Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».

Art. 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli
ultimi tre anni

1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((
... ))
.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione



 
Art. 2
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. (( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato. ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. In sede di
formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto
conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita
circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i
Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei
responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di
ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per
il loro raggiungimento anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse tra programmi
appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte
sono formulate sulla base della legislazione vigente, con
divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa
storica incrementale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruita' e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto
dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche
delle risultanze illustrate nella nota integrativa al
rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle
risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui
all'articolo 39, comma 1, nonche' del Rapporto di cui
all'articolo 41.
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa
all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna
missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori
legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. In apposito
allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione
vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. La legge di bilancio e' formata apportando al
disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni
determinate dalla legge di stabilita'.».
- Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 21
della gia' citata legge n. 196 del 2009:
«1-4. (Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. (Omissis).
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
non predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8-18. (Omissis).».



 
Art. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di
spesa

1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli gia' previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei (( budget )) per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.



Riferimenti normativi




 
Art. 4

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni

1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli (( standard )) tecnici del servizio di pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce (( nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per )) pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
(( 4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 383 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato):
«Art. 383. Oli impiegati di un medesimo ufficio, di
ruolo e non di ruolo, possono, con la loro dichiarazione,
delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo,
a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni
fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.
Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti
non di ruolo la delega di cui al precedente comma puo'
essere rilasciata ad uno di loro.
Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di
consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi
esclusivamente rilasciata.
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo
consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata
decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro
funzionario.
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed
autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e
col suggello d'ufficio e' mandata all'ufficio ordinatore
della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti,
la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire
per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta
delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e
dare quietanza.
Negli ordini successivi e' fatta menzione di quello cui
fu unito l'atto di delega.
In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto
e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono
emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di
delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori
della spesa, in apposita raccolta.
Finche' dura nella persona incaricata la facolta' di
riscuotere, essa sola puo' dare quietanza per tutti coloro
dai quali e' stata delegata. Nel caso pero' di accertata
assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le
somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella
nota.
Analoga facolta' e' accordata agli impiegati in
disponibilita' e in aspettativa, agli ufficiali in
posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati
politici che godono assegni vitalizi, quando prestino
servizio presso uffici pubblici.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie"
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari), convertito con modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176:
«5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli
oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale
della scuola nominato in sostituzione del personale assente
per motivi di maternita', nonche' quello nominato per
supplenze brevi e che si trova in congedo di maternita' ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonche' alle indennita' di cui
all'articolo 24 del medesimo testo unico, sono imputati ai
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese
per le supplenze a tempo determinato del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai
corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri
sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati
degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno
2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008,
riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza
alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa
fissa, delle retribuzioni e delle indennita' di cui al
presente comma e' attribuita al Servizio centrale del
Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto (( di )) percepire, nei limiti fissati dal presente capo, (( un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. )) In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di (( un )) mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un (( quarto )) dell'indennita' massima prevista (( per il )) rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali (( ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente»; ))
b) al comma 8:
1) e' soppressa la lettera e);
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione (( tra 15.001 e )) 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra (( 500.001 )) e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresi' l'importo (( del gettone di presenza )) di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di (( forme associative di enti locali )) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, (( dopo )) le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione,».
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: « sono dovuti » sono sostituite dalle seguenti: « e' dovuto »;
b) sono soppresse le parole: « , nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, ».
10. (( (Soppresso) ))
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di (( un emolumento, comunque denominato, )) a sua scelta.



Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398 recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico (Testo A)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
marzo 2004, n. 57, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione:
«121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento
economico dei dipendenti statali):
«Art. 2. Ai Ministri Segretari di Stato ed ai
Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
trattamento economico complessivo previsto,
rispettivamente, per il personale dei gradi I e II
dell'ordinamento gerarchico.».
- Si riporta il testo dei comma 5 e 6 dell'art. 1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di
rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1- 4 (Omissis).
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. (Omissis).
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. Le somme
erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni
altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o
movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7-10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al comma
8 del presente articolo determina una indennita' di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunita' montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una
indennita' di funzione onnicomprensiva. In nessun caso
l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un
consigliere puo' superare l'importo pari ad un quinto
dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. (abrogato).
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. (abrogato).
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) (Soppressa);
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'.».
- Si riporta il testo degli artt. 83 e 84 del gia'
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 83 (Divieto di cumulo). - 1. I parlamentari
nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non
possono percepire alcuna indennita' di funzione o altro
emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme
associative degli enti locali, gli amministratori locali di
cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun
compenso, per la partecipazione ad organi o commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa
all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di
funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in
tale condizione, fino al momento dell'esercizio
dell'opzione o comunque sino alla rimozione della
condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta.».
«Art. 84 (Rimborso delle spese di viaggio). - 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione,
nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e'
dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese e'
effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle
spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di
una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta
il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».



 
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', (( enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. ))
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. ».
La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di amministrazione e (( di quelli di controllo )) e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate (( e alle loro controllate. ))
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, )) non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet )) istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' (( esclusivamente )) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (( ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la residua quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industr iali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ))
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: « immediatamente » e' soppressa. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - 1. Ai fini dell'attuazione
del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilita'
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica
Amministrazione e per realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del
citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno
2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
«Art. 7 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti).
- 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera
presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente
al direttore generale del tesoro, con il compito di
svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di
studio nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra
docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica
e comprovata specializzazione professionale nelle
discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del
dipartimento. I compensi sono fissati con decreto del
Ministro.
3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle
strutture specificatamente individuate dal direttore
generale del tesoro.
4. Il Consiglio e' articolato in un collegio
tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il
collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed
ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni
del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione
di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di
programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli
esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di
analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in
particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la
definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione
del Dipartimento del tesoro nei vari organismi
internazionali. A tal fine, su mandato del direttore
generale del tesoro, i singoli esperti possono
rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed
internazionali e svolgere altri compiti specifici.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal
direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze
istituzionali».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248):
«Art. 2 (Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi). - 1. Le Commissioni
interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse.
2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi
del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una
Commissione interministeriale denominata «Commissione per
l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative
alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori
ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio
libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».
3. La Commissione e' costituita da:
a) un magistrato di Cassazione con funzioni di
presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di
altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in
servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di
Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni
piu' rappresentative:
1) nelle ex colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori
ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio
libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su designazione delle associazioni piu'
rappresentative.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non
percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla
Commissione.
5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque
membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le
sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie
determinazioni, per l'approvazione definitiva.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un
supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal
presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la
validita' delle adunanze della Commissione e' necessario
l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il
presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale
quello del presidente. I relatori sono nominati dal
presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
deliberati dalla stessa Commissione.
7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
assunte, ove necessario, anche in via di equita', che
vengono trascritte in apposito verbale entro il mese
successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della
Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva
approvazione da parte di questi ultimi e per la
comunicazione agli interessati, entro tre mesi
dall'approvazione dei verbali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo articolo 8.
9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e
l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.
110, sono abrogati.».
- Il D.P.C.M. 30 giugno 1993 recante "Istituzione del
Comitato permanente di consulenza globale di garanzia a
norma della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 30 giugno 1993" e' pubblicato nella G.U.
n. 155 del 5 luglio 1993.
- Il D.P.C.M. 4 maggio 2007 recante "Riordino degli
organismi operanti presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 2006, n. 248" e' pubblicato nella G.U. 198 del 27
agosto 2007 (S.O. n. 189).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del
2007:
«Art. 1 (Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio). - 1. La Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 62 (Partecipazione all'amministrazione di enti e
societa'). - Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia
autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far
parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo
Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che
siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato
fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei
Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende
svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o
dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta
amministrazione per confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza o del
personale non dirigenziale.».
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2389 del codice civile:
«Art. 2389 (Compensi degli amministratori). - I
compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127:
«Art. 14 (Variazioni compensative). - 1. Al fine di
assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria
efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo
degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte
dei conti per la registrazione, possono essere effettuate
variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1,
commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, assicurando l'invarianza in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto
agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative
medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione
delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si
provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre
all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 28 (Diarie per missioni all'estero). - 1. Le
diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano al personale civile e militare impegnato nelle
missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali):
«Art. 15. Al personale che per lo svolgimento di
funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in
localita' comprese nell'ambito della circoscrizione
territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non
oltre i limiti di quella provinciale puo' essere
consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di
trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la
corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro
quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale
mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di
linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere
autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio
avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente
o equiparata che, in sede di liquidazione di detta
indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri
percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta
dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione
e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del
mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea
sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali
servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi
per servizio in localita' comprese nei limiti delle
circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo,
puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni
stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di
trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione
per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo
sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad
altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non
spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna
corresponsione di indennita' chilometrica.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali):
«Art. 8. La misura dell'indennita' chilometrica di cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per
eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorita', per il
trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti
di peso consentiti e previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi
dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione
di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo
di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un
quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra'
comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e
documentata.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di
percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e
quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di
strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19,
terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , sono
elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a
chilometro.
L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto,
della stessa legge, e' elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del
presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi
del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento
percentuale apportato all'indennita' di trasferta.».
- Per il riferimento al decreto legislativo n. 165 del
2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 16-quinquies dell'art.
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
«16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante
allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il corrispettivo
previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
- Il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 recante
"Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la
competitivita' del sistema industriale e ad incentivare
l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 luglio 1980, n. 186. (non convertito in
legge).
- La legge 28 ottobre 1980, n. 687 recante
"Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base
dei DD.LL. 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e
30 agosto 1980, n. 503" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
ottobre 1980, n. 299.
- Si riporta il testo dei commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a
societa' da essa interamente controllata, con ogni loro
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in
corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate
da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico
patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette
societa', con conseguente estinzione delle stesse e con
contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla
cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal
quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione
al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e'
presentato dal commissario liquidatore di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle
procedure delle societa' di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma
488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una
situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del
rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale
situazione patrimoniale e predispone, sulla base della
stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione
deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al
comma 491, nonche' di tutti i costi e gli oneri necessari
per il completamento della liquidazione di detti patrimoni,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del
collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal
Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo
del compenso per i periti e' determinato dal Ministero
dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al
comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto
previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa'
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni
ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi
compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita'
finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di
cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito
conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato, intestato alla societa'
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490,
l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto
conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema
bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la societa'
trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi
e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al
comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica
relative a tali processi o alle eventuali transazioni non
possono comunque superare, per ciascuna vertenza
comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l'ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato
alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore
importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze e la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle
societa' non interamente controllate, direttamente o
indirettamente da EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i
commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore e'
assunta dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento
delle funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme in
materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.».
«497. Il Ministero dell'economia e delle finanze
stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le modalita'
di attuazione dei commi da 488 a 496.».
- Si riporta il testo dell'art. 2447 del codice civile:
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il
consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della
societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.
42:
«Art. 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle
spese nelle regioni). - 1. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica
ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del
consiglio regionale successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi
compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica,
la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti
dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in
modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano
complessivamente, in alcun caso, l'indennita' massima
spettante ai membri del Parlamento.».
- Si riporta il testo degli artt. 5, 8 e 15 della legge
4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
«Art. 5 (Partecipazione delle regioni e delle province
autonome alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche
comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai
Consigli regionali e delle province autonome, indicando la
data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui
progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
di competenza delle regioni e delle province autonome,
curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana,
le regioni e le province autonome, nelle materie di loro
competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento
degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
delle regioni o delle province autonome e una o piu'
regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta,
il Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio
dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto
una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni
dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere
anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il
giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle
attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai
singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti
delle regioni e delle province autonome, individuati in
base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione
della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti
per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa
tempestivamente le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
proposte e delle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie, prima dello
svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere. Il Governo
riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria,
sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni
e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e
le province autonome, per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio
europeo con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.».
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni
e le province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di
cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonche'
l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di
attuazione gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25
gennaio di ogni anno.».
«Art. 15 (Relazioni annuali al Parlamento). - 1. Entro
il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorita' che il Governo
intende perseguire nell'anno successivo con riferimento
agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai
profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione
europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute
nel programma legislativo e di lavoro annuale della
Commissione europea e negli altri strumenti di
programmazione legislativa e politica delle istituzioni
dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle
priorita', particolare e specifico rilievo e' attribuito
alle prospettive e alle iniziative relative alla politica
estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne
dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o
intende assumere in merito a specifici progetti di atti
normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione
ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, gia'
presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno
successivo nel programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in
merito all'attivita' dell'Unione europea e alla
partecipazione italiana all'Unione europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi
conoscitivi necessari per valutare la partecipazione
dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni
anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui
seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea
registrati nell'anno di riferimento, con particolare
riguardo alle attivita' del Consiglio europeo e del
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni
istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione europea nonche' alle relazioni esterne
dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e agli orientamenti
generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca
altresi' l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei
Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di
riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei
partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei
principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana
nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in
vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione.
La relazione reca altresi' l'elenco dei principali atti
legislativi in corso di elaborazione nell'anno di
riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia all'attivita' delle
istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle
principali politiche settoriali, quali: mercato interno e
concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per
i trasporti e le reti transeuropee; politica per la
societa' dell'informazione e le nuove tecnologie; politica
per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio;
politica energetica; politica per l'ambiente; politica
fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari
opportunita' e la gioventu'; politica del lavoro; politica
per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e
la cultura; politiche per la liberta', sicurezza e
giustizia. La relazione reca altresi' i dati consuntivi,
nonche' una valutazione di merito della predetta
partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia
dell'attivita' svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari
verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento
anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione
europea per cio' che concerne l'Italia. La relazione reca
altresi' una valutazione di merito sull'efficacia delle
predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in
relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di
indirizzo delle Camere, nonche' alle osservazioni della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome;
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui
all'articolo 14, comma 2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni
di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione." e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,
banche e altri operatori finanziari, in relazione a
procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali,
non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro
cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
o e' stato comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso
di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.».
- La legge 23 dicembre 2009, n. 192 recante "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 22 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006,
qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi
emerga un andamento tale da potere pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di
stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni,
delle province autonome, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i
relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del
1999, le quantita' fisiche dei beni acquistati e il volume
dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti dalla media
del triennio precedente. I contratti stipulati in
violazione degli obblighi di cui al presente comma sono
nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde a titolo personale delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti.
L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo del comma 589 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«589. Il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a
campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche' delle disposizioni in materia di
posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle
predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento
del totale della corrispondenza inviata, certificato dal
CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non
economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di invio della
corrispondenza cartacea.».
- Si riporta il testo dei commi 18, 54 e 59 dell'art. 3
della gia' citata legge n. 244 del 2007:
«18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale
dell'amministrazione stipulante.».
«54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato»
sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare
sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa
pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale del dirigente preposto».».
«59. E' nullo il contratto di assicurazione con il
quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i
rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la
responsabilita' per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e la responsabilita' contabile. I contratti di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30
giugno 2008. In caso di violazione della presente
disposizione, l'amministratore che pone in essere o che
proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario
della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte
l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel
contratto medesimo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«2. Al fine di ridurre i costi di produzione e
distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la
diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o
enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento
telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente
rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 48 (Risparmio energetico). - 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da
riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia
elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a
prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla
Consip.».
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.».
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30
dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e' costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il
Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno
il presidente e due vicepresidenti.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono rieleggibili.
4. (abrogato).».



