Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 luglio 2010
Monitoraggio e certificazione del patto di stabilita' interno per il 2010 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e prospetti di rilevazione.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2010 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-ter, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il comma 5-bis dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;
Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo;
Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede l'applicazione, anche per il 2010, dell'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entita' dei pagamenti che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b) del citato art. 7-quater;
Visto il comma 5-quater dell'art. 77-ter del citato decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 4, comma 4-octies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;
Considerato che il citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, delle regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno, delle regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che prevede, per le regioni, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:
Articolo unico

1. Le regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative all'anno 2010 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono le informazioni relative all'anno 2010 necessarie al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno con le modalita' e i prospetti definiti nell'accordo previsto dall'art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
2. Le regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto.
La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione secondo il prospetto e le modalita' definite nell'accordo previsto dall'art. 77-ter, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al Decreto si sofferma sulle modalita' e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno nonche' sulle sue regole per il 2010 applicabili alle Regioni che non si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di rideterminare l'obiettivo programmatico di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente.
A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti: • per le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/10/CP (per la gestione di competenza); • per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/10/CP (per la gestione di competenza); • per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3/10/Saldo (definito nell'accordo predisposto ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http: //www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il- sito-patto-di-stabilit-.pdf
Per le Regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo concernente l'obiettivo programmatico determinato in sede di accordo (OR SF 10 nei modelli CP riguardanti i dati di competenza e OP SF 10 nei modelli CS riguardanti i dati di cassa) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ex articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008. Per le Regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2010, in termini di cassa e competenza, sono inseriti dall'applicazione WEB nell'apposito campo concernente l'obiettivo programmatico annuale spese finali (OR SF 10 nei modelli CP riguardanti i dati di competenza e OP SF 10 nei modelli CS riguardanti i dati di cassa) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2010 = Obiettivo programmatico 2009 + 1,0%.
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.
- Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2010, ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero', poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
- Dati dell'esercizio precedente - Per quanto riguarda i dati relativi ai trimestri dell'anno 2009, il sistema web riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2009. L'eventuale variazione dei dati 2009 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2009.
- Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
- Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.
- Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.
Circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2010, e' stabilito, cosi' come per il patto 2009, che se tale differenza risulta:
- negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2010 e' stato rispettato;
- positiva, il patto di stabilita' interno 2010 non e' stato rispettato.
A.3. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi rimangono validi sino a quando l'Amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
In questo caso, e' necessario che la Regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre 97 - 00187 Roma. La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
a.nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b.codice fiscale;
c.ente di appartenenza;
d.recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno
Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: • dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; • supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ), sotto la dicitura "Regole per il sito".
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto
In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze predisposta per gli enti locali e visionabile sul sito: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-30-marzo-2 010-n-15.htm asc1.pdf
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: • assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06- 4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; • pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; • drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno.
A.6. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati
Ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 12, del decreto legge n.112 del 2008, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2010).
L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Non sono tenuti alla compilazione dei modelli allegati gli enti che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del citato decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi.
B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI B.1. Regioni a statuto speciale (escluse la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano) - Modelli N. 1/10/CS e N. 1/10/CP
L'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni a statuto speciale, concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonche' il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.
Per compilare i modelli n. 1/10/CS e n. 1/10/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2009 e 2010.
Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, gia' in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo programmatico annuale (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2010. Tale obiettivo avra' esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2010, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.
B.2. Regioni a statuto ordinario- Modelli N. 2/10/CS e N. 2/10/CP
La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2010 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. Per compilare i modelli n. 2/10/CS e n. 2/10/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2009 e 2010, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2010, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 10 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2010, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Piu' specificamente, al 31 dicembre 2010, il sistema acquisira' gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2009 + 1%).
B.3. Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano - Modelli N.3/10/Saldo L'articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto che la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Il modello per il monitoraggio dei risultati del patto in termini di saldo e' determinato in occasione dell'accordo definito ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
B.4. Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali - Modello N.4/10. Il modello n. 4/10 mira ad evidenziare l'eventuale scelta della Regione o delle Province autonome di consentire agli enti locali che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di escludere i pagamenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, attraverso un peggioramento del proprio obiettivo. In particolare, nel predetto modello n. 4/10 occorre indicare, per ciascun ente locale beneficiario, il codice fiscale, la denominazione e la quota di obiettivo attribuita. Il totale delle quote attribuite e', poi, riportato nel rigo QOSF10 dei modelli 1/10 CS , 2/10 CS. L'obiettivo programmatico del 2010 rideterminato in considerazione dell'entita' complessiva degli importi autorizzati agli enti locali non e' considerato ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici degli anni successivi.
B.5 Esclusione pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali L'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. C. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le Regioni e le Province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico e' necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "Interrogazione modello" relativa al IV trimestre 2010 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema e' possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che generera' un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.
I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2011 avvalendosi dell'apposita funzione "Variazione modello" nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2011 potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.
Non e' possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto dal sistema web. Il prospetto che verra' prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione e' quello contenuto nell'Allegato B per tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale, escluse la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano che adottano il prospetto determinato in occasione degli accordi definiti ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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