Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli artt. 38 e 49, relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cerveteri», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011; |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Cerveteri», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. 3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri», potranno usufruire della denominazione medesima. |
| Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 Luglio 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"CERVETERI"
ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Cerveteri» bianco; «Cerveteri» bianco amabile; «Cerveteri» bianco frizzante; «Cerveteri» rosso; «Cerveteri» rosso amabile; «Cerveteri» rosato; «Cerveteri» rosato frizzante; «Cerveteri» Trebbiano o Procanico.
ART. 2 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica: «Cerveteri» bianco: - Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%; - Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione - per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%. «Cerveteri» rosso: - Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%; - Merlot fino ad un massimo del 35%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino al 15%; «Cerveteri» Trebbiano o Procanico - Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione- per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
ART. 3 La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla localita' Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Germini (q.27), c.le Corpaccio (q.25) e a sud della localita' Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimita' della q.27, il confine di provincia di Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino a incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimita' di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comume di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia e Al lumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di m. Quartuccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in localita' le Fondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del fosso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimita' del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q.144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q.61 in prossimita' del fosso Smeraldo. Da q.61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q.97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q.118 fino a incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 il localita' Castellaccio.
ART. 4 Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. La densita' d'impianto minima deve essere di 3.300 ceppi/fa, nei nuovi impianti e nei reimpianti. La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite. Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera», o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse tipo tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro e' di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse. Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore al 10,5% per i vini bianchi e all' 11 % per i vini rossi. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
ART. 5 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3 nonche' nell'intero territorio comunale di Tarquinia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare il 70%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto il prodotto. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
ART. 6 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Cerveteri» bianco: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, gradevole, delicato; - sapore: secco, pieno, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Cerveteri» bianco amabile: - colore: giallo paglierino; - odore: fruttato gradevole, delicato; - sapore: amabile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. - «Cerveteri» bianco frizzante: - colore: giallo paglierino; - odore: gradevole, delicato; - sapore: dal secco all'abboccato; - spuma: vivace, evanescente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. - «Cerveteri» rosso secco: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 20 g/l. - «Cerveteri» rosso amabile: - colore: rosso intenso; - odore: vinoso, caratteristico; - sapore: amabile, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 20 g/l. - «Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante: - colore: rosa piu' o meno intenso; - odore: fruttato gradevole; - sapore: fine, delicato, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; ; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. «Cerveteri» Trebbiano o Procanico: - colore: giallo paglierino piu' o meno carico; - odore: gradevole, delicato, fruttato; - sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;; - acidita' totale minima 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidita' totale e dell'estratto secco
ART. 7 Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili. E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto. E' consentito indicare nomi di unita' amministrative o localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato ottenuto. E' consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purche' in conformita' alla normativa vigente
ART. 8 I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacita' nominale fino a 10 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .". Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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