 
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
(( 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. ))
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, )) nonche', per quanto concerne la soppressione dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (( ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. (( In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato»; ))
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio e' composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e' sostituita dalla seguente « puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente « con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo (( 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, )) nonche' dei comitati previsti dagli articoli (( 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, )) il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1o luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie)
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, (( confluisce )) nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL (( in una delle macroaree gia' esistenti. ))
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. (( Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, (( previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, )) per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze (( e all'ISTAT. ))Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; )) con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso (( l'ISTAT )). I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )). Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.». (( Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. ))
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN (( e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie )) sono trasferite (( al Consiglio nazionale delle ricerche )) con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )); con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli (( del Consiglio nazionale delle ricerche )) sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. (( Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede )) conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del (( Consiglio nazionale delle ricerche )), e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro (( il Consiglio nazionale delle ricerche subentra )) nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: « Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico ».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
(( 31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1o gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma. 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione
delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,
svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarieta', le seguenti attivita':
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attivita';
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze,
in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai
programmi di intervento in materia di sicurezza e salute
sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle
medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
sia all'individuazione degli elementi di innovazione
tecnologica in materia con finalita' prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti
nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
in conformita' ai criteri e alle modalita' elaborati ai
sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione della cultura della
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula
di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di
cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dall'articolo 8.».
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 recante «Fusione
dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri
elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza
magistrale in unico Ente nazionale di assistenza
magistrale, con sede in Roma» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 dicembre 1947, n. 281. Ratificato con L. 21 marzo
1953, n. 190.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 40 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'."
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla
presente legge:
«3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli
enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai
regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita'
ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei
sindaci; d) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il presidente predispone i piani pluriennali, i
criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, L. 29
febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il presidente esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639 recante "Attuazione delle deleghe conferite al
Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n.
153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici
e norme in materia di sicurezza sociale" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 settembre 1970, n. 227.
La legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13
marzo 1989, n. 60, S.O.
Il gia' citato decreto legislativo n. 479 del 1994 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 1994, n. 178.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 366 recante «Regolamento concernente norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 253.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 479 del 1994:
«Art. 1 (Disposizioni di carattere generale). - 1. Il
presente decreto legislativo determina principi comuni e
generali per la gestione delle forme di previdenza e
assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai
seguenti enti pubblici:
a) l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per
quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;
b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori
dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;
c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;
d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto
legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli
infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.».
- Per il riferimento al comma 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 479 del 1994 si vedano i riferimenti
normativi all'art.6.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, e successive modificazioni:
«Art. 1. - 1. Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e
casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi
previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.».
- Si riporta il testo degli artt. 33 e 34 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del
1970:
«Art.33. In ogni capoluogo di regione e' istituito un
comitato regionale dell'istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui
uno in rappresentanza dei cotivatori diretti, mezzadri e
coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in
rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o
dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale
dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo
stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della
regione.
Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro.
I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma
sono nominati su designazione delle rispettive
confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere
nazionale.
Il comitato, nella seduta di insediamento che deve
essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti
dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i
membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine
anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato.
Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non
sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.
«Art. 34. - Presso ogni sede provinciale dell'istituto
e' istituito un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato
provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi
rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore
a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale
dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole
sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di
qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto.
Il comitato nella seduta di insediamento, che deve
essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi
legali della provincia, nomina nel proprio seno il
presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti
ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di
lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti
il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino
a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza
di voti.
Il presidente puo' delegare al vice presidente
particolari funzioni inerenti alla sua carica: in caso di
assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del
presidente e assunto dal vice presidente. In caso di
assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio
delle funzioni vicarie e' assunto dal membro del comitato
piu' anziano di eta'.
In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette
il comitato delibera la sostituzione con le modalita' ed
alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato e'
convocato per la sostituzione del presidente entro un mese
dalla data in cui la vacanza della carica si e'
determinata»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
«Art. 2. - Organi dell'INPS.
1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e'
sostituito dal seguente: «Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e
casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 3 e al comma
1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 479 del 1994 si
vedano i riferimenti normativi all'art.6.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 479 del 1994:
«2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi
previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 2003, n. 357 recante «Regolamento concernente
norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS
in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della
L. 27 dicembre 2002, n. 289» e' pubblicato nella Gazz. Uff.
29 dicembre 2003, n. 300.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007
(Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e della solidarieta' sociale, relativi
all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e
dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS):
«Art. 2. - 1. Il Ministero della solidarieta' sociale
esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce
indirizzi di carattere generale sull'Istituto italiano di
medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di
Istituto per gli affari sociali (IAS), fermo restando le
fonti di finanziamento dell'Istituto stesso.
2. Il Ministro della solidarieta' sociale assume le
iniziative necessarie per l'adeguamento dell'Istituto per
gli affari sociali al nuovo assetto di competenze, ivi
compresa l'approvazione del nuovo statuto.»
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1978, n. 202 recante "Istituzione dello Statuto dell'Ente
Nazionale di Assistenza e Previdenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 maggio
1978.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete."
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
3,5 miliardi di euro.».
- Si riporta il testo del comma 1279 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1279. E' istituito, sotto la vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano
montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed
allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori
montani.».
- Il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530
recante «Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429,
concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le
esperienze di architettura navale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 giugno 1946, n. 141.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificato dalla presente legge:
«2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.»
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia.)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n.
176, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). -1. Per lo svolgimento dei servizi
specialistici in campo energetico, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al
Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso
controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le
societa' da esso controllate forniscono tale supporto
secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del
Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si
avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con
riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di
attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e
ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e
l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale e la loro semplificazione gestionale mediante
l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per
metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono soppressi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con
popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta, secondo quanto stabilito dall' articolo 2, comma
150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
gli impianti di cui sono proprietari di potenza non
superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia
scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli
oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1 dell' articolo 39, puo' usufruire per
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed
amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia
nazionale delle scorte di riserva, di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre
1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo
universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale, senza oneri per la finanza
pubblica.
8. - 9. (abrogati);
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei
programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei
limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un piano straordinario
per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31
dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il
piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia
di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e
l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di
efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova
edilizia a rilevante risparmio energetico e la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle
iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di
strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi
energetici da parte di categorie professionali, organismi
territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti
fornitori di servizi energetici come definiti dall'
articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi
di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di
efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un
ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da
permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione
distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e
l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di
prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta
efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati
bianchi e di standarddi efficienza, anche prevedendo forme
di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per
il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia
per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture,
dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese
e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione,
con particolare riferimento alla microgenerazione
distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per
l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non
prorogabile».
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma
12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica.
14. All' articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle
isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati».
15. All' articolo 81, comma 18, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per
l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'
articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
1990, n. 287».
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, con proprio decreto, definisce
norme, criteri e procedure standardizzate che le
amministrazioni responsabili adottano ai fini
dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle
diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti
rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a
10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per
migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le
norme e le procedure standardizzate sono definite nel
rispetto dei principi della semplificazione, della certezza
e della trasparenza dell'azione amministrativa e della
salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela
ambientale, nonche' nel rispetto delle competenze delle
regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale
non concorre alla determinazione dei corrispettivi di
conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso
d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore
della rete elettrica nazionale.
18.- 19.(abrogati);
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di
microcogenerazione cosi' come definite dall' articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da
presentare alla autorita' competente ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e
l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come
definite dall' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla
disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare
la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni
possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio
sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a
privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in
«conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole:
«maggioranza semplice delle quote millesimali» sono
aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in
assemblea».
23. Il termine previsto dall' articolo 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di
un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai
sensi dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n. 239.
24. All' articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono
soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le
seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi»,
dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le
seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari
alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo
titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono
inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti
i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso
dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e'
sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande
di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento»;
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa
con la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione
gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari,
e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita'
costituisce parte integrante del provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera
principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia,
ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da
un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree
sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni
decorre dalla data del rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con
la copia della denuncia di inizio attivita' da cui
risultino la data di ricevimento della denuncia stessa,
l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il
termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero
dello sviluppo economico e notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' gia' previsto al comma 4-sexies.Non assumono
rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute
nell'ambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza
di diversa individuazione costituiscono corridoio di
riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo.
Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti
all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali
modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti
di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate
ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le
varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'».
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le
parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «,
ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessari
all'immissione in rete dell'energia prodotta».
26. All' articolo 179, comma 6, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle
relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto
l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma
3, quarto periodo, del presente codice e non comportano
altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato».
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se
allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli
impianti di produzione di energia elettrica a carbon
fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della
capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all' articolo 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo
assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime
concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti
amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a
bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto
all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n.
896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in
essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed
operatori, gli investimenti programmati e i diritti
acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari
da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte
delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza
pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e
per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica,
l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla
valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali
all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo
sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi
geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
con la nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli
articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo,
della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale
dell'intesa deve essere espresso con provvedimento
motivato, che deve specificatamente tenere conto delle
risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e
dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta
ministeriale di intesa».
31. L' articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gasnaturale liquefatto). - 1.Gli atti amministrativi
relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell' articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all' articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore portuale».
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
su richiesta del proponente, da presentare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla
medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
e' abrogato, fatta salva la sua applicazione ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione di
cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita',e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all' articolo 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attivita' di prospezione
consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici,
eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra
operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le
perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui
al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all' articolo 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
le disposizioni dell' articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto
di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all' articolo 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei
Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono individuate le attivita' preliminari che
non comportano effetti significativi e permanenti
sull'ambiente che, in attesa della determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente
ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli
interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono
considerati di pubblica utilita' ai sensi della
legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma
82-quater comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio della concessione di cui al
medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
convocata se questa non partecipa o se il suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente
la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed
emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come
sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti
relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i
quali sia completata la procedura per il rilascio
dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito
dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e
successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento
e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico
del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo
economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti
metrologici primari, di cui all' articolo 2 della legge 11
agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e
statistiche nel settore dell'energia, previste dalla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia
energetica nazionale di cui all' articolo 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola
dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre
1986, n. 896, e' sostituito dal seguente: 1. L'esecuzione
dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca,
estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non
superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale
produzione di energia elettrica con impianti a ciclo
binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione
territorialmente competente con le modalita' previste dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775».
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;
b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto».
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia,
vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con
potenza complessiva superiore a 1 MW»;
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole:
«sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con
potenza complessiva superiore a 1 MW».
44. Il secondo periodo del comma 4 dell' articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, e' soppresso.
45. Il comma 2 dell' articolo 6 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: 2.
Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia
elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni
economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei
limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il
consumo dell'energia».
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita'
di incremento della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
l' articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali
degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla
raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il
miglior perseguimento delle finalita' di incremento della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'
articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la
gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la
funzione di Autorita' nazionale competente»;
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita
dalla seguente:
«t-quater) svolgere attivita' di supporto al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni
in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge,
altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare»
sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e) il comma 5-ter e' abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del
gia' citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali,
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero."
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Termini in materia di «taglia-enti» e di
«taglia-leggi») -1. L'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo
periodo concerne gli enti pubblici non economici con
dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con
esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo
periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
«taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura».
3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre
2005, n. 246, in materia di semplificazione della
legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il
periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei
lavori parlamentari»."
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:
«8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e
581221, per consentire lo sviluppo del programma di
microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di
microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del
Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.»
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 agosto
2009, n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il
31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di
adeguamento interno e modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale):
«Art. 6 (Autorita' nazionale anti-corruzione) -1. E'
designato quale autorita' nazionale ai sensi dell'articolo
6 della Convenzione il soggetto al quale sono state
trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate
autonomia ed indipendenza nell'attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali). - 1. E' istituita
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'Interno.
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati
dall'Anci, da un presidente di provincia designato
dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio
elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita'
sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni
regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale
di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in
relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti
derivanti dalle disponibilita' di bilancio. Al reclutamento
del personale, ferma restando l'utilizzazione delle
procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera
a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita'
previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel
rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni
del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di
mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente,
e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma
5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni."
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'
articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione."
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del
gia' citato decreto-legge n. 194 del 2009:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.».



 
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa
delle amministrazioni pubbliche

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. (( 81 )), concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potra' prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle modalita' di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro (( sessanta )) giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni (( dalla )) legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge (( 13 )) novembre 2009, n. 172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo (( al predetto )) Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore (( del )) presente (( decreto )).
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo (( 2001 )), n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero )) dell'economia e delle finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
(( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del settore privato )) il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 (( e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. ))
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. « 2009 e 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 »; le parole: « dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2014 »; le parole: « all'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2013 ».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. (( La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ))
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 618 a 623 dell'art.
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non
possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per
cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
in locazione passiva, e' ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente
con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova
istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di
parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinente unita' previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti
destinati alle predette finalita'. Il Ministro competente
e' autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio
2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui
devono fare riferimento le amministrazioni ai fini
dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche
mediante inserimento in apposita pagina del sito web
dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga
ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e
delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli
immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi
pubblici inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, con esclusione degli enti territoriali e locali e
degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da
rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626.
L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese
relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui
ai commi da 615 a 626, e' versata annualmente all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano
sull'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
«222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e
619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato previsto dall' articolo 6, comma 8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del
conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di
trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, comunicano le
eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga
l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in
gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano
nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della
Costituzione:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Per il riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1
sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale
interruzione dei programmi di investimento di cui al
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del
presente comma non esclude il completamento di quelli in
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti
dalla normativa vigente per le iniziative gia'
deliberate.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le
amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire
il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per
incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi
nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa
anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui
al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo,
nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui
all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
istituisce e condivide con le amministrazioni centrali
dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui
all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte
le informazioni necessarie alla realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche'
delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui
all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni
che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
procedura da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al
presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini
dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1.
All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva
erogazione ai contribuenti.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Per gli anni 2009 e 2010, su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei
limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione,
che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui
il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto escluda la cedibilita' del credito
medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 della
legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato):
«9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste
dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e
assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e
funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi
conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della
disposizione richiamata al presente comma, sono computati
ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti
previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili
strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio,
riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri
agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti
dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli
organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e
conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo
non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini
di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.».
- Per il riferimento al comma 8 dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247 e al comma 222 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del gia'
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.».
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 29 del gia'
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1.
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all'articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'.».
«Art. 29 (Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi). - 1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma
8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma
8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali
procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono
i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c) (abrogata)».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretate
dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2014 le
indennita' e i compensi di cui al primo periodo possono
essere aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni
del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base
alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 64 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.



