Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 luglio 2010 |
Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60780 del 2010 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-bis, commi da 2 a 9-bis, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi; Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinati sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007; Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato; Visto il comma 4-novies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'art. 77-bis; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quater all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che esclude dal saldo di cui al comma 5 dell'art. 77-bis le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che introduce, altresi', il comma 7-quinquies all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 1, lettere o) e p) dell'art. 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che per la provincia dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati all'art. 1 del citato decreto-legge, prevede anche per l'anno 2010 l'esclusione dal saldo delle spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati; Visto il comma 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede, per gli enti della regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, l'esclusione dal saldo del patto di stabilita' interno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all' art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, secondo le modalita' di attuazione dettate da apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette societa', qualora quotate sui mercati regolamentati, nonche' le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; Visto il comma 10 dell'art. 7-quater del citato decreto-legge n. 5/2009 che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioe', in vigenza del comma 8 dell'art. 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilita' interno 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8; Visto il comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010 che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10 dell'art. 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011; Visto il comma 4-sexies dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che ha prorogato anche per l'anno 2010 le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato art. 7-quater del predetto decreto-legge n. 5/2009, che prevede l'esclusione dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilita' interno di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; Visto il comma 11 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede, per le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno 2010 dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008; Visto il comma 12 dell'art. 14 del suddetto decreto-legge n. 78/2010 che prevede la non applicazione, per l'anno 2010, dei commi numeri 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, inerenti l'assegnazione della premialita' agli enti piu' virtuosi; Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Considerato che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI, possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita'; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010;
Decreta: Articolo unico
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 - di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it Gli enti locali che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e del comma 4-sexies dell'art. 4, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, beneficiano delle esclusioni ivi previste, provvedono a trasmettere il valore degli importi esclusi, secondo le modalita' di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla loro comunicazione da parte della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2010
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
| ALLEGATO A MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO
Il presente Allegato si sofferma sulle regole, sulle modalita' e sui i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno per il 2010 ed e' strutturato secondo il seguente schema: Il presente Allegato si sofferma sulle regole, sulle modalita' e sui i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno per il 2010 ed e' strutturato secondo il seguente schema:
A. ISTRUZIONI GENERALI A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio A.3. Creazione di nuove utenze A.3. Creazione di nuove utenze A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/10/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/10/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI B.1 Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza B.1 Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse B.1.4 Risorse e spese correlate agli eventi sismici in Abruzzo B.1.4 Risorse e spese correlate agli eventi sismici in Abruzzo B.1.5 Entrate "straordinarie" B.1.5 Entrate "straordinarie" B.1.6 Esclusione di spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza B.1.6 Esclusione di spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza B.1.7 Esclusione di pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 B.1.7 Esclusione di pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 B.2 Effetti finanziari delle sanzioni B.2 Effetti finanziari delle sanzioni B.3 Avanzo di amministrazione B.3 Avanzo di amministrazione B.4 Trasferimenti statali e regionali B.4 Trasferimenti statali e regionali B.5 Verifica del rispetto del patto B.5 Verifica del rispetto del patto
C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE
D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI ISTRUZIONI GENERALI ISTRUZIONI GENERALI A.1. - Prospetti da compilare e regole per la trasmissione A.1. - Prospetti da compilare e regole per la trasmissione I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/10/CPM, allegato al presente decreto. I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/10/CPM, allegato al presente decreto. Le risultanze del patto di stabilita' interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi. Le risultanze del patto di stabilita' interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME 1 /Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit.pdf . Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME 1 /Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit.pdf . A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio - Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010). - Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. - Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. - Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. - Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del consuntivo dell'anno 2010. Trascorso tale termine non e' piu' possibile apportare variazioni ai dati comunicati. - Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del consuntivo dell'anno 2010. Trascorso tale termine non e' piu' possibile apportare variazioni ai dati comunicati. A.3. - Creazione di nuove utenze A.3. - Creazione di nuove utenze Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate: Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati; a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati; b. codice fiscale; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, piu' utenze. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, piu' utenze. Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidita' la procedura sopra descritta. Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidita' la procedura sopra descritta. A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: - dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; - dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; - supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "Regole per il sito". - supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "Regole per il sito". A. 5. - Altri riferimenti e richieste di supporto A. 5. - Altri riferimenti e richieste di supporto In linea di principio, si segnala che, riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: In linea di principio, si segnala che, riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-3 0-marzo-2010-n15.htm asc 1 .pdf http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-3 0-marzo-2010-n15.htm asc 1 .pdf Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06- 4761.2375/2125/2244 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00; - assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06- 4761.2375/2125/2244 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00; - pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi; - pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi; - drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno. - drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno.
