Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali, ex articolo 5 della legge n. 381/1991


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio per contratti di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro dati informativi sui contratti pubblici;
Visto il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008 con il quale si definiscono le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;
Viste le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010;
Visto l'art. 5 della legge n. 381/91 che prevede la possibilita' per i soggetti aggiudicatori di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b (cooperative che svolgono attivita' agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;
Considerato che le disposizioni sulle comunicazioni di dati all'Osservatorio sono preordinate al rispetto dei principi fondamentali di matrice comunitaria in materia di contratti pubblici tra i quali quelli di trasparenza, correttezza, parita' di trattamento e non discriminazione;
Ritenuto che la deroga prevista dall'art. 5, legge n. 381/1991, deve considerarsi riferita alle procedure di affidamento, ma non ai suddetti principi comunitari;

Comunica

Che le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti ai sensi dell'art 5, della legge n. 381/1991, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici, con le seguenti modalita':
convenzioni di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro: secondo quanto specificato nel Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008;
convenzioni di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro: limitatamente alla sola acquisizione del codice CIG, fino a quando non verranno rese note con ulteriori comunicazioni le relative modalita' di trasmissione dei dati.
Che non possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 381/1991 per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, comma 1, lett. a).
 
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