Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 agosto 2010 |
Modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla deflazione del contenzioso e dell'economicita' delle relative procedure per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. |
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IL DIRETTORE GENEALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 2-septies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, ai fini della deflazione del contenzioso e dell'economicita' delle relative procedure, attribuisce ai soggetti di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la possibilita' di definire le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 40 del 2010, relative alle attivita' svolte fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilita'; Visto l'art. 2, comma 2-octies, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 40 del 2010, con il quale si prevede che la definizione si realizzi con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione; Visto, anche, il secondo periodo del citato comma 2-octies dell'art. 2, che rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione della predetta percentuale in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni; Visto, altresi', l'ultimo periodo del predetto comma 2-octies dell'art. 2, il quale stabilisce che il predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze individui anche il termine e le modalita' per il versamento; Visto l'art. 2, comma 2-novies, il quale prevede che una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies deve essere prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia; Visto l'art. 2, comma 2-decies, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, con il quale si esclude dalla definizione in parola le controversie relative all'attivita' di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea; Visti gli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che disciplinano, rispettivamente, la procedura per l'ammissione o il diniego del rimborso e del discarico delle quote inesigibili ed il procedimento da applicare a fini di una loro eventuale contestazione; Visto l'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, che regola il giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti; Vista la nota n. 2010/117041 del 3 agosto 2010, con la quale l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati relativi all'importo riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dalla stessa Agenzia ed al carico affidato dalla Agenzia medesima negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni; Considerata l'esigenza, ai fini della corretta gestione della predetta definizione, di prevedere che i soggetti cedenti che intendono avvalersi della facolta' di cui al citato art. 2, comma 2-septies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 presentino un'apposita comunicazione ai competenti uffici o organi innanzi ai quali e' pendente la controversia da definire;
Decreta:
Art. 1
1. I soggetti cedenti di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che intendono definire le controversie indicate dall'art. 2, comma 2-septies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, pendenti alla data del 26 maggio 2010, provvedono al pagamento di una somma pari al 10,91 per cento dell'importo dovuto in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. 2. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, il cui integrale e tempestivo versamento e' condizione di efficacia della definizione, e' effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VI-capitolo 1039 dell'entrata del bilancio dello Stato, in unica soluzione, entro il 29 ottobre 2010. |
| Art. 2
1. I soggetti che hanno aderito alla definizione presentano, entro il 15 novembre 2010 una comunicazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, a ciascuno dei competenti uffici o organi innanzi ai quali e' pendente la controversia da definire unitamente alla copia della ricevuta del versamento effettuato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2010
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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