Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo VI (disciplina dell'attivita' peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.(Provvedimento n. 2820). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' dei periti assicurativi;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato su due elaborati: a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4; b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti: a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione; b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti»; c) il comma 5 e' soppresso. d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)». |
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Art. 2 Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. l'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da: a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente; b) due funzionari dell'ISVAP; c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'art. 9, comma 4, ovvero tra esperti del settore. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'ISVAP»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione esaminatrice puo' avvalersi di esperti esterni, nominati dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame nonche' agli eventuali esperti di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina». |
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Art. 3 Modifiche all'art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. All'art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: «conforme al modello di cui all'allegato n. 4». |
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Art. 4 Modifiche all'art. 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. All'art. 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: «, mediante il modello di cui all'allegato n. 5» . |
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Art. 5 Allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento: a) gli allegati nn. 2 e 3 al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 sono sostituiti dagli allegati di corrispondente numero al presente Provvedimento; b) agli allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 come modificati dal comma 1, lettera a) sono aggiunti gli allegati nn. 4 e 5 annessi al presente Provvedimento. |
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Art. 6 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. |
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Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2010
Il Presidente: Giannini |
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Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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