 
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento (( ordinariamente spettante per l' ))anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, )) fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, (( e dall'articolo 8, comma 14. ))
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
(( 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. ))
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore (( del presente decreto; i trattamenti )) retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole « Per gli anni 2010 e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il quadriennio 2010-2013 ».
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2010 ».
7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola « 2012 » e' sostituita dalla parola « 2014 ».
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni (( di cui all'articolo 1, )) comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole « triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle parole « anno 2010 »; dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(( 15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. ))
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme (( di cui al comma 18 )), comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. (( Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. ))
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14. ))
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto (( previsto dal comma 25 )) del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo (( 2001, n. 165 )), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. )) Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. (( Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. ))

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. (( A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », non puo' essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma. ))
34. A decorrere (( dall'anno 2014 )), con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivo impiego del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. ))
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
(( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si e' avvalso del libero professionista di fiducia. ))
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.



Riferimenti normativi
- Per il riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«Art. 21. - L'Avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte
le somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale,
predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita' di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all'altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo del comma 102 dell'articolo 3
della gia' citata legge n. 244 del 2007, come modificato
dall'articolo 66, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
«102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per
ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A
decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per
l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2015.».
- Si riporta il testo del comma 523 dell'articolo 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 35 del
gia' citato decreto-legge n. 207 del 2008:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Si riporta l'elenco 1 allegato alla gia' citata legge
n. 191 del 2009:


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
«Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei
comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli
insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.».
- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 2
della gia' citata legge n. 191 del 2009:
«67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di
euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884
milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della
riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466
milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della
citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di
euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche'
dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita'
penitenziaria di cui all' articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo
delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).
(Articolo 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Si riporta il testo del comma 35 dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009):
«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e'
erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.».
- Si riporta il testo del comma 13 e 14 dell'articolo 2
della gia' citata legge n. 191 del 2009:
«13. Nelle more della definizione del nuovo assetto
contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento all'individuazione del numero e
alla composizione dei comparti di contrattazione e alle
conseguenti implicazioni in termini di rappresentativita'
sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita' di
finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini
dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010,
370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il
triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135
milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per
l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79,
135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
recante «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della gia' citata legge n. 196 del 2009:
«3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera
f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 2
della gia' citata legge n. 191 del 2009:
«16. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il triennio 2010-2012, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale
limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale
dei dati concernenti il personale dipendente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma
1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del
pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni,
sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999.».
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante
«Provvidenze per il personale di magistratura» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della gia' citata
legge n. 27 del 1981:
«Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova
disciplina del trattamento economico del personale di cui
alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita a favore dei
magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi
incontrano nello svolgimento della loro attivita', a
decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennita' non
pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi
in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per
qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile
nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo
1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di
diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento
degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura
percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni
giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle
forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950,
n. 1039.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e
l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unita' di personale, ai
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della
responsabilita' per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Per il riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283 (Istituzione dell'Ente
tabacchi italiani):
«Art. 4 (Personale). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, e'
inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso
l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione
dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale,
in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito
all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle
determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi
e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui
all'articolo 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di settore, anche per
quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di
previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di
contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come
modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da
definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai
dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per
azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a
seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente
verificatesi anche nei nove anni successivi alla data di
trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto
di essere riammesso, su domanda da presentare entro
sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3,
comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale del personale, attivate
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge
15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle
qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della
trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni
giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di
chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al
personale interessato resta a carico dell'ente o delle
societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio
prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito
presso l'amministrazione finanziaria se non fosse
transitato nell'Ente o nelle societa'.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al
comma 1, all'atto della trasformazione in societa' per
azioni, nonche' al personale avente titolo alla
riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le
disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla
mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia
almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno
cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita'
contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione
economica volte a favorire la riduzione del numero degli
eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori
interessati.
8. In sede di prima applicazione non puo' essere
attribuito al personale in servizio un trattamento
giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso
spettante alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i
regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima
data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilita'
di cui al comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente
alle societa' private si applica altresi' quanto previsto
dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti criteri e
modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione
dei trattamenti.».
- Si riporta il testo degli artt. 62, 63 e 64 del gia'
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.».
«Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
dogane e' competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei
diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane
del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in
base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
«Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla
tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30
dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 70 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche
nel caso in cui il committente sia un ente locale; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta'
anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e
le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'universita'; f) di attivita'
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati,
da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero
delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h)
della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore
produttivo, compresi gli enti locali da parte di
pensionati; h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei
maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno
2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di
prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a
tempo parziale, con esclusione della possibilita' di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro
titolare del contratto a tempo parziale.».
- Si riporta il testo dei commi 187 e 188 dell'articolo
1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 163 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.».
- Per il riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo del comma 155 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.».
- Si riporta il testo dei commi da 7 a 10 dell'articolo
72 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
".
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma
7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23
ottobre 1992, n. 421):
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.
1-bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 67 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste
dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali,
sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi
criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva
applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi
istituzionali indicati dalle predette disposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni:
«Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a
controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli
immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati
rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi
con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento
della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con
proprio decreto le misure percentuali da applicare su
ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
economica e finanziaria, in misura tale da garantire la
neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono
determinate ogni anno in misura tale da destinare alle
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1,
secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti
alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria,
vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali,
le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali
reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale
e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita'
con la disciplina introdotta dal contratto collettivo
nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per
il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze
funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
funzionali nona e ottava, in assenza di personale di
qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal
presente decreto.».
- La legge 20 ottobre 1960, n. 1265, recante
«Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1960, n.
274.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 18
aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi):
«2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta
servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di
campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto
intervento nazionali ed internazionali indicati con
apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista
dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita'
supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8,
comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con
determinazione interministeriale del Ministero della Difesa
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono
annualmente determinati i contingenti massimi del personale
destinatario della misura sopra prevista.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate):
«10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
«3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico):
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta il testo degli artt. 82 e 83 del CCNL
2006-2009 del 29 novembre 2007:
«Art.82. (Compenso individuale accessorio per il
personale ATA). - 1. Al personale ATA delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, e'
corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un
compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalita' di seguito indicate, salvo restando l'eventuale
residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle
misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Compenso
Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, e' incluso
nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine
rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive gia'
previste dal comma 1 dell'articolo 4 del CCNQ del 29 luglio
1999.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di
garantire la copertura dei futuri oneri derivanti
dall'incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico
delle disponibilita' complessive del fondo dell'istituzione
scolastica di cui all'articolo 84, comma 1, un importo pari
al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio
effettivamente corrisposto in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo e' annualmente decurtato
dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sara' soggetto
alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a
tempo determinato, e' corrisposto secondo le seguenti
specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun
anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a
tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un
massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al
personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed
amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito
delle indennita' di direzione di cui all'art. 56.
7. Il compenso individuale accessorio in questione
spetta in ragione di tante mensilita' per quanti sono i
mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di
stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e'
liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun
giorno di servizio prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica
l'articolo 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di
stato che comportino la riduzione dello stipendio il
compenso medesimo e' ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ATA con contratto
part-time, il compenso in questione e' liquidato in
rapporto all'orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi e' assoggettato alle
ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua
liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali
del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e
indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle
economie realizzate nell'applicazione progressioni
economiche di cui all'articolo 7 del CCNL 7.12.2005 (22
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l'anno
2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA
(96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per
l'anno 2007), e' corrisposta un compenso una-tantum pari a
€ 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio
contrattuale 2006/07.».
«Art. 83 (Retribuzione professionale docenti). -1. La
retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 81
del CCNL 24.07.2003 e' incrementata nelle misure mensili
lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2006 la
retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, e'
inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento
di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive
gia' previste dal comma 1 dell'articolo 4 del CCNQ del 29
luglio 1999.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di
garantire la copertura dei futuri oneri derivanti
dall'incremento dei destinatari della disciplina del
trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico
delle disponibilita' complessive del fondo dell'istituzione
scolastica di cui all'articolo 84, comma 1, un importo pari
al 6,91% del valore della retribuzione professionale
docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo e' annualmente decurtato
dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori
oneri per il personale che progressivamente sara' soggetto
alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla
quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti
dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei
docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi), e' corrisposta una una-tantum pari a € 51,46
complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun
docente durante l'anno 2006.».



 
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'

1. (( (soppresso). ))
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, (( limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, )) le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di (( 250.000 verifiche )) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.».
(( 4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. ))
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della L. 17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 9 (Rettifica per errore). - 1. Le prestazioni a
qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono
essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore
di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi
di dolo o colpa grave dell'interessato accertati
giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la
facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di
comunicazione dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'istituto assicuratore
successivamente al riconoscimento delle prestazioni,
l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza
ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri,
metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del
provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento
delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui
l'errore stesso e' stato rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5
dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a
rettifica delle prestazioni sulla base della normativa
precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il
riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata
in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. In caso di
accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre
dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da'
diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza
passata in giudicato, per la presentazione della domanda si
applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6.
In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione
della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di
annullamento o di riduzione della stessa.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698
(Regolamento recante norme sul riordinamento dei
procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
civili e sulla concessione dei benefici economici):
«5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla
immediata sospensione cautelativa del pagamento degli
stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In
caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui
vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno
erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del
provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 55-quinquies del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per
il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati ne'
oggettivamente documentati.».
Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e».
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto
componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in
solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede
comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 9.
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 13 della gia'
citata legge n. 104 del 1992:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517
, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attivita' di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.».
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 9.



 
(( Art. 10 bis
Accertamenti in materia di micro-invalidita'
conseguenti ad incidenti stradali

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidita' conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della societa' assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della societa' assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.
4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale. ))




Riferimenti normativi
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 10.



 
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a). e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
(( 6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. ))
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n, 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
(( 9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalita' di rilascio e di unita' posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico piu' alto di quello di rimborso e' possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali. ))
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto dell'12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 (( novembre 2003 )), n. 326, attribuiscono priorita' all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (( 11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. )) A tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, (( dalla legge 24 novembre 2003, )) n. 326, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. (( L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo. ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 77 e 88 dell'art. 2
della gia' citata legge n. 191 del 2009:
«77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno
degli anni compresi nel piano stesso.».
«88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del
maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva
degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico
accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione.
L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano
verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato alla
verifica positiva degli adempimenti, una situazione di
emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche'
l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad
acta, entro il termine indicato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in
termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo
di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa
del 23 marzo 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi
sanitari). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su
richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi
previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e nelle quali non e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro.
L'autorizzazione di cui al presente comma puo' essere
deliberata a condizione che la regione interessata abbia
provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo
con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31
dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1
si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono
oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui
il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del
predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e
congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore
sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 13
dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 3 dicembre 2009 (Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2010-2012):
«15. Lo Stato si impegna ad adottare misure legislative
dirette a prevedere quanto segue:
a) al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarieta', anche
mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti
accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
attuativa della presente Intesa non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non
vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono
disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli
enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto
periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali
di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli
accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse
inferiori;
b) le Regioni interessate dai piani di rientro,
d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse
strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009,
nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei
singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;
c) limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato
raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e
riequilibrio economico-finanziario contenuti nello
specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui
all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni, e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale
a condizione che le relative misure di copertura, idonee e
congrue, risultino essere state adottate entro il 31
dicembre 2009;
d) con riferimento ai risultati dell'esercizio 2009
si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni di cui al comma 12 in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 77-quater
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
«3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della
spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle
regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e'
accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al
netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di
IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme
trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per
le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle
anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme
affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di
cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a
qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi
delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque
effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza
regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. [Al fine di
realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza
regionale alle migliori condizioni del mercato da parte
degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio
nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli
enti interessati].
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane].
3. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono costituire fondazioni di diritto
privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni
pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
la costituzione e il funzionamento delle predette
fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita'
e di beni che possono essere conferiti alle medesime
nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto
alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque
riservate all'universita'.
4. - 5 - 6 (abrogati).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria), convertito con legge 16
novembre 2001, n. 405:
«4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa
alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del
comparto sanita', ivi compreso il personale dirigente,
superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi
gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.».
- Per il riferimento al comma 67 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si vedano i rifermenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1
dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009:
«4. A tali risorse aggiuntive concorrono:
a) il riconoscimento con riferimento alla competenza
2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli
derivanti dal riconoscimento dell'indennita' di vacanza
contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato
di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di
euro per l'anno 2011;
c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad
adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero
importo delle predette risorse aggiuntive.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)."
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 , sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire
99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 . Per le farmacie con un fatturato
annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al
60 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
di spesa sanitaria). - 1. Al fine di conseguire una
razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.
La riduzione non si applica ai medicinali originariamente
coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze
derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo
sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008.
Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e ferma restando
l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle
norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di
recupero del valore degli extra sconti praticati dalle
aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota
pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo
delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009 in due rate
annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45
euro. A tale fine le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni
entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione
dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate: per le
aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65
per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente
quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed
i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la
quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la
fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza
previste dal primo periodo della presente lettera, anche
mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o
altra utilita' economica, comporta, con modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione,
mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del
prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla
violazione, ovvero, in caso di reiterazione della
violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al
Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio
dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di
reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale
importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorita'
amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno
2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003:
«Art. 48. (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo
restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in
regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di
prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30
giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia .
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta'
all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle Regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori
sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la
propria motivata opposizione» sono sostituite dalle
seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono
altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione».
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto
membri a» fino a: «di sanita'» sono sostituite dalle
seguenti: «un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e' incompatibile, con
attivita' professionali presso le organizzazioni private di
cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: «all'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
italiana del farmaco, alla Regione sede della
sperimentazione»;
b) ... .
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le
parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico). - 1. A decorrere dall'anno 2008
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali
collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita',
inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
(omissis);
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del gia'
citato decreto-legge n. 347 del 2001:
«Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.».
- Per il riferimento del comma 67 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati):
«2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.
La predetta somma integrativa e' cumulabile con
l'indennita' integrativa speciale o altra analoga
indennita' collegata alla variazione del costo della vita.
Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel
caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno
una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per
cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del
primo periodo del presente comma, con esclusione di
interessi legali e rivalutazione monetaria.».



