Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010
Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo VI (disciplina dell'attivita' peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.(Provvedimento n. 2820).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' dei periti assicurativi;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008

1. l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4;
b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti»;
c) il comma 5 e' soppresso.
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008

1. l'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'art. 9, comma 4, ovvero tra esperti del settore.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'ISVAP»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione esaminatrice puo' avvalersi di esperti esterni, nominati dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame nonche' agli eventuali esperti di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 13, comma 1, lettera b)
del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008

1. All'art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: «conforme al modello di cui all'allegato n. 4».
 
Art. 4
Modifiche all'art. 18, comma 1, lettera b)
del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008

1. All'art. 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: «, mediante il modello di cui all'allegato n. 5» .
 
Art. 5
Allegati al Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento:
a) gli allegati nn. 2 e 3 al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 sono sostituiti dagli allegati di corrispondente numero al presente Provvedimento;
b) agli allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 come modificati dal comma 1, lettera a) sono aggiunti gli allegati nn. 4 e 5 annessi al presente Provvedimento.
 
Art. 6
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2010

Il Presidente: Giannini
 
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