Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preminente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda del consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentate in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini e la indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone», approvato con decreto Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. |
| Art. 2
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Val Tidone» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "VAL TIDONE".
ARTICOLO 1 La indicazione geografica tipica "Val Tidone" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgau e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appreso indicati.
ARTICOLO 2 La indicazione geografica tipica "Val Tidone" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%. I vini ad indicazione geografica tipica " Val Tidone" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%. La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai vini attenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica " Val Tidone" con la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
ARTICOLO 3 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo. Tale zone di produzione e delimitata dal seguente perimetro: « partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la strada provinciale Borgonovo - Ziano sino in localita' Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da localita' Moretta a localita' Vigolo, da localita' Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che segue verso foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni - Ganaghello per localita' Perduta Ca'Pradello sino all'incrocio del rio Gambero che percorre verso la foce sino a localita' Ca'Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale cha da Ca'Fornaci conduce alle localita' il Poggio, Casanova, Ca'Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II S.E. - Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in localita' Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756 - 708, localita' Torrazza, Ca'dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca'Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca'Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca'Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca'Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bole' , C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quota 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le localita' Pradello e Ca'del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune tra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimita' quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca'dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca'del Dolce, Ca'Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sono a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca'Vecchia, e per mulattiera Ca'Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca'Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissono tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffe', quote 107, 106 sino al bivio Osteria Nuova quota 114 e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino in localita' Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino localita' Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per localita' Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine».
ARTICOLO 4 Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in cultura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (detta resa e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: "Val Tidone" bianco 9,5 % vol; "Val Tidone" Barbera 10% vol; "Val Tidone" Fortana 9,5% vol; "Val Tidone" Muller Thurgau 10% vol; "Val Tidone" rosso 10% vol; "Val Tidone" Marsanne 10% vol; "Val Tidone" Riesling 9,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
ARTICOLO 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica "Val Tidone" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
ARTICOLO 6 I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Val Tidone" bianco 10 % vol; "Val Tidone" Barbera 10,5% vol; "Val Tidone" Fortana 10% voi; "Val Tidone" Muller Thurgau 10,5% vol; "Val Tidone" rosso 10,5% vol; "Val Tidone" Marsanne 10,5% voi; "Val Tidone" Riesling 10% vol.
ARTICOLO 7 Alla indicazione geografica tipica "Val Tidone" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che faccino riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato in zona di produzione. l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' tipologie di cui al presente disciplinare. Parte di provvedimento in formato grafico
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