IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004, recante: «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 16 aprile 2010, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2010, con il quale il dott. Pasquale de Lise e' stato nominato Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 6 luglio 2010
Emana
Il Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
Articolo unico
1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute. 2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignita' e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata: adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione. 3. II componente non partecipa: a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza; b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attivita' quale componente del Consiglio di Presidenza; c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A. 4. II componente: a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonche' con rigore morale ed imparzialita'; b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio; c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attivita' consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale; d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali e' chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo iter procedimentale; e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto; f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato: a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attivita' di componente del Consiglio; b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attivita' di componente; c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa. Roma, 28 luglio 2010
Il Presidente: De Lise |