Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2010
Definizione dei procedimenti amministrativi relativi agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 441/98, 449/99 e 296/06.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale ed in particolare l'art. 4;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1084;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01), pubblicata in GUCE del 30 dicembre 2006, relativa alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione»;
Visto il regolamento 800/2008 della Commissione europea, pubblicato in GUCE L214 del 9 agosto 2008, recante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Avuto riguardo al parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990 l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 concernente determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 recante determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri organismi specializzati per programmi finalizzati e coordinati di ricerca;
Considerata la necessita' di rideterminare ed uniformare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a favore degli enti di ricerca vigilati da questo Ministero e di altri enti anche privati nei vari settori di intervento di competenza di questo Ministero, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel settore;

Decreta:

Art. 1
Criteri e priorita'

1. Il procedimento amministrativo relativo agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 15 dicembre 1998, n. 441, 23 dicembre 1999, n. 499 e 27 dicembre 2006, n. 296, e' definito ai sensi del presente decreto.
2. Sono ammesse a contributo prioritariamente le iniziative che presentano rispondenza agli obiettivi ed alle finalita' della politica comunitaria, nazionale e regionale e agli obiettivi previsti dai pertinenti strumenti in materia di ricerca.
 
Art. 2
Soggetti e modalita' di erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente decreto possono essere corrisposti a:
a) istituti ed enti pubblici di ricerca, inclusi quelli vigilati dal Ministero, enti regionali, dipartimenti ed istituti universitari e tutti gli altri enti che hanno tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca quale attivita' svolta non a scopo di lucro, nella percentuale massima del 99% della spesa ritenuta ammissibile;
b) istituti ed enti di ricerca privati, che hanno tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca, nella percentuale massima prevista dalla vigente normativa europea citata in premessa della spesa ritenuta ammissibile.
2. Al fine di consentire la necessaria disponibilita' di mezzi finanziari in relazione all'articolazione dei progetti di ricerca, il Ministero puo' disporre l'erogazione di un anticipo massimo pari al 65% della spesa ritenuta ammissibile, con prestazione di garanzia fideiussoria per i soggetti di cui al punto b) del comma precedente.
 
Art. 3
Modalita' di accesso ai finanziamenti

1. Tutti gli enti di cui all'art. 2 possono presentare richiesta di accesso ai contributi, a valere sulle risorse finanziare recate dalle disposizioni legislative di cui all'art. 1 per progetti di ricerca, secondo le modalita' indicate con successivo decreto recante criteri e procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano.
2. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) accede, inoltre, ai contributi per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche nonche' per il conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria, recati su appositi capitoli di bilancio, secondo le modalita' indicate dall'Amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario.
3. Gli istituti ed enti di ricerca che abbiano titolo potranno accedere a contributi per interventi strutturali e/o acquisizione di beni mobiliari e/o conferimento di strumenti di formazione professionale secondo le modalita' indicate dall'amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. I decreti ministeriali citati nelle premesse sono abrogati.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,Registro n.3, foglio n.120
 
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