 
Art. 12
Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, )) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ))
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. (( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011». ))
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3 )) dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento (( ovvero la presa d'atto )) della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa. (( All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335.
12. (( (soppresso). ))
(( 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:
a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita' triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto"»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1o luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 22-ter del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con
modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento). - 1. In attuazione della sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto"»;
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'
anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano
sono adeguati all'incremento della speranza di vita
accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In
sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta'
pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non
puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario.
3.Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno
2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di
euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015,
542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda
di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129
del 1997, nonche' quelle del personale appartenente ai
ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano
situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e
fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di
cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
e' accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria»:
«6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma
e al comma 7».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 2006, n. 42 recante «Disposizioni in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Pagamento dei trattamenti). - 1. L'onere dei
trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in
relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole
gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti
interessati apposite convenzioni.
3. Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste
per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di
pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In
caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso
al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2011».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni e
integrazioni recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 7 della
gia' citata legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni e integrazioni:
«6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio».
- Si riporta il testo dell'art. 2120 del codice civile:
«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo
2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per
la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di
priorita' per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione».
- Si riporta la Tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, recante «Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»:
Tabella B


Parte di provvedimento in formato grafico


- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 e del
comma 6 dell'art. 3 della gia' citata legge 8 agosto 1995,
n. 335:
«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19,
previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6,
compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la
predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini
per il conseguimento dell'indennita'»
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della
gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335:
«11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale»:
«15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6».
- Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2
della gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335:
«22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 , requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici,
nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente
legge i trattamenti pensionistici del personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quando previsto
dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'articolo 15, comma 5, della presente legge».
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se
l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a
1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 recante «Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
gia' citata legge 8 agosto 1995, n. 335:
«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 e il
testo dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali»:
«1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data
facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica
pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate
forme previdenziali mediante la iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione
in quest'ultima delle corrispondenti posizioni
assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di
provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi
di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto
annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei
contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della
presente legge».
«2. In alternativa all'esercizio della facolta' di cui
all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far
valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite
dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, la
ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto
all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella
quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori
autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a
quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei
contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse
composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico
del richiedente il cinquanta per cento della somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica,
determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato, e le somme versate dalla
gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma
precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente,
puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate
mensili non superiore alla meta' delle mensilita'
corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della
pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla
pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate
indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo, il
trattamento previsto per la pensione minima erogata
dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu'
favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante «Attuazione
della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L.
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di
riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici»:
«Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La
facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335
del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . Le tabelle vigenti
sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e'
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 7 luglio 1980 n. 299, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153,
concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria
degli enti locali per l'anno 1980», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. Per i dipendenti pubblici con trattamento
pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e
degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la
ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli
ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29 si applicano, per la determinazione della riserva
matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della
legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come
successivamente adeguati in base alla normativa vigente. A
tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da
ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e'
determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando,
sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di
presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento».
- La L. 2 aprile 1958, n. 322, abrogata dalla presente
legge, recava: «Ricongiunzione delle posizioni
previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della
determinazione del trattamento di previdenza e di
quiescenza».
- La L. 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro), e' Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1962, n. 317.
- L'articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale
9 maggio 1974, n. 120, abrogato dalla presente legge,
recava:
«124 (Costituzione della posizione assicurativa)».
- Si riporta il testo dell'art.21 e dell'art. 40 della
legge 958 del 1986 come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Carabinieri ausiliari). - 1. Al termine della
ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in
servizio a domanda:
a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di
leva in ferma di leva biennale e con la possibilita' di
chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualita' di
carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma
biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di
leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati
dalla legge.
2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale
e' corrisposto, all'atto del congedo, un premio di
reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile
percepito.
3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di
commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo
carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura
del premio previsto per coloro che contraggono direttamente
il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri
effettivi e la somma gia' percepita nella posizione di
ausiliari.
4.(abrogato).
5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della
ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati
in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale
sono estese le provvidenze previste dalla L. 31 maggio
1975, n. 191 , e successive modificazioni ed integrazioni.
6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le
specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma
dei carabinieri».
«Art. 40 (Premio di congedamento). - 1. Ai graduati e
militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del
congedamento e' corrisposto un premio pari a due volte
l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi di servizio prestato.
2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio,
ai sensi del precedente articolo 32, e' corrisposto un
premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita'
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio
prestato.
3. (abrogato)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 della
gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire,
quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale»:
«1. Per il finanziamento delle attivita' e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita' di patronato
relative al conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al
comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 13 della
gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 247:
«10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva
riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e' elevata di 0,09 punti percentuali. Con
effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale
misura le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani,
commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonche' quelle
relative agli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Le aliquote contributive per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere
dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote
di finanziamento».



 
Art. 13
Casellario dell'assistenza

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo ».
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno
2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso
le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole «esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma
1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi
dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il
reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso,
dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di
impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al
reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita'
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
11.-12.-13. (Abrogati).
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine
sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo
stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,
e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal
rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento».



 
Art. 14

Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
(( 2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: « e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302 ». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ))
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la (( trasmissione della )) certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la (( trasmissione della )) certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito (( dai seguenti: ))
«557. (( Ai fini )) del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. (( Ai fini dell'applicazione del comma 557, )) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione (( coordinata )) e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. (( In caso di mancato rispetto del comma 557, )) si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno.
(( 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonche' d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ))
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
(( 14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E' altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante e' vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. ))

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono (( versate all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001, destinato )) esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari (( o di dissesto )) aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112 (( per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. ))

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, (( n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire )) l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
(( f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; ))

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilita' finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad acta, predispone un piano (( di stabilizzazione finanziaria; )) il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. (( Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. ))
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.
(( 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. ))
24-ter. (( Resta fermo )) che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (( esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. )) Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale (( e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, )) delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano (( comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 )) del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il (( 31 dicembre 2011 )) i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite. (( Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. ))
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
(( 33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia' presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30 ottobre 2010. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 296 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge:
«296. La compartecipazione di cui al comma 295 e'
attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni
2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella
1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011
le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto
ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate
ai volumi di gasolio impiegato come carburante per
autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione,
consentano di corrispondere l'importo complessivo come
nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo
stesso decreto sono individuate le modalita' di
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni.
Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le
quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del
presente comma».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione»:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi sulle modalita'
di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di
finanziamento). - 1. Al fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti
alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata
e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i
decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di
competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione nonche' delle spese
relative a materie di competenza esclusiva statale, in
relazione alle quali le regioni esercitano competenze
amministrative; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al
numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con
i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui le spese
riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate
nel rispetto dei costi standard associati ai livelli
essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da
erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalita' per cui per la spesa
per il trasporto pubblico locale, nella determinazione
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della
fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il
territorio nazionale nonche' dei costi standard;
d) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il
gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi,
di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della
compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote
specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
nelle predette condizioni il finanziamento integrale in
ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al
primo periodo sono finanziate anche con il gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo
9;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalita' per cui le aliquote
dei tributi e delle compartecipazioni destinati al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni,
valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una
sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per
cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di
cui all'articolo 9;
h) definizione delle modalita' per cui l'importo
complessivo dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo
perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a
valere sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito
derivante dall'aliquota media di equilibrio
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere
stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al
complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da
pareggiare esattamente l'importo complessivo dei
trasferimenti soppressi;
i) definizione delle modalita' per cui agli oneri
delle funzioni amministrative eventualmente trasferite
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118
della Costituzione, si provvede con adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge e secondo le modalita' di cui all'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno
seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al
relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto
dal presente articolo per le spese riconducibili al comma
1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero
1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e,
per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo
svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle
regioni dalle norme vigenti».
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane). - 1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle
funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, come individuate dalla legislazione
statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con
i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui il
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), e dei livelli essenziali delle prestazioni
eventualmente da esse implicate avviene in modo da
garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
standard ed e' assicurato dai tributi propri, da
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e
regionali, da addizionali a tali tributi, la cui
manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione
demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al
gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla
capacita' fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui
all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine
di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale
finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto
contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e
dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi
erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e
salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con
particolare riferimento alla specificita' dei piccoli
comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia determinata con i
decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori
montani e delle isole minori».
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«20. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla
provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo
pari alla differenza, se positiva, tra il saldo
programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo
non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti
dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre,
l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione».
- Si riporta il testo dei commi 15 e 16 dell'art.
77-ter del gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112:
«15. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione
o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal
comma 4 dell'articolo 76».
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio). - 1.- 2.(Abrogati).
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: "La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalita'".
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.
5. (Abrogato).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri
di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa
corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel
quinquennio precedente. In tale sede sono altresi'
definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche
agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli
articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il
numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico.
6-bis.Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione
si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle aziende medesime, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)», come modificato dalla presente legge:
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558».
- Si riporta il testo dei commi 23, 24, 25 e 26
dell'art. 77-bis del gia' citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112:
«23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000
abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati
a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e
il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del gia' citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel
rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di
competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria".
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante «Interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni», convertito, con
modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42:
«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' nominato un Commissario straordinario del
Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato
bilancio e approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla
data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco del comune
di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario
del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro.
Il Commissario straordinario del Governo procede alla
definitiva ricognizione della massa attiva e della massa
passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il
comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010,
per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo
193, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi
all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al
piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del
citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta
nel senso che la gestione commissariale del comune assume,
con bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti
posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche
qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti
siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente
alla medesima data».
- Si riporta il testo dei commi 177 e 177-bis dell'art.
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di
esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
- 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi
dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle
citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta'
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si
applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta'
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo».
- Si riporta il testo degli articoli 254 e 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 254 (Rilevazione della massa passiva). - 1.
L'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa passiva mediante la
formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano
di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180
giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,
l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni
dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante
affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa,
dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita'
dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di
liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a
presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni
con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda
in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono
inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui
all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive
estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del
comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo
ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili
dei servizi competenti per materia attestino che la
prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa
rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili
dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il
debito non e' caduto in prescrizione alla data della
dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi
provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso
negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle
domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di
cui al comma 3 decide l'organo straordinario di
liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti
al momento dell'approvazione del piano di rilevazione,
tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri
atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. (Abrogato).
7. L'organo straordinario di liquidazione e'
autorizzato a transigere vertenze giudiziali e
stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di
rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma
1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli
adempimenti di competenza, puo' essere disposta la
sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo
straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
dell'Interno, previo parere della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si
prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla
richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
della Repubblica l'adozione del provvedimento di
sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con
proprio provvedimento il trattamento economico dei
commissari sostituiti».
«Art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento). - 1. Nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo
straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato
di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da
ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi
derivanti da alienazione di beni del patrimonio
disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo
Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato,
e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari
al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una
quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per
lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per
lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a
19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e'
finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in
stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita'
residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei
contributi erariali per un importo inferiore ai limiti
massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su
richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
secondo parametri e modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi
per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del
rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la
Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero
dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed
organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione
e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto
finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
applica il limite all'assunzione dei mutui di cui
all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto
a quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonche'
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che
attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di
tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili
possono essere affidati incarichi a societa' di
intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni
ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo
straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di
beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la
contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il
mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo
204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale
puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione non
vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge della
gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al
presente comma, e devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e
dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei
servizi espressi in termini di quantita'. Le predette
convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.
2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»
sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla
locazione finanziaria».
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le procedure di scelta del contraente e
le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici
ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e
servizi, assicurando la parita' di condizioni dei
partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di
semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del gia' citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
«Art. 80 (Oneri per permessi retribuiti). - 1. Le
assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore
di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei
lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici sono a carico dell'ente presso il quale gli
stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui
all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del
datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per
le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il
rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni
dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35,
della legge 11 marzo 1988, n. 67».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta
comunale sulla pubblicita' di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le
iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicita' esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e del relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per
il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi
pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento del
canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del
canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la
preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi
pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con carattere
di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o
installati in difformita' della stessa, o per i quali non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 , ovvero se non comminabili, di
quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibera
CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere
utilizzate anche per le finalita' di cui all'articolo 78,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa
corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il CIPE provvede alla
conseguente modifica della predetta delibera, nonche', al
fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi
a carico del Fondo di cui al comma 2. In sede di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno
2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma
Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro,
anche per le finalita' previste dal presente comma,
nell'ambito delle risorse disponibili».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 76 del gia'
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione».
- Si riporta il testo dei commi 95 e 96 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)»:
«95. Gli interventi individuati dal piano di rientro
sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della gia'
citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 29 dell'art. 3
della gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire societa' aventi per oggetto attivita' di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa' da
parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
dei rispettivi livelli di competenza.
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.
29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni.».
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2-quater
del gia' citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154:
«7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito
dell'imposta comunale sugli immobili derivante da
fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni
2005 e precedenti, anche se gia' presentate, devono essere
trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza,
entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da
un'attestazione a firma del responsabile del servizio
finanziario dell'ente locale, nonche' asseverate
dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate
registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i
relativi contributi statali a tale titolo comunicati.».



