato la perdita di una vita umana, numerosi feriti, allagamenti, gravi danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati con grave compromissione alle attivita' produttive delle zone interessate; Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Viste le richieste delle regioni interessate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010
Decreta:
Per quanto esposto in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto il giorno 23 luglio 2010. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2010
Il Presidente: Berlusconi |