Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2010 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
DECRETO 28 luglio 2010 |
Modifica al decreto 6 febbraio 2004, recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 75). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004 recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 16 aprile 2010 recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2010 con il quale il dott. Pasquale de Lise e' stato nominato Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 6 luglio 2010;
Emana:
Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 13 febbraio 2004 (da ora Regolamento interno): Art. 1
1. L'art. 3 del Regolamento interno e' sostituito dal seguente:
Art. 3. Componenti del Consiglio di Presidenza
1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'art. 3,comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418. 2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza e' eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione e' inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarita' delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa. 3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza: a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico; b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicita' del codice etico; c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicita' delle adesioni al codice etico. 4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione: per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione e' pari alla meta': allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla meta' delle udienze per i supplenti. |
| Art. 2
Dopo l'art. 3 del Regolamento interno, e' inserito il seguente articolo:
Articolo 3-bis Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza
1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza e' disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura. 2. A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, e' attribuita una indennita' per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennita' compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed e corrisposta per non piu' di tre sedute giornaliere. La misura delle indennita' di presenza e' raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma. 3. Il complessivo importo giornaliero delle indennita' previste dal comma precedente non puo' superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio. 4. L'indennita' di missione e' determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno. 5. La misura delle indennita' previste dai precedenti commi e' aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT. 6. L'onere derivante dal pagamento delle indennita' fara' carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi. |
| Art. 3 Disposizioni finali
1. Sono abrogate le delibere del Consiglio di Presidenza in materia di trattamento economico dei componenti del medesimo Consiglio e, in particolare, quelle adottate nelle sedute del 18 maggio 1998 e 26 settembre 2003. Roma, 28 luglio 2010
Il Presidente: de Lise |
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