 
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
(( 6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovra canoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: « , e fino alla concorrenza di esso, » sono soppresse.
6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata » sono aggiunte le seguenti: « nonche' di idonee misure di compensazione territoriale »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle societa' a composizione mista previste dal presente comma non puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguira' la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 »;
f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
« 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni ».
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.
6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente:
«289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati ». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1020 dell'art. 1 della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi ompresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma».
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 19 del
gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925 recante «Nuove norme
relative ai sovracanoni in tema di concessioni di
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice»:
«Art. 1. La misura del sovracanone annuo dovuto, ai
sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni
d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza
nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere
dal 1° gennaio 1980».
«Art. 2. Con la stessa decorrenza i sovracanoni
previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire
1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza
superiore a chilowatt 220.
Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo
diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e
ripartizione delle somme.
Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo
la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in
vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra'
automaticamente conferito nella misura fissa di cui al
primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza.
Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non
subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate
richieste dei beneficiari medesimi».
«Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici per il
sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle
finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della
presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1°
gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi
sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo
della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30
novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante "Norme
modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici", come modificato dalla presente legge:
«3. I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i
consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel
bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione
del sovracanone previsto dall'articolo stesso la fornitura
diretta di energia elettrica».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12. (Concessioni idroelettriche). - 1.
L'amministrazione competente, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua
per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e
revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non
ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice
una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza
e di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata nonche' di idonee misure di compensazione
territoriale.
1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine
per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo
agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono
prorogate di cinque anni
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento
ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto
previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse
strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura
della domanda e dei picchi di consumo.
3. (abrogato)
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere
compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli
enti locali, e con le priorita' di messa in sicurezza
idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n.
183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonche' con
i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni
che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo
corpo idrico.
5. (abrogato)
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto .
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
articolo 16.
8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari,
anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in
tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle
societa' a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della
concessione quale risultante dall'applicazione delle
proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle
predette province nelle societa' a composizione mista
previste dal presente comma non puo' comportare maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione
non sia ancora concluso il procedimento per
l'individuazione del nuovo concessionario, il
concessionario uscente proseguira' la gestione della
derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della
gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e
dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti
l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione
di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da
garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo
deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo
88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto
legislativo, da emanare in attuazione del combinato
disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi
generali e i vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
modalita' per una articolata programmazione energetica di
settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio
della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della
legge 14 novembre 1995, n. 481 .
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono
stabilite le modalita' per la fissazione dei canoni
demaniali di concessione.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ,
sono abrogati».
- La legge 24-12-2007 n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.



 
Art. 16
Dividendi delle societa' statali

1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa' partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. L'attuazione (( del presente articolo )) non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio».



 
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell'euro

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalita' di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 recante «Disposizioni
urgenti per la salvaguardia della stabilita' finanziaria
dell'area euro»:
«2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui
all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le
relative operazioni di prestito sono reperite mediante le
emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine,
destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo
delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel
limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito
dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge
finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».



 
Art. 18

Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
contributivo

1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore (( del presente decreto; ))
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.» e' abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data (( di entrata in vigore della presente disposizione, )) d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi" come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44. (Partecipazione dei comuni all'accertamento)
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche secondo le disposizioni del presente
articolo e di quello successivo.
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in
essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate,
prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai
sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano
una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei
soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all'ufficio
delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi
contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed
elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti,
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati
dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma,
comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento
della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente."
L'articolo 45 del d.P.R. n.600 del 1973, abrogato dalla
presente legge recava:
«45.Commissione per l'esame delle proposte del comune.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria», come modificato dal la
presente legge:
«Art. 1. (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale). 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS
e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai
comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti,
nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta
funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni
l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento
fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore
dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale
in relazione ai diversi tributi.
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare
dall'articolo 13del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
2-ter (abrogato)»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 31. (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a
cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
aziende speciali
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dalla
presente legge:
Art. 83. (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)
- 1- 15 omissis
16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente
cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il
triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione
la effettivita' della cessazione della residenza nel
territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del
comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche
nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
comuni e' anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle
maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a
titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18 - 28-duodecies (omissis)».



 
Art. 19
Aggiornamento del catasto

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
(( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti. ))
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. (( Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, )) la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita, (( a titolo gratuito, )) ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. (( Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, )) le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, (( e in attuazione dei principi di flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa (( presso )) la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.
(( 5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento. ))

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia (( sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; ))
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. ))
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, (( con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano (( salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresi' fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. ))
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare.
16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 64. (Agenzia del territorio) - 1. L'agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla
tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 66. (Funzioni conferite agli enti locali). - 1.
Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al
processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera
h);
b) [lettera soppressa];
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli
oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1
possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa
con i comuni componenti.
- Si riporta il testo vigente del comma 36
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria»:
«Art. 2. (...) 1-35 Omissis.
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37-181. Omissis».
- Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato nelle note al
comma 7 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente del comma 336
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2005):
«Art. 1. (...) Omissis.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di
proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita'
immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in
catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unita' immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Omissis».
- Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato nelle note al
comma 7 del presente articolo
- Il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 reca
«Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari».
- Il testo del comma 36 dell'articolo del 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006 e' riportato nelle note al
comma 7 del presente articolo.
- Il testo del comma 336 dell'articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004 e' riportato nelle note al comma 9
del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto»:
«Art. 51. (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 27
febbraio 1985, n. 52 recante «Modifiche al libro sesto del
codice civile e norme di servizio ipotecario, in
riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione
automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»
come modificato dalla presente legge:
«Art. 29. (...) - 1. Negli atti con cui si concede
l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile
deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre
dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita'
immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa
in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale. La
predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro»:
«Art. 69. (Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e'
punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 58. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di
cui al comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro
sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi
di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo
per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi,
anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.



 
Art. 20
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni
all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
(( 2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo. ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento, e'
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il
trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con
piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e,
nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 5.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il
codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25,
comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».
- Il testo dell'articolo 49 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007, come modificato dai commi 1 e
2 del presente articolo, e' riportato nelle note al comma 1
del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 58. (Violazioni del Titolo III). - 1. Fatta salva
l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta
nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento
del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute
nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi
superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e'
aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono
aumentate del cinquanta per cento.».
- Il testo degli articoli 49 e 58 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007, come modificati dalla presente
legge, sono riportati nelle note ai commi 1 e 2 del
presente articolo.



 
Art. 21
Comunicazioni telematiche
alla Agenzia delle Entrate

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. [abrogato].
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a
riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non
si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati
o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. [abrogato].
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.».



 
Art. 22
Aggiornamento dell'accertamento sintetico

1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni
d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.».



 
Art. 23
Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»

1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
 
Art. 24
Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita «sistemica»

1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta (( e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. ))
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
 
Art. 25
Contrasto di interessi

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio (( 1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo
comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di
eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e'
ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [soppressa];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. [soppresso].».



 
Art. 26
Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento

1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del (( presente decreto, )) deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette). - 1. Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.».



 
Art. 27
Adeguamento alla normativa europea in materia
di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera ebis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
«7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla
data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo'
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a
effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono stabilite le modalita' di diniego o
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le
modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
(CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.».



 
Art. 28
Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa

1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 71 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 71. (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
legislativo. In particolare esso, in conformita' con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 e dell'articolo
10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30
dicembre 1991, n. 413», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 4. (Competenza per territorio). - 1. Le
commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli uffici delle
entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero
degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di
riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se
la controversia e' proposta nei confronti di un centro di
servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate,
con competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il regolamento di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,
senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia e'
competente la commissione tributaria provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le
attribuzioni sul tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti
per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni
tributarie provinciali, che hanno sede nella loro
circoscrizione.
Art. 10. (Le parti). - 1. Sono parti nel processo
dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente,
l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione che ha emanato
l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero,
se l'ufficio e' un centro di servizio, o altre
articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su
tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito
della dotazione organica prevista a legislazione vigente e
anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi,
degli Uffici dell'Agenzia l'ufficio delle entrate del
Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni
sul rapporto controverso.».



 
Art. 29
Concentrazione della riscossione nell'accertamento

1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, (( degli )) importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi (( decorsi sessanta giorni dalla )) notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate».
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito»:
«Art. 15. (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
non definitivi). - Le imposte, i contributi ed i premi
corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma
non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono
iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili
accertati.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute
dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
definitivi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale»:
«Art 8. (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una
banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio
di riscossione competente in base all'ultimo domicilio
fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente
e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento
e la documentazione relativa alla prestazione della
garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di
cui ai commi 1 e 2.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 68 del
citato decreto legislativo n. 546 del 1992:
«Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del
processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della
commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella
sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre
1996, n. 662»:
«Art. 19. (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso di
ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui
non e' prevista riscossione frazionata, si applicano le
disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere
l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le
previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione
bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle
commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e'
proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta'
dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo'
derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la
sospensione e deve disporla se viene offerta idonea
garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la
decisione dell'organo amministrativo, la sanzione
pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo
ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva
l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello
secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta
giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
«Art. 50. (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
citato decreto del Presidente della repubblica n. 602 del
1973:
«Art. 30. (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre
1998, n. 337»:
«Art. 17. (Remunerazione del servizio). - 1.
L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata
con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a
ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a
carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono
essere rideterminate con decreto non regolamentare del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
3. [abrogato].
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5. [abrogato].
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base
di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita'
di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della
riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della
riscossione spetta un compenso per l'attivita' di
esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita'
di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto
previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
«Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente, puo'
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di settantadue rate mensili.
2. [abrogato].
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.
4-bis. [abrogato].
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
Art. 39. (Sospensione amministrativa della
riscossione). - 1. Il ricorso contro il ruolo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio
delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di
disporla in tutto o in parte fino alla data di
pubblicazione della sentenza della commissione tributaria
provinciale, con provvedimento motivato notificato al
concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo'
essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la
riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai
sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a
seguito della sentenza della commissione tributaria
provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo
formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di
sospensione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della
legge n. 400 del 1988, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa»
come modificato dalla presente legge:
«Art. 182-ter. (Transazione fiscale). - Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la
proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo e'
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
proposta di transazione e' espresso relativamente ai
tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione
.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo
182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e
domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario
puo', per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il
ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura.
2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999,
n. 205.», come sostituito dalla presente legge:
«Articolo 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
Comma 5:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 27del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27. (Accertamenti). - 1-6 omissis
7. Le misure cautelari, che, in base al processo
verbale di constatazione, al provvedimento con il quale
vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di
irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono adottate ai sensi dell' articolo 22 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado
a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il
ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni
sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'
articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.
8-21-ter omissis».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
citato Regio decreto n. 267 del 1942:
«Art. 29. (Accettazione del curatore). - Il curatore
deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione
della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la
propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla
nomina di altro curatore.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante
«Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli»:
«Art. 9. (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 319-bis delcodice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti) - La pena e'
aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o
la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di tributi.
- Il testo dell'articolo 182-ter del citato Regio
decreto n. 267 del 1942, come modificato dalla presente
legge,e' riportato nelle note del comma 2 dell'articolo 29
della presente legge.
- Il citato decreto legislativo n. 218 del 1997 reca
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 48 del
citato decreto legislativo n. 546 del 1992 :
«Art. 48. (Conciliazione giudiziale) - 1. Ciascuna
delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito
d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano i cento
milioni di lire, previa prestazione, se l'importo delle
rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il
versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di
redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto
ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta
garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo
degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento
alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno. Per le modalita' di
versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre
1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere
modificate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la
conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della
prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in
camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione
alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto e' comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa
la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura di un terzo delle
somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo
risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»:
«Art. 1. (Azione di responsabilita') - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo
debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Omissis».



 
Art. 30
Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni (( e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell' )) agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, (( con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. )) L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. (( Soppresso ))
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' (( e i termini stabiliti )) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. (( Soppresso ))
8. (( Soppresso ))
9. (( Soppresso ))
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. (( Soppresso ))
12. (( Soppresso ))
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui (( al comma )) 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, (( le somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento )) si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento (( delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. ))
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.



Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca
«Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998,
n. 337».

- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1999 e' riportato nelle note al
comma 1 dell'articolo 29 della presente legge.



 
Art. 31

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli
definitivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione (( del )) 50 per cento dell'importo (( dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. )) E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
(( 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente:
«Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalita' di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto. ))

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 1 dell'articolo 25 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997:
«Art. 20. (Decadenza e prescrizione). - 1. L'atto di
contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di
irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine
previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli
stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei
quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
«Art. 28-ter . (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
«28-ter. (Pagamento mediante compensazione volontaria
con crediti di imposta). - 1. In sede di erogazione di un
rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il
beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso
affermativo, trasmette in via telematica apposita
segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico
il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla
contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
del Direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1.
All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva
erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. A partire dall'anno 2009, su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di
cui agli articoli 77-bise 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a
far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a
tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di
fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.



 
Art. 32

Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari
chiusi

1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:
«j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all'esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all' 5 per cento (( del valore netto )) del fondo (( risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. )) L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. (( La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la societa' di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in societa' di pluralita' di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4, della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. ))

6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (( e' sostituito dai seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data. ))

8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 36 e 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52» come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
Omissis.
Art. 36 (Fondi comuni di investimento). - 1. Il fondo
comune di investimento e' gestito dalla societa' di
gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra
societa' di gestione del risparmio. Quest'ultima puo'
gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi
istituiti da altre societa'.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento
e' affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La
Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri
generali di redazione del regolamento del fondo e il suo
contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
dall'articolo 39.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la
societa' promotrice, il gestore e la banca depositaria
agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei
partecipanti al fondo.
5. La societa' promotrice e il gestore assumono
solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le
responsabilita' del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun
comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per
suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della
societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della
stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto
sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di
gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di
investimento.
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono
rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a
scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo' stabilire
in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle
quote.
Art. 37. (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3. Nel
caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera
c), numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1,
l'articolo 46, commi 2 e 3.»
- Il testo dell'articolo 37 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note al comma
1 del presente articolo.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note
al comma 1 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della L. 6 febbraio 1996, n. 52».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare» come modificato dal
successivo comma 7 del presente articolo:
«Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta
del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante.
In mancanza della documentazione il costo e' documentato
con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non
e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle
medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempre che' istituiti in Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di
cui al presente comma, deve essere integrata dal
cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero
anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
anche nel registro di cui all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o
di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica
alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la
totalita' dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del
numero 8-ter) dell'articolo 10;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base
alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio
2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 395 della
Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto n. 2006/112/CE:
«Art. 395. - 1. Il Consiglio, deliberando
all'unanimita' su proposta della Commissione, puo'
autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali
di deroga alla presente direttiva, allo scopo di
semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali.
Le misure aventi lo scopo di semplificare la
riscossione dell'imposta non devono influire, se non in
misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di
cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione
fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione
ritiene di non essere in possesso di tutti i dati
necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro
due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di
quali dati supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che
ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato
membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda,
nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio
dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la
Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata
o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte
sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere
completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento
della domanda da parte della Commissione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) [abrogata];
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g) soppressa;
h) [abrogata];
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari ; le cessioni di
pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della
panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele,
uova, materie grasse, formaggio o frutta ; le cessioni di
latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo vigente della Tariffa, parte I,
articolo 4, allegata al Decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante «Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro»:
«Art. 4.