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/10/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/10/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti Il comma 3, dell'articolo 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede, come per il 2009, che il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista. Conseguentemente, anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' e' espresso in termini di competenza mista. Il comma 3, dell'articolo 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede, come per il 2009, che il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista. Conseguentemente, anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' e' espresso in termini di competenza mista. Con il modello MONIT/10/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa); piu' precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo e' pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'articolo 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi. Con il modello MONIT/10/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa); piu' precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo e' pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'articolo 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi. B.1. - Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza B.1. - Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza Ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotti dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonche' i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione concerne anche le ordinanze gia' adottate, purche' le relative entrate e spese non siano gia' state rilevate nei patti degli anni precedenti. Ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotti dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonche' i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione concerne anche le ordinanze gia' adottate, purche' le relative entrate e spese non siano gia' state rilevate nei patti degli anni precedenti. L'esclusione delle spese, inoltre, opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. L'esclusione delle spese, inoltre, opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E11, S2 e S8 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E11, S2 e S8 del modello MONIT/10/CPM. B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42 ha espressamente equiparato gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente. L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42 ha espressamente equiparato gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente. Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie). Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie). Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta l'opportunita' che anche i chiarimenti in materia di grandi eventi siano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta l'opportunita' che anche i chiarimenti in materia di grandi eventi siano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E12, S3 e S9 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E12, S3 e S9 del modello MONIT/10/CPM. B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse. B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse. Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonche' le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale. Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonche' le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale. Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza. Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese possono essere escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese possono essere escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo si riportano alcune possibili fattispecie: A titolo esemplificativo si riportano alcune possibili fattispecie: Risorse di parte corrente: Risorse di parte corrente: 1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2010, 2011, etc.); 1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2010, 2011, etc.); 2. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 2. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2011, 2012; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2011, 2012. 3. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2011, 2012; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2011, 2012. Risorse in conto capitale: Risorse in conto capitale: 1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2010, 2011, 2012, etc.); 1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2010, 2011, 2012, etc.); 2. L'ente, nell'anno 2010 incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 2. L'ente, nell'anno 2010 incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. L'ente, nell'anno 2010, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2011, 2012; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2011 e 2012. 3. L'ente, nell'anno 2010, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2011, 2012; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2010 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2011 e 2012. Si segnala, inoltre, che il comma 4-septies, lett. a), del richiamato articolo 4, introducendo il comma 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Si segnala, inoltre, che il comma 4-septies, lett. a), del richiamato articolo 4, introducendo il comma 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, in caso di cofinanziamento, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente). Infine, in caso di cofinanziamento, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente). Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E13, S4 e S10 del modello MONIT/10/CPM Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E13, S4 e S10 del modello MONIT/10/CPM B.1.4 Risorse e spese correlate agli eventi sismici in Abruzzo B.1.4 Risorse e spese correlate agli eventi sismici in Abruzzo Anche per il 2010, per gli enti della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere o) e p) del citato decreto legge. Anche per il 2010, per gli enti della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere o) e p) del citato decreto legge. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7, E14, S5 e S11 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7, E14, S5 e S11 del modello MONIT/10/CPM. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per gli stessi enti dell'Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legge n. 39 del 2009, secondo le modalita' di attuazione dettate dall'emanando decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. In particolare, la misura agevolativa, corrispondente alla esclusione delle suddette spese dal saldo del patto, e' individuata per i vari enti secondo i criteri di riparto stabiliti nel citato decreto interministeriale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per gli stessi enti dell'Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legge n. 39 del 2009, secondo le modalita' di attuazione dettate dall'emanando decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. In particolare, la misura agevolativa, corrispondente alla esclusione delle suddette spese dal saldo del patto, e' individuata per i vari enti secondo i criteri di riparto stabiliti nel citato decreto interministeriale. Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S12 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S12 del modello MONIT/10/CPM. B.1.5 Entrate "straordinarie" B.1.5 Entrate "straordinarie" L'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 ha abrogato il comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge n. 112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lett. c) della legge n. 203/2008, che prevedeva l'esclusione delle risorse originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, sia dalla base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi sia dal saldo utile per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. L'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 ha abrogato il comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge n. 112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lett. c) della legge n. 203/2008, che prevedeva l'esclusione delle risorse originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, sia dalla base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi sia dal saldo utile per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Il successivo comma 10 del citato articolo 7-quater ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto comma 8) escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di stabilita' 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del citato comma 8. Il successivo comma 10 del citato articolo 7-quater ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto comma 8) escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di stabilita' 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del citato comma 8. L'articolo 4, comma 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. L'articolo 4, comma 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Pertanto, solo gli enti che nell'anno 2009 hanno escluso le entrate straordinarie di cui sopra sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, ai sensi del comma 10 del citato articolo 7-quater, sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Pertanto, solo gli enti che nell'anno 2009 hanno escluso le entrate straordinarie di cui sopra sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, ai sensi del comma 10 del citato articolo 7-quater, sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti, invece, le entrate straordinarie in questione devono essere incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti, invece, le entrate straordinarie in questione devono essere incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 ed E15 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 ed E15 del modello MONIT/10/CPM. B.1.6 Esclusione di spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza B.1.6 Esclusione di spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7-quater del citato decreto legge n. 5/2009 ha previsto l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7-quater del citato decreto legge n. 5/2009 ha previsto l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'articolo 4, comma 4-sexies del decreto legge n. 2/2010 ha riproposto, per l'anno 2010, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato articolo 7-quater. L'articolo 4, comma 4-sexies del decreto legge n. 2/2010 ha riproposto, per l'anno 2010, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato articolo 7-quater. Quindi, anche per il 2010, gli enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi: Quindi, anche per il 2010, gli enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi: a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia' assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione. b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia' assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S13 e S14 del modello MONIT/10/CPM. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S13 e S14 del modello MONIT/10/CPM. Ai sensi del comma 4-sexies del citato articolo 4, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni: Ai sensi del comma 4-sexies del citato articolo 4, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni: - rispetto del patto di stabilita' interno nell'anno 2008; - rispetto del patto di stabilita' interno nell'anno 2008; - rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; - rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; - un volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008. - un volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008. B.1.7 Esclusione di pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 B.1.7 Esclusione di pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 Il comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. Tale esclusione opera solo per le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009. Pertanto, gli enti locali interessati possono escludere dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno del 2010 un ammontare di pagamenti in conto capitale (sia in conto competenza che in conto residui) non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale risultanti a tutto il 31 dicembre 2008 (residui di provenienza degli esercizi precedenti il 2008 e residui della competenza 2008). Il comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. Tale esclusione opera solo per le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009. Pertanto, gli enti locali interessati possono escludere dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno del 2010 un ammontare di pagamenti in conto capitale (sia in conto competenza che in conto residui) non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale risultanti a tutto il 31 dicembre 2008 (residui di provenienza degli esercizi precedenti il 2008 e residui della competenza 2008). B.2 Effetti finanziari delle sanzioni B.2 Effetti finanziari delle sanzioni Il regime sanzionatorio (comma 20 dell'articolo 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 ed il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto articolo 77-bis) prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni: Il regime sanzionatorio (comma 20 dell'articolo 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 ed il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto articolo 77-bis) prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%; a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%; b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale piu' basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 21, lettera a)); b) gli impegni di spese correnti, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale piu' basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 21, lettera a)); c) il ricorso all'indebitamento non e' consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passivita'. c) il ricorso all'indebitamento non e' consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passivita'. d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. e) riduzione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. e) riduzione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Il comma 22 del piu' volte richiamato articolo 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. L'ente sanzionato non potra', quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2010 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/10/CPM e' prevista la voce SANZ 10 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovra' inserire nella voce SANZ 10 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale. Il comma 22 del piu' volte richiamato articolo 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. L'ente sanzionato non potra', quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2010 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/10/CPM e' prevista la voce SANZ 10 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovra' inserire nella voce SANZ 10 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale. L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente e' individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2010, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente puo' riferirsi, a titolo esemplificativo, alla spesa 2010 prevista nel bilancio pluriennale 2009-2011. