Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 luglio 2010 |
Riconoscimento dell'idoneita' al centro «Eurofins Agrisearch Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visti i decreti di riconoscimento al centro «Agrisearch Italia S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna, dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e successive modificazioni; Vista la nota protocollo n. 1485 del 21 gennaio 2009 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Agrisearch Italia S.r.l» a «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio 2010 presso il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»; Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Il centro «Agrisearch Italia S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con i decreti ministeriali prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e successive modificazioni, modifica la propria ragione sociale in «Eurofins Agroscience Services S.r.l.». 2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», con sede legale in via Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari), e' riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995); prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche); studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree non agricole; colture arboree; colture erbacee; colture ornamentali; colture orticole; concia sementi; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; nematologia; patologia vegetale. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attivita' «regolatori di crescita». |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presentedecreto. |
| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 25-26 gennaio 2010. 2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
Il direttore generale: Blasi |
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