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale»:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le
volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari,
di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di
fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in
dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di
fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda
registrati entro un anno dall'apertura della successione,
nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della Tariffa
allegata al citato decreto legislativo n. 347 del 1990.
«Art. 4.


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del citato
decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 19-bis (Percentuale di detrazione). - 1. La
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5,
e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle
operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore
a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di
cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo
comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo
comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e,
quando non formano oggetto dell'attivita' propria del
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai
numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando
la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi
utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
operazioni.»
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge n.
351 del 2001, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note del comma 5-bis del presente articolo.
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge n.
351 del 2001, come modificato dal comma 7 del presente
articolo, e' riportato nelle note del comma 5-bis del
presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 82. - 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5
e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di
altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al
periodo precedente partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La societa' o ente controllante
opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi
netti dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986,
come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta
gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96
per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo
periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro
ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per il medesimo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite
dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono
sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi
successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva
sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento
della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle
variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111,
comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote
costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e
con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento
per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e
con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento
per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per
cento per gli anni successivi.
11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono
sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi
successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle
svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun
esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli
esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si
sono formate.
13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 11 e 12.
13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008».
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad
eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili esenti ai
sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole
«27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le
seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili esenti ai
sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai
canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per i contratti di
locazione in corso alla medesima data e per quelli
stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma
264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del
2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
[17. soppresso]
[18. soppresso]
[18-bis. soppresso]
[19. soppresso]
[20. soppresso]
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una
ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di
partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare
la ritenuta prevista dal comma 1 dell' articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come
modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata
sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento,
fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore
risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai
sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o
acquisto.
22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter,
e' inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'.».
23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in
relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell' articolo 27 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti
dall'esercizio di piani di stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile
contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del
comma 4 dell' articolo 27 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo,
opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui
all'articolo 2512 del codice civile che presentano in
bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci
superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia
superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo
dell'utile d'esercizio, cosi' come risultante alla data di
approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per
cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per
i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29
e 30, del presente decreto, secondo le modalita' e i
termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in
relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi
all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle societa'
cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
della definizione di piccole e micro imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del
20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili
netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del comma 28.



 
Art. 33
Stock options ed emolumenti variabili

1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
 
Art. 34
Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per
l'apertura di rapporti con operatori finanziari

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve
essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi
delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo
comma del presente articolo, degli atti da registrare in
termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti
destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto,
esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli
elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il
Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto,
di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti
o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o
escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti
giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale
nelle richieste di registrazione degli atti pubblici
formati e delle scritture private autenticate prima del 1°
gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione prima di tale data, nonche'
nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro
automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico
registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli
azionari, relativamente alla societa' emittente, ai
soggetti da cui provengono se diversi dalla societa'
emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo,
nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e'
richiesta nel modello di comunicazione approvato con
decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle
comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni
effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme
concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla
fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da
cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o
indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e'
prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati
nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e'
limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la
ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste
di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
e relative certificazioni degli uffici finanziari,
limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle
dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati e negli elenchi non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e'
cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le
somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo
precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di
conto corrente postale per i versamenti diretti alle
esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui
redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i
versamenti; bollettini di conto corrente postale per il
pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo,
relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di
delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente
ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli
uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati;
domande e note di voltura catastale, relativamente ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura
relative ad atti pubblici formati ed a scritture private
autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
e relativi allegati, da presentare agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti
da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati.
Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare
alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei
contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978;
distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti
delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e
alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti
tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di
successione, relativamente al dante causa ed agli aventi
causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto
anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali
da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, relativamente ai soggetti interessati; note di
trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di
quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note
relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima
infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in
medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche,
idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o
licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze
di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
domande per licenze di pubblico esercizio; domande per
licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle
investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni
per conto di privati; domande per licenze di esercizio di
rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli
preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche;
domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed
utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze,
autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
di merci, per servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per
concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non
statali; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per
altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto
entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo
sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e
cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le
concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla
precedente lettera e), relativamente ai soggetti
beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di
domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa
emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti
pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle
concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di
impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza,
relativamente al beneficiario della spesa e diverse da
quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle
lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei
commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di
quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
contraenti; contratti di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e
satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente
agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in
giudizio, con la modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti
di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o
a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la
chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo
4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione
del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il
domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o
negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui
non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati
nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
richiedere l'attribuzione di un codice numerico
all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo
accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del
numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4
deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera
c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli
possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute
ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione
finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli
organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in
conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro
per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte
nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere
indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima della sua entrata in vigore.».



 
Art. 35

Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che
aderiscono al consolidato nazionale

1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.».
2. (( Nel titolo I, capo II, )) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 9 (( e' aggiunto )) il seguente:
«Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
«Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al
reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto
e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo
presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma
dell'articolo 39, anche le disposizioni del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del
reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini
dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa'
stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci
o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma
del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si
tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di
societa' o associazioni equiparate.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
«Art. 9 (Perfezionamento della definizione). - La
definizione si perfeziona con il versamento di cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della
prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti
dall'articolo 8, comma 2.».
- L'articolo 40-bis del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e' stato introdotto dal
comma 1 del presente articolo 35.
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».



 
Art. 36
Disposizioni antifrode

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte societa' fiduciarie, (( trust, )) societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.»;
b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.»;
c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 21 novembre 2001, n. 231 recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», come
modificato dalla presente legge:
«28.Obblighi rafforzati.
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva
applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela in presenza di un rischio piu' elevato di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei
casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli
enti e le persone soggetti al presente decreto adottano
misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito
indicate:
a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedere una
certificazione di conferma di un ente creditizio o
finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo
all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica
della clientela si considerano comunque assolti, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in
relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni
esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa
continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o
attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di
valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
imputate al soggetto titolare del rapporto al quale
ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da
scritture private autenticate o da certificati qualificati
utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
devono:
a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente
informazioni sufficienti per comprendere pienamente la
natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza
cui e' soggetto;
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di
contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di
corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente
abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia
costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica
della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario finanziario controparte i dati del
cliente titolare effettivo ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi o le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro Stato
comunitario o in un uno Stato extracomunitario, gli enti e
le persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire
l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o
mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con
una banca di comodo.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a
prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne
l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai
gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e
dall'OCSE, nonche' delle informazioni risultanti dai
rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista
di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente
decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione
della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b)
c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto
continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo
o alla prestazione professionale gia' in essere di cui
siano direttamente o indirettamente parte societa'
fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate
attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure
si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita'
giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi
sopra individuati di cui non e' possibile identificare il
titolare effettivo e verificarne l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono
stabilite le modalita' applicative ed il termine degli
adempimenti di cui al comma 7-ter».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 del gia'
citato decreto legislativo 21 novembre 2001, n. 231, come
modificato dalla presente legge:
«1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11,
12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi a disposizione dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un
elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato
a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il
prelievo o il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. E' un
elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato
a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il
prelievo o il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 57 del
gia' citato decreto legislativo 21 novembre 2001, n. 231,
come modificato dalla presente legge:
«57.Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II,
Capi II e III.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto del provvedimento di sospensione di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis. La violazione della prescrizione di cui
all'articolo 28, comma 6, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
1-ter. Alla violazione della disposizione di cui
all'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro
50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a
50.000 euro si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo
dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione
non sia determinato o determinabile si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico
di cui all'articolo 37 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla
sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione
della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione
per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di
cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle
modalita' di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa
segnalazione di operazioni sospette e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la
pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei
confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.



 
Art. 37
Disposizioni antiriciclaggio

1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosi' detti (( black list )) di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie (( nonche' )) alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parita' e reciprocita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti (( non black list )) nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.



Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
100, S.O.



 
Art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA».
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. (( Soppresso ))
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa.
(( 13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.
13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica».
13-septies. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
«Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449»:
«Art. 4.(Dichiarazione sostitutiva unica) - 1. Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
validita' annuale, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche'
l'ente si avvalga della facolta' riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino
di presentare, entro il periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione,
qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di
tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la
prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali
soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate le relative informazioni.
3. E' comunque consentita la presentazione all'Agenzia
delle entrate, in via telematica, della dichiarazione
sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto
richiedente la prestazione agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della
situazione economica equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo
dell'anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la
prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto
richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di
appositi controlli automatici, individua altresi'
l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi
rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto
Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi dei
commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate,
mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno
trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonche' in ogni
caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle
entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di
assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche
ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della
situazione economica equivalente, nonche' il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari
per il calcolo. Analoga attestazione e' rilasciata
direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al
comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali
omissioni e difformita' di cui al comma 5. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo'
essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente il nucleo familiare per l'accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al
comma 5, il soggetto richiedente la prestazione puo'
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica,
ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata
recante le omissioni o le difformita' rilevate dall'Agenzia
delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto
degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati
indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti
i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla
determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli
operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5,
effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite
richieste di informazioni ai suddetti operatori,
avvalendosi delle relative procedure automatizzate di
colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di
accertamento della Guardia di finanza, una quota delle
verifiche e' riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti
emergono divergenze nella consistenza del patrimonio
mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine
di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli
previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le componenti
autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4,
lettera b), e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo, nonche' stabilite specifiche
attivita' di sperimentazione da condurre in sede di prima
applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e
l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalita' per lo scambio delle informazioni
necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.»:
«Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali.). -
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
citato nelle note al comma 1 del presente articolo.
- L'articolo 4 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e' riportato nelle note al comma 1 del
presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 60, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 60.(Notificazioni.) - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge
nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e- bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla letterae-
bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e'
eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 26.(Notificazione della cartella di pagamento.) -
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle
forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal
fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili,
anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura
civile.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si
effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso
nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed
ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del
contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto; per la notificazione della cartella di pagamento
ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2704 del
codice civile:
«Art. 2704. (Data della scrittura privata nei confronti
dei terzi.). - La data della scrittura privata della quale
non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno
di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona
determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il
giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere
qualsiasi mezzo di prova.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante
«Semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti
connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3,
comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n.
662», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter. (Procedure di controllo sulle
autoliquidazioni.). - 1. Gli uffici controllano la
regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle
imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili
dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano,
anche per via telematica, entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione del modello unico informatico,
apposito avviso di liquidazione per l'integrazione
dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte
dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della
suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti
gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo
giorno utile per la richiesta della registrazione e si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o
colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici
segnalano le irregolarita' agli organi di controllo
competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di
tutte le somme versate in eccesso in sede di
autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data
posteriore, con conseguente esclusione della possibilita'
di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art.1. (Finalita' ed ambito di applicazione.) (Art. 1
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 80 del 1998) - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
- Si riporta il testo vigente del comma 5,
dell'articolo 1, della citata legge n. 311 del 2004:
«Art. 1 (1-4 omissis). - 5. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti
in sede di Unione europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.
(omissis)»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 49, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi»:
«Art. 49.(Redditi di lavoro dipendente.) - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Il testo dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato nelle note
al comma 7 del presente articolo.
- Si riporta il testo del comma 24, dell'articolo 3,
del citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3.(Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione.) (1- 23 omissis) - 24. Fino al momento
dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio
capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del
comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende
concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo
d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di
concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle
di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
(25- 42-sexies.Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art.74. (Stato ed enti pubblici.) - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane,
le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, del
citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410:
«Art. 8. (Regime tributario del fondo ai fini IVA.). -
1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei
fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore
aggiunto e' determinata e liquidata separatamente
dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun
fondo. Al versamento dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi,
nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo
decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le
spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei
mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal
medesimo articolo.
1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi
disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,
costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente
locati al momento dell'apporto, si considerano compresi,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le
operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a),
numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della
tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la
societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo
25, comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a
terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,
sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei
crediti.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
citato decreto legislativo n. 46 del 1999.
«Art. 25.(Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali.) - 1. I
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine
fissato per il versamento; in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza, da parte
dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame
giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. [abrogato]»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante
«Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori»:
«Art. 4.(Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'.) - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine
del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero
ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano
al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di
controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.»
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 111. (Imprese di assicurazioni.). - 1. Nella
determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il
reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di
legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento.
2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i
maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni,
alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime
previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito
qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di
assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti
utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89
concorre a formare il reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote
costanti nei diciotto esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri.
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono
sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei
titoli e degli strumenti finanziari e' attuata
separatamente per ciascuno di essi.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei
contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti
nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i
contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le
provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono
deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.»
- L'articolo 111 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato nelle note
al comma 13-bis del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante«Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»:
«Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie.).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- L'articolo 111 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato nelle note
al comma 13-bis del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis. (Capitale sociale delle societa' di
riscossione dei tributi). - 1. Per l'iscrizione all'albo
dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di
cui all' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure
minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' nei comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni
contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino
complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1
devono adeguare alle predette misure minime il proprio
capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso,
fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti
o partecipare a gare indette a tale fine.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica
3. E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2.(Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione.) - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti
operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , se integrato
nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi,
le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia,
le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione
animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio
di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da
soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di
persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso
comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle
societa' di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui
all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 , effettuate dal soggetto
esercente l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature
effettuate da soggetti che non si avvalgono di
collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di
sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi
pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande,
accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di
deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9
febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero
dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 ;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' dagli enti
obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
dai comuni;
rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale
demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti
amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti,
escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni
altra attivita' non connessa con quella autorizzata;
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella
sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse
le attrazioni installate nei parchi permanenti da
divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta
milioni di lire.
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.
2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di
documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le
operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , sono esonerate dall'obbligo di emissione della
fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle
finanze:
a) D.M. 4 marzo 1976 : Associazione italiana della
Croce rossa;
b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle
telecomunicazioni;
c) D.M. 20 luglio 1979 : enti concessionari di
autostrade;
d) D.M. 2 dicembre 1980 : esattori comunali e
consorziali;
e) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di
fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli
esattoriali;
f) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il
servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e societa' di credito e
finanziamento;
i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture
nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine.»