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sara' pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale e' pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2010, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011. L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente e' individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2010, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente puo' riferirsi, a titolo esemplificativo, alla spesa 2010 prevista nel bilancio pluriennale 2009-2011. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sara' pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale e' pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2010, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011. Nella voce SANZ 10 andra' indicato solo il maggiore dei due effetti e non la loro somma. Nella voce SANZ 10 andra' indicato solo il maggiore dei due effetti e non la loro somma. B.3 Avanzo di amministrazione B.3 Avanzo di amministrazione Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194). Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194). B.4 Trasferimenti statali e regionali B.4 Trasferimenti statali e regionali Si rammenta inoltre che, come per il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita', come nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo. Si rammenta inoltre che, come per il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita', come nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo. B.5 Verifica del rispetto del Patto B.5 Verifica del rispetto del Patto Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico. Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico. A tal proposito, si rammenta che gli obiettivi rideterminati in virtu' di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009, a seguito della comunicazione della regione di appartenenza, se regolarmente trasmessi entro 15 giorni utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, sono inseriti automaticamente nell'apposita voce "OB" del modello MONIT/ 1 0/CPM. A tal proposito, si rammenta che gli obiettivi rideterminati in virtu' di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009, a seguito della comunicazione della regione di appartenenza, se regolarmente trasmessi entro 15 giorni utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, sono inseriti automaticamente nell'apposita voce "OB" del modello MONIT/ 1 0/CPM. Inoltre, al fine di evitare le difficolta' interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il patto 2010 e' stabilito che, se tale differenza al 31 dicembre 2010 risulta: Inoltre, al fine di evitare le difficolta' interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il patto 2010 e' stabilito che, se tale differenza al 31 dicembre 2010 risulta: - positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno - positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2010 e' stato rispettato; 2010 e' stato rispettato; - negativa, il patto di stabilita' interno - negativa, il patto di stabilita' interno 2010 non e' stato rispettato. 2010 non e' stato rispettato. Si rammenta infine che, qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008. Si rammenta infine che, qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008.
C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE In relazione a quanto gia' in proposito indicato nella citata circolare n. 15 del 2010, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilita' interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2010. In relazione a quanto gia' in proposito indicato nella citata circolare n. 15 del 2010, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilita' interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2010. Gia' a partire dal 2009, non sono piu' esclusi dall'assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005. Gia' a partire dal 2009, non sono piu' esclusi dall'assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005. La normativa per il patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioe' quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). A tal proposito si rinvia alla Circolare n. 15/2010, paragrafo A.3.3 La normativa per il patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioe' quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). A tal proposito si rinvia alla Circolare n. 15/2010, paragrafo A.3.3 Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-bis prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di stabilita' previste per l'anno 2010 ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2010, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi e' stata la rielezione degli organi istituzionali. Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-bis prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di stabilita' previste per l'anno 2010 ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2010, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi e' stata la rielezione degli organi istituzionali. In entrambi i casi, l'ente deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello. In entrambi i casi, l'ente deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello. Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'articolo 77-bis, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno. Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'articolo 77-bis, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno. Giova ribadire che, per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilita' in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L., trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 T.U.E.L. - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). Giova ribadire che, per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilita' in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L., trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 T.U.E.L. - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'articolo 77-bis dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo, nel 2010, di rispetto del patto di stabilita' interno. Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'articolo 77-bis dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo, nel 2010, di rispetto del patto di stabilita' interno.
D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI. D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI. Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, del decreto legge n. 112/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2010). In ogni caso, qualora il Decreto fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del Decreto stesso. Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, del decreto legge n. 112/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2010). In ogni caso, qualora il Decreto fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del Decreto stesso. Le risultanze del patto di stabilita' interno per l'intero anno 2010, invece, devono essere inviate entro la data del 31 gennaio 2011.
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