Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2010
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari dei predetti trattamenti. (Decreto n. 53046).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 47633 del 15 ottobre 2009;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania e alla Regione Sicilia;
Vista la nota n. 6573 del 9 marzo 2010 con la quale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, il cui onere complessivo pari a 1.836.112,73 euro, e' da intendersi cosi' imputato:
A. Totale fondi per CIGS: 915.416,79 euro (di cui 800.348,90 euro a carico del Fondo nazionale e 115.067,89 euro a carico del FSE-POR regionale);
B. Totale fondi per mobilita': 920.695,94 euro (di cui 819.695,60 euro a carico del Fondo nazionale e 101.000,34 euro a carico del FSE-POR regionale;
Ritenuta la necessita' di autorizzare per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2010, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2010, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 915.416,79, di cui 800.348,90 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa piu' il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 115.067,89 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2010, l'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 920.695,94 di cui 819.695,60 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa piu' il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 101.000,34 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.
 
Art. 3

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
 
Art. 4

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 40%.
 
Art. 5

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.620.044,50, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.
 
Art. 6

Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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