 
Art. 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, (( nonche' nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche )) con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
(( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilita' speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. ))

4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
(( 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: «con una dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.
4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 dicembre 2009, n. 3837, recante «Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009.»:
«Art. 1 (Proroga del termine di scadenza della
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali.). - 1. Nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno
2009, il termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, e' prorogato al 30 giugno 2010. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti degli Istituti di credito e
assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le
modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei
versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante
rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2009, n. 3754, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»:
«Art. 2 ( Sospensione del versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali). - 1. Ai datori di lavoro ed ai
lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti
alla data dell'evento sismico nei comuni di cui
all'articolo 1 e' concessa fino al 30 novembre 2009 la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi
compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti,
nonche' di quelli con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori
delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono
autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei
trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del
mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in
favore dei soggetti residenti nei comuni di cui
all'articolo 1.
3. I trattamenti di tutela del reddito di cui
all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che
svolgono la propria prestazione nei comuni di cui
all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di
Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati,
su richiesta del datore di lavoro o, in caso di
impossibilita' di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.
4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui
all'articolo 1 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 e' prorogata per un mese con
riconoscimento della contribuzione figurativa.»
- Il testo dell'articolo 1 della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
n. 3837, e' riportato nelle note al comma 1 del presente
articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
giugno 2009, n. 3780, recante «Attuazione del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009»:
«Art. 1 (Sospensione degli adempimenti e dei
versamenti.). - 1. Nei confronti delle persone fisiche,
anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data
del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni
individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30
novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il
domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al
comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai
commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La
sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi
degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai
sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui
al comma 1 del presente articolo devono comunque essere
versate.»
- Il testo dell'articolo 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
n. 3837, e' riportato nelle note al comma 1 del presente
articolo.
- Il testo dell'articolo 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n.
3754, e' riportato nelle note al comma 3 del presente
articolo.
- Il testo dell'articolo 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
n. 3837, e' riportato nelle note al comma 1 del presente
articolo.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2,
dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative»:
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - 1. Le attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate successivamente al 15
dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto
stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le
operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate
entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le
operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate
dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
(omissis)»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.»:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato). - 1. E' istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati
dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2
per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per
anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto
allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento
dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente
articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo .
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 30 aprile 2010
7. All' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all' articolo 16, comma
3.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3877 del 12 maggio 2010, recante «Ulteriori interventi
urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009»:
«Art. 11. - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma
2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, e la
provincia dell'Aquila, sono autorizzati a ripianare il
disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto
previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno
2013 ed entro il biennio successivo.
2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non
hanno rispettato il patto di stabilita' interno 2009, non
si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma
10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10. (Agevolazioni per lo sviluppo economico e
sociale). - 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' essere stabilita l'istituzione,
nell'ambito del fondo di garanzia di cui all' articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione
destinata alla concessione gratuita di garanzie su
finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie
imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche
e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo le
seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per
cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento
dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato
garanzie in misura non superiore all'80 per cento
dell'ammontare di ciascun finanziamento.
1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e sentita la regione Abruzzo, provvede
all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei
territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli
di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche
urbane ai sensi dell' articolo 1, commi da 340a 343, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e
degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e
produttivo, in deroga al requisito demografico ivi
previsto. Alle aree, cosi' individuate, si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 340a 343,
della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai fini di cui al
presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito
dai commi 341e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge
n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6
aprile 2009 e l'espressione «a decorrere dall'anno 2008» di
cui alla lettera c) del citato comma 341si intende
sostituita dall'espressione «a decorrere dall'anno 2009».
Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate
ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza
degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, e'
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una
dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto
massimo di spesa.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa autorizzazione comunitaria, puo' essere
stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni
di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di
incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non
concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli
anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di
impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in
parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito
di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per
l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e
macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che
l'imposta non e' dovuta sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi connesse alle esigenze della
ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti
traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o
porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonche' altre agevolazioni ai fini
delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla
ricostruzione.
1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le
modalita' per l'applicazione delle disposizioni previste
dal comma 1-ter, nonche' delle disposizioni previste dall'
articolo 1, commi da 366a 372, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'
articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6
aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella
ricostruzione nei predetti territori.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva
compatibilita' comunitaria delle disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e
agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 5 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni
altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di
costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte
e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul
valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti
del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui
al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, puo' essere destinata al finanziamento di accordi di
programma gia' sottoscritti per l'attuazione degli
interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese,
nei settori dei componenti e prodotti hardware e software
per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della
chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile,
nonche' ai contratti di programma che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultano gia' presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di
cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1
sono disciplinate le modalita' per la destinazione alla
regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del
Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di
sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo
colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima
regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei
centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e
delle madri in situazioni di difficolta', ivi comprese
quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, e'
autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno
2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro
di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei
relativi interventi, volti a privilegiare le misure di
maggiore necessita', le risorse finanziarie di pertinenza
del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di
attivita' correlate principalmente alle celebrazioni della
festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di
euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi
realizzati, e' trasferito ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
essere destinato al finanziamento di appositi interventi a
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile
2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di
intesa con il Commissario delegato di cui all' articolo 2.»
- Il testo dell'articolo 10, del citato decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, e' riportato nelle note al comma
4-bis del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39:
«Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie) - 1. Al
fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna
agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni
gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni
e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il
periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del
citato articolo 18.
1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma
1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola
cassa, del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro per
l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per
l'anno 2012.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per la
promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e
successivamente integrate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile per
essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle
famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le
abitazioni ubicate nei comuni di cui all' articolo 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1
sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale
interruzione dei programmi di investimento di cui al
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del
presente comma non esclude il completamento di quelli in
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti
dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate.
4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta
all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da
futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e
alla solidarieta'.
5. Il fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di euro per
l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al
fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, e' autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27
milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per
l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30
milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente
decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per
l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma e' ridotto
di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della
regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della
provincia nelle materie di sua competenza, piani di
ricostruzione del centro storico delle citta', come
determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'
articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell' articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno
destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle gia'
stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla
realizzazione degli interventi di cui al presente decreto,
dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si
avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE.
Sull'andamento degli interventi, il presidente della
regione predispone una relazione semestrale al Presidente
del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' previste e in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.) - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante «Misure urgenti
per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario.). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2,
comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo
ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo
n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data
del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo, considerando specificamente,
anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa
in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il
programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo,
fino al 30 giugno 2010.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario
straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata,
tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato
come risultante da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto
all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione di cui al presente decreto e lo stato
economico e finanziario di tali imprese non comportano, per
un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle
procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle
eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze,
concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la
conduzione delle relative attivita' svolte alla data di
sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal
presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di
aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli
sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.»



 
Art. 40
Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno

1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.



Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»



 
(( Art. 40 bis
Quote latte

1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1o gennaio 2008, il
pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi
Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma
della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2003, n. 75.
Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
11 febbraio 2009, n. 34.



 
Art. 41
Regime fiscale di attrazione europea

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita' economiche, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, (( per un periodo di tre anni, )) si puo' applicare, in alternativa alla normativa tributaria (( statale )) italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(( 1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato. ))
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»:
«Art. 8. (Ruling internazionale.) - 1. Le imprese con
attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di
ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli
interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i due periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria,
l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate,
secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.»



 
Art. 42
Reti di imprese

1. (( Soppresso ))
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi (( dei commi successivi )) competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ))




Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 17, della legge n. 400 del
1988, e' riportato nelle note all'articolo 29 della
presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante«Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al
comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario
imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme
dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione
delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese
appartenenti al distretto e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti
locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati
dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;d) la durata del contratto, le modalita' di adesione
di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative
di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo».
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.»
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, e' riportato nelle note dei commi
2-bis e 2-ter del presente articolo.
- Il titolo IV del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca «Accertamento e
controlli».
- Il testo vigente dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato nelle
note al comma 4-ter dell'articolo 39.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea:
«Articolo 108. - 1. La Commissione procede con gli
Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti
di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.»



 
Art. 43
Zone a burocrazia zero

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, )) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, )) le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica; ))
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 118 della
Costituzione:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.»
- La legge n. 241 del 1990 reca «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.»
- La Delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, reca
«Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e
ripartizione delle risorse»
- Si riporta il testo vigente del comma 340,
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296:
«Art. 1 (1-339 omissis). - 340. Al fine di contrastare
i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e
favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle
citta' caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono
istituite, con le modalita' di cui al comma 342, zone
franche urbane con un numero di abitanti non superiore a
30.000. Per le finalita' di cui al periodo precedente, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai
sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente
costituisce tetto massimo di spesa.
(omissis)»



 
Art. 44

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
(( 3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 2
agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
universitari), come modificato dalla presente legge.
4. 1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2
e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite
prove di cultura generale, sulla base dei programmi della
scuola secondaria superiore, e di accertamento della
predisposizione per le discipline oggetto dei corsi
medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno
sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo
altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici
giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per
i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica determina con proprio decreto modalita' e
contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e
titoli universitari, da istituire con le procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a
quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma
1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai
decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge
n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre
fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori
rispetto a quanto previsto dalla presente legge.



 
(( Art. 45

Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92

1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'universita'. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 e' inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati verdi in eccesso». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 30 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia»:
«20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo
economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata
delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del
medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla
risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti
devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei
casi in cui non si risolvano le convenzioni».



 
Art. 46
Rifinanziamento del fondo infrastrutture

1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono (( scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei )) lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e' responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorita' al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.



Riferimenti normativi
Il decreto 5 dicembre 2003 recante «Attuazione del D.L.
30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288, S.O.
La legge 21 dicembre 2001 n. 443 recante «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» e' pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2001, n. 299, S.O.



 
Art. 47
Concessioni autostradali

(( 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. - La societa' ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonche' la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, ))
entro il (( 31 dicembre )) 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara (( e del relativo capitolato o disciplinare, )) ivi compreso il valore della concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima di proventi (( annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, )) che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (( nonche' l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. )) Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura».
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al primo periodo, le parole: «la societa' Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero».
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona».
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
d) al terzo periodo le parole: «dalla societa' Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma».
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «all'esterno del territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee», convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8-duodecies. Modifiche all'articolo 2, comma 82,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419.
1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero
delle successive revisioni periodiche della convenzione,»
sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti
aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a
condizione che i suddetti schemi recepiscano le
prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla
finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione
gia' approvati (22) . Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima. Ogni
successiva modificazione ovvero integrazione delle
convenzioni e' approvata secondo le disposizioni di cui ai
commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2-bis. La societa' ANAS S.p.A., salva la preventiva
verifica da parte del Governo presso la Commissione europea
di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma
che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello
Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
nonche' la realizzazione da parte del concessionario di
opere infrastrutturali complementari sul territorio di
riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro
il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara e del
relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore
della concessione, le relative modalita' di pagamento e la
quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a
quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che
il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo
di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nonche' l'indicazione delle opere
infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti
in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il
ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli
obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve
prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a
partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza
del valore di concessione, che viene versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore
di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni
caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la
realizzazione dell'infrastruttura».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 55 della
gia' citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dalla presente legge:
«13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona. Tale
accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono
effettuati in esenzione di imposta. L'utilizzo delle
disponibilita' del fondo avverra' in base a un piano di
investimento da presentare dalla societa' titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del
Brennero entro il 31 dicembre 2011, da approvare, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30
giugno 2012 e previa intesa con le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le
disponibilita' su tale fondo sono investite in titoli di
Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese
di progettazione. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone
di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai
proventi del 1997».
- Si riporta il testo del comma 202 dell'art. 2 della
gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»:
«202. All' articolo 8-duodecies del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a
condizione che i suddetti schemi recepiscano le
prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla
finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione
gia' approvati»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione
per le quali la scadenza della concessione e' prevista
entro il 31 dicembre 2014, la societa' ANAS Spa, entro il
31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per
l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere
delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma».
- Si riporta il testo dei commi 82 e seguenti dell'art.
2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286:
«82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le
clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle
conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano
inserite in una convenzione unica, avente valore
ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi «.
«83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita' generata
in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di
attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti
per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei
dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto
riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio».
«84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma
82, concordati tra le parti e redatti conformemente a
quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate».
«85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil».
«86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
da parte dei concessionari, definendo in particolare i
livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di
proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
«87. [Nel caso in cui il concessionario, in occasione
dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della
revisione della convenzione di cui al comma 82, non
convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi
quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS
S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle
attivita' del concessionario per il tempo necessario a
consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilita'
presso il concessionario subentrante per il personale del
concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno
un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle
eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato]
«.
«88. [Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non
accettare la proposta alternativa che il concessionario
formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della
proposta di convenzione, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo]».
«89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro
il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza
delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31
ottobre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica
della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette
la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i
quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati».
«90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 17 del
gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
«34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 2 della
gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della
necessita' di investimenti infrastrutturali relativi
all'esercizio delle attivita' aeronautiche, ferma restando
la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
2007, nelle more della stipula dei contratti di programma
di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'
articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2010, e antecedentemente al solo primo periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti
aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli
all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione
europeacon riguardo anche ai sistemi aeroportuali
unitariamente considerati, nel limite massimo di 3 euro per
passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in
autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali
urgenti relativi all'esercizio delle attivita'
aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC), da parte delle societa' concessionarie, di
un'istanza corredata di un piano di sviluppo e
ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere
ritenute urgenti e indifferibili, nonche' del relativo
cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo
di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita',
necessita', urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,
nonche' conseguente proposta da parte dell'ENAC della
misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura
effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in
funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli
interventi validati dall'ENAC relativi al periodo
regolatorio;
2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo
aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico
pubblicato dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti
all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle societa'
concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte
dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da
parte delle societa' concessionarie e sulla base di stati
di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate,
da parte delle societa' concessionarie, ove queste ultime,
nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla
lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria
alla stipula del contratto di programma e, entro un anno
dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di
programma».



 
Art. 48
Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«ART. 182-quater. - (disposizioni in tema di prededucibilita' dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono (( parificati ai )) prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' (( la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo (( sia omologato. ))
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' (( cio' sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.».
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: «Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale (( competente ai sensi dell'articolo 9 )) la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la (( idoneita' della proposta, se accettata, ad )) assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese (( e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. )) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (( e di acquisire titoli di prelazione se non concordati )) assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.».
(( 2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«ART. 217-bis. - (Esenzione dai reati di bancarotta). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)». ))
 
(( Art. 48-bis
Assunzione di magistrati

1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente per l'anno 2010, e' autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni di euro per l'anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», come
modificato dalla presente legge:
«1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 132».
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. [Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30].
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di
esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi cui si
applica il rito abbreviato comune a determinate materie
previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del
processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro
1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per
motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande
nuove, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il
contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso
dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita
in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25
della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale,
quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono
domande nuove.
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».



