Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 luglio 2010 |
Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Potenza e ad aumentare il numero degli allievi. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 6 dicembre 1994, con il quale l' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» e' stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto; Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza; Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Potenza da Borgo San Rocco, 8 a Piazza della Costituzione Italiana, 42, e ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 15 a 20; Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 marzo 2010; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
L' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» abilitato con decreti in data 6 dicembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la sede periferica di Potenza da Borgo San Rocco, 8 a Piazza della Costituzione Italiana, 42. |
| Art. 2
E' autorizzato, inoltre, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 luglio 2010
Il capo del Dipartimento: Masia |
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