 
(( Art. 48-ter
Disposizione in materia di contenzioso tributario

1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, comma 2-bis, alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione
della riscossione). - 1. Al fine di potenziare il contrasto
all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse
dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue
per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario
in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile» sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e,
dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite
le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di
ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto
legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono
inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive
alla prima e' superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente,
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali
somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000
euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52del predetto decreto
legislativo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle
sentenze delle commissioni tributarie regionali, si
intendono applicabili alle decisioni della Commissione
tributaria centrale.
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi
tributari nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della predetta Convenzione, le controversie tributarie
pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel
primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per
le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria
dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite
con le seguenti modalita':
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle
aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente
definite con decreto assunto dal presidente del collegio o
da altro componente delegato. Il compenso in misura
variabile previsto per i componenti della Commissione
tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti
dell'estensore del provvedimento di definizione. Il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che
l'attivita' delle sezioni di cui all' articolo 1, comma
351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita
entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti
carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30
settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle
eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da
presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010,
anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di
sezione e dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
di un importo pari al 5 per cento del valore della
controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare
apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con attestazione
del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa
luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al
fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace.L'avvenuto pagamento estingue il
giudizio a seguito di attestazione degli uffici
dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'agente
della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'
articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se
l'importo complessivo del credito per cui procede e'
inferiore complessivamente ad 8.000 euro.
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle
entrate degli enti locali, le societa' che, singolarmente
ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno
esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche'
non dotata di definitivita', dall'albo di cui all'articolo
53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997ai sensi
dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11
settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda
della societa' ovvero della societa' capogruppo, alle
procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali
procedure, anche in assenza di domanda, le predette
societa' per le quali venga dichiarato dal tribunale lo
stato di insolvenza. In tali casi il commissario e'
nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta
la persistenza nei riguardi delle predette societa' delle
convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente
prima della data di cancellazione dall'albo di cui al
citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente
effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa'
disponevano anteriormente alla medesima data di
cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le
revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle
convenzioni gia' intervenute, o che interverranno nel corso
della procedura, per cause diverse dalla cancellazione
delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Su istanza
degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento
delle predette convenzioni, il commissario puo'
certificare, secondo modalita' e termini di attuazione
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed
esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, possono essere
corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione
dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
nonche' del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione
dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra
l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo, in particolare quelli
tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di
assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura,
pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione,
del numero degli enti locali per conto dei quali il
medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di
imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche'
dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza
dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale
soggetto. Gli amministratori delle societa' ammesse,
secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle
procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di
amministratore e di revisore di societa' di riscossione di
tributi per un periodo di dieci anni.
3-bis. All' articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo
esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il
diritto del debitore di dimostrare, con apposita
documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis,
l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio
totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:«1-bis. I
pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore,
effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a
ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente
creditore al concessionario della riscossione. L'ente
creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una
dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo
sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile
al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di
dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio
totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente
creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di
riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita'
di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato
la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio
totale riconosciuto al debitore».»



 
Art. 49
Disposizioni in materia di conferenza di servizi

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, (( o altre autorita' competenti )) concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
(( b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; ))
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della
Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
(( 4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
«ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attivita'» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», come modificato dalla presente
legge:

«14.Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale .
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni».
Si riporta il testo dell'art. 14-ter della gia' citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«14-ter.Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente
competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti
di assenso o consultivi comunque denominati di competenza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute , del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. [Il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza].
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
Si riporta il testo dell'art. 14-quater della gia'
citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla
presente legge:
«14-quater.Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione
del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva].
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei
successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, il
Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio
potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate.
3-bis. ........
3-ter. ........
3-quater. .......
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. [Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di
voto].
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 29 della
gia' citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dalla presente legge:
«2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano».
Per il riferimento al testo dell'articolo 117 della
Costituzione Italiana vedasi in nota precedente (Art. 14).
Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, e' approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le
misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate
al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I
piani confluiscono nel piano d'azione per la
semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis e
20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
«20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa».
«20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione».
«20-ter. 1. Il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il
perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei
gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la
configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio nazionale per determinate attivita' private e
valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle
normative regionali».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 38 del gia'
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 vedasi in nota precedente.



 
Art. 50
Censimento

1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni (( non-profit. )) A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. (( Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a). ))
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT.
Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione (( per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.



Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008,
relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
e' Pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400»:
«15.(Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si
puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa'
mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche'
mediante partecipazione al capitale degli enti e societa'
stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico
nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui
all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede
con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una
Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del gia'
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«7. (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E' fatto
obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio
dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT,
sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera
del Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in
relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e
tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura,
per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della
rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo
di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11
confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
sono destinati alla copertura degli oneri per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto».
«11. (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima
di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del gia' citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale»
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 recante «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 54 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«14. (Compiti del comune per servizi di competenza
statale). - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di
stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla
legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie».
«54. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare
il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove
non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente», come modificato dalla
presente legge:
«1. (In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della
popolazione residente). - L'iscrizione e la richiesta di
variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle
vigenti norme sanitarie.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune
la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il
proprio domicilio, in conformita' del regolamento per
l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166:
«Art. 17. (6° Censimento generale dell'agricoltura). -
1. In considerazione della necessita' e urgenza di far
fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE)
n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle
aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione
agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per
l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale
dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati
contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), la data di riferimento delle informazioni
censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
censimento, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti
od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le
modalita' di selezione di personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie, le modalita' di
diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari
agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei
censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di
esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione
censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di
stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione del censimento,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1
e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie
e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le
risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini del trasferimento all'ISTAT».
- Il Regolamento (CE) 19 novembre 2008, n. 1166/2008
relativo alle indagini sulla struttura delle aziende
agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e
che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 1 dicembre 2008, n. L 321.
- Si riporta il testo del comma 643 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«1. 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno».



 
Art. 51
Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 (( del presente articolo )) da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla (( data di )) pubblicazione (( del )) presente (( decreto )) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), (( del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera (( a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 e' assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: (( «entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010». ))



Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229»:
«Art. 14.(Competenza e attivita'). (articoli 22 e 30,
legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26
luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.
La prevenzione incendi e' affidata alla competenza
esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le
relative attivita' attraverso il Dipartimento e il Corpo
nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
di collaudo e di certificazione, comunque denominati,
attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione
incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali,
artigianali e commerciali e di impianti, prodotti,
apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e
autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a
svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le
prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso
di incendio, anche in qualita' di organismo di
certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa
nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in
ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni,
l'Unione europea o le organizzazioni internazionali,
deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari,
a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi,
fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione
amministrativa di organi dello Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento e le
relative attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di
prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche
in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita'
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti,
macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro,
in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate
in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul
territorio nazionale e principi di economicita', efficacia
ed efficienza».
«Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi). (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n.
239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Le norme tecniche
di prevenzione incendi sono adottate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in
relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate».
Si riporta il testo del comma 13 dell'art.
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b)».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, come modificato
dalla presente legge:
«3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi».



 
Art. 52
Fondazioni bancarie

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie e' attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente societa' bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.
(( 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «non superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento».
1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria».
1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), e' aggiunta la seguente: «k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461»:
«1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui
al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche
successivamente, finche' ciascuna fondazione rimarra'
titolare di partecipazioni di controllo, diretto o
indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera' al
controllo, diretto o indiretto, di dette societa'
attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi
di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni e'
attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica».
- Si riporta il testo dei commi 13, 14 e 15 dell'art.
15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o,
ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
«14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono
stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina
altresi' le modalita' applicative degli istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV
del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al
presente comma previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo».
«15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 13 destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla
differenza tra i valori registrati in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato
alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 7 del
gia' citato decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
come modificato dalla presente legge:
«3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non
superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni
immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi'
investire parte del loro patrimonio in beni che non
producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1,
qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse
storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo
svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella
delle imprese strumentali».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della Societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti
che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue
controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la societa' bancaria conferitaria.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del gia'
citato decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come
modificato dalla presente legge:
«3. L'Autorita' di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e
fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della
natura giuridica e degli scopi istituzionali delle
fondazioni, come individuati all'articolo 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali,
sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio,
commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato
all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli
scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione; decorso tale
termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora
siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
risposta da parte della fondazione interessata;
d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative
delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale
aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli
investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi
ad oggetto le partecipazioni nella Societa' bancaria
conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalita' e onorabilita', le ipotesi di
incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione
temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi,
nonche' i parametri di adeguatezza delle spese di
funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di
sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono
esercitati in conformita' e nei limiti delle disposizioni
del presente decreto;
f) puo' effettuare ispezioni presso le fondazioni e
richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
quanto previsto al comma 2;
g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma
5, relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
h) puo' disporre, anche limitatamente a determinate
tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza;
che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalita' per la
revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi
della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede
all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su
segnalazione dell'organo di controllo;
k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle
fondazioni.
k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al
Parlamento sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie
nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli
interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo
economico-sociale nei territori locali in cui operano le
medesime fondazioni».



 
(( Art. 52 - bis
Garanzia per il versamento di somme
dovute per effetto di accertamento con adesione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 3 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, puo' essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
«Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale»:
«Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una
banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio
di riscossione competente in base all'ultimo domicilio
fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento
di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente
e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento
e la documentazione relativa alla prestazione della
garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di
cui ai commi 1 e 2.».



 
Art. 53
Contratto di produttivita'

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera' alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 67 e 68
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247
recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire
l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale»:
«Art. 1. (..) - omissis
«67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al
triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
cui al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito
entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui
alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali
dovuti dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25
punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui
alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali
dovuti dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a
loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla
lettera a).
«68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con
gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche
della contrattazione di secondo livello aziendale e
territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la
partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma
dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010
e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in
ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di
finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico
incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Omissis».



 
Art. 54
EXPO

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su (( un'apposita contabilita' speciale aperta )) presso la Tesoreria dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita' di delega, avendo in ogni caso presente la finalita' di un contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 16-quinquiesdecies
dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
«16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo
svolgimento di tutte le attivita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonche'
di tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini
della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e' autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a
titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino
a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per il 2009 dall' articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia'
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la
realizzazione dell'EXPO Milano 2015» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277.



 
(( Art. 54 bis
Interventi a sostegno del settore
della pesca marittima

1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attivita' di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed e' erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
recante«Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini»:
«Art. 4-ter (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore
della pesca). - 1. In dipendenza della situazione di crisi
riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei
rialzi dei costi energetici e di produzione, e' concesso,
per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca
per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata
di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma
1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca
una compensazione che non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai
parametri stabiliti nel programma operativo, approvato
dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del
Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, e' autorizzata
l'erogazione di una indennita' giornaliera, determinata
secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a
ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo
contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed
assistenziali. Le misure di cui al presente comma,
conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con
le modalita' di cui al comma 5, fino alla concorrenza della
somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in
35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a
25 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni
finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere
sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all' articolo 13 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
che non vengono trasferite per le finalita' di cui
all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai
fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima
legge n. 468 del 1978.
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza
della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti per ciascuno degli
anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di
ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse
dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo -
del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
5. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo,
l'entita' del premio, le relative erogazioni e la
definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze
biologiche nonche' le misure di gestione e controllo,
tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per
la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia
costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva
centrale della pesca marittima, nonche' le competenti
Commissioni parlamentari.
6. Le modalita' di attuazione della misura di cui al
comma 4, ivi compreso il regime di alternativita' rispetto
alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalita' di
erogazione del premio sono definiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentita la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima .
7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il
settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni
per il comparto della pesca» e le parole: «460 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20
maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo
2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti
per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre
2008 ed al 30 settembre 2008.
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di
riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire'
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'
sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta la Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)»:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
(( Art. 54 ter
Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizione finanziaria). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
1-bis. I servizi di linea di competenza statale non
possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come
previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte
del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione
od altra forma di contribuzione pubblica».




 
Art. 55
Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
(( 2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:
«a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%»;
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;
c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2».
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresi' della elevata professionalita' richiesta per l'espletamento di tale attivita', all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative». ))

3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (( a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. )) E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010 (( nonche' di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarieta' internazionale tra le giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonche' la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o piu' reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita'. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori e' rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non puo' essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventu', sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacita' tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinita', entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento e' demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte dalla cauzione trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia. ))

6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (( tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.748,4 )) milioni di euro per l'anno 2011, di (( 224,3 )) milioni di euro per l'anno 2012, (( di 44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 )) mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti, dall'articolo 9, comma (( 31, )) dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, e dall'articolo 55, (( commi da 1 a 6, )) pari complessivamente a (( 1.004,5 )) milioni di euro per l'anno 2010, a (( 4.549,5 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.476,8 )) milioni di euro per l'anno 2012, a (( 670,2 )) milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, (( commi )) 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e dall'articolo 47, pari a (( 908,00 )) milioni di euro per l'anno 2010, a (( 4.549,50 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.399,80 )) milioni di euro per l'anno 2012, a (( 593,20 )) milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno 2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al (( medesimo Ministero.
7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con
riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies;
d) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 39-octies del gia'
citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dalla presente legge:
«39-octies(Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono
stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di
base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi
per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta
sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta
e' fissata nella misura del centonove per cento
dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al
comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun
trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre
precedente.
3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa
aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale
importo costituisce l'importo di base.
4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce,
nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta
per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico
inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.
5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al
pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della
classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento
della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta
sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
b) un importo risultante dall'applicazione di una
aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di
base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico
fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta.
6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2,
lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una
lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e
i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una
lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i
diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.
7. L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere
inferiore a 64 euro per 1000 sigarette».
- Il decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante
«Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010, n. 145.
- Si riporta il testo del comma 485 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«485. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota
di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore
gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno
2005, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, recante «Organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio», come
modificato dalla presente legge:
«6.Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di
vendita.
Non puo' gestire un magazzino chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato
all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati
membri delle Comunita' europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non
ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della
Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non
inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di
circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di
minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralita'
pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica
Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se
previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la
pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione
ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che,
in entrambi i casi, il condannato non goda della
sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena
inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla
gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento
per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore,
coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita,
ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con
l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi
dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio
dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio
all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati
sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di
categoria maggiormente rappresentative».
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24
del gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
«74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010».
«75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1.1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni».
- Si riporta il testo dei commi 616 e 617 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«2.616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative».
«2.617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei
fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del
50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento delle
entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti
riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due
esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno
un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
di euro».
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 60 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo con una dotazione pari a 3
milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso».
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, vedasi in note
all'articolo 14.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 21 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili».



 
Art. 56
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(articolo 7, comma 20)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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