Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 luglio 2010 |
Obiettivi programmatici relativi al patto di stabilita' interno per il periodo 2010-2012 delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis del citato decreto-legge n. 112/2008; Visto l'art. 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, nella legge n. 133/2008, in cui e' previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008 - all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-bis e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalita' - per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto il comma 5, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; Visto il comma 3, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007; Visto il comma 7-bis, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente e i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato; Visto il comma 4-novies, dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis, dell'art. 77-bis; Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8, dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette societa', qualora quotate sui mercati regolamentati, nonche' le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; Visto il comma 10, dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioe', in vigenza del comma 8, dell'art. 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilita' interno 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8; Visto il comma 4-quinquies, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010, che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10, dell'art. 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011; Visto il comma 9-bis, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lettera b), del decreto-legge n. 2/2010, che, a partire dal 2009, prevede per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate sui mercati regolamentati operanti nei settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lettera b), del citato art. 77-bis) ed hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lettera b), si applicano non piu' al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5, dell'art. 77-bis e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi; Visto il comma 6, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, stabilisce per gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, che lo stesso saldo deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' interno per l'anno 2007; Visto il comma 7, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 puo' essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quater, all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che esclude sia dal saldo finanziario 2007, assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, che dal saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quinquies, all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008 che ha introdotto la facolta', per le regioni, di «adattare» le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (art. 77-bis), sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilita' interno per gli enti locali; Visto il comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che, ai fini dell'applicazione del comma 11, dell'art. 77-ter, stabilisce che ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli anni 2009-2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali; Ritenuto opportuno che, in assenza di specifiche disposizioni legislative e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria per il bilancio pluriennale 2010-2012, l'obiettivo programmatico per l'anno 2012 possa essere determinato nella stessa misura dell'obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011; Visto il comma 17, dell'art. 77-bis dello stesso decreto-legge n. 112/2008 che prevede per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno a partire, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dei conti consuntivi, rispettivamente degli esercizi 2008 e 2009; Considerato che nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010;
Decreta: Articolo unico
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2010/2012 di cui al comma 14, dell'art. 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' ed i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli enti locali che, ai sensi del comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008 e del comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalita' di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione. 4. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, inadempienti al patto di stabilita' interno. 5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2010, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2010
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
| Allegato A Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema 1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO 1.1 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA 1.2 DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO 1.3 ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE 1.4 ADOZIONE DELLA BASE QUINQUIENNALE 1.5 RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA 1.6 RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI - REGIONALIZZAZIONE 1.7 TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI 2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012 2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO 2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO 3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2010,2011 E 2012 3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO 3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO 4. ENTI COMMISSARIATI 5. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE 6. Nuovi COMUNI ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEI 5.000 ABITANTI 7. ELENCO PROSPETTI ALLEGATI 1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO. Il saldo finanziario, come per lo scorso armo, e' definito dalla differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed e' espresso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in termini di "competenza mista" ossia pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'articolo 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli registrati nei conti consuntivi. Pertanto, ai fini della determinazione del saldo obiettivo mediante l'apposita procedura web, si e' ritenuto opportuno aggiornare automaticamente i prospetti informatici A/10/P e A/10/C con i dati 2007 desunti dai certificati del conto del bilancio 2007 presentati dagli enti locali al Ministero dell'interno; conseguentemente, gli enti non dovranno inserire le informazioni contabili relative ai primi quattro titoli delle entrate e ai primi due delle uscite nonche' alle riscossioni e alle concessioni dei crediti. 1.1 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA Come per il 2009, ai sensi del comma 7-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonche' i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate. L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della Protezione Civile - di effettuare le opportune verifiche sulla natura delle spese oggetto di esclusione in attuazione delle disposizioni in esame, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 7-ter, del decreto legge n. 112/2008, debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. 1.2. DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, ha espressamente equiparato gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente. Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie). Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta l'opportunita' che i chiarimenti in materia vengano indirizzati, sia con riferimento agli stati di emergenza che con riferimento a i grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1.3. ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE A seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, operata dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a) del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le riscossioni in conto capitale inerenti alle cessioni di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonche' le risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito non possono piu' essere escluse dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo degli anni di gestione del patto di stabilita' interno (anni 2010 e 2011). Il successivo comma 10 del citato articolo 7-quater, ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto comma 8) escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di stabilita' 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del citato comma 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di' avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 hanno potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno. L'articolo 4, comma 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma I O dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti, invece, le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011. 1.4. ADOZIONE DELLA BASE QUINQUENNALE Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, a partire dal 2009, per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lett. b) dell'articolo 77-bis) e hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lett.b), si applicano non piu' al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 77-bis e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi. Ovviamente il riferimento alla base quinquennale non e' applicabile agli enti che gia' adottano l'esclusione delle entrate straordinarie di cui al paragrafo precedente. 1.5. RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dal richiamato articolo 4, comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che non sono considerate nel saldo finanziario 2007 assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale. Tale esclusione opera a partire dal 2010. Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. Si segnala, inoltre, che il comma 4-septies, lett. a), del citato articolo 4, introducendo il comma 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si rappresenta che le risorse provenienti dall'Unione Europea sono escluse dal saldo finanziario di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 anche nell'ipotesi di cofinanziamento. In tal caso, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente). 1.6. RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI- REGIONALIZZAZIONE Gli obiettivi rideterminati in virtu' di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza, devono essere trasmessi entro 15 giorni utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. Il nuovo obiettivo 2010, determinato mediante compensazione con gli obiettivi degli altri enti residenti nella medesima regione, e' inserito nella apposita cella denominata "SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale)" degli allegati al presente decreto. Giova ribadire che la mancata trasmissione del nuovo obiettivo secondo le modalita' previste determina, ai sensi del citato comma 14 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112 del 2008 nonche' del comma 4 dell'articolo unico del presente decreto, inadempienza al patto di stabilita' interno. 1.7. TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI Si rammenta inoltre che, come per il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo. Giova ribadire, infine, che, tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194). 2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012 Per l'anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che venga confermato lo stesso obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011 e, quindi, le percentuali da applicare, per la determinazione del concorso di ciascun ente relativo all'anno 2012, sono le stesse utilizzate per l'anno 2011. Cio' premesso, il saldo finanziario programmatico per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalita' di cui al punto 1, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Come per il 2009, al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi e' stata individuata la variazione del saldo 2007 che e' necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2010/2012. In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero e' stata prevista la possibilita' di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, e' stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo e' previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, e' stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor piu' consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entita' del peggioramento che del miglioramento e' differenziata, infatti, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007. I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono di seguito descritti. 2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 77-bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilita' nell'anno 2007. Piu' precisamente: 1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilita' nell'anno 2007: - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 62% , 125% e 125%; - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 97%, 165% e 165% . 2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007: - per le province, le percentuali di riferimento per gli inni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 80%, 150% e 150%; - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 110%, 180%, e 180%. Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entita' di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato. Non e' piu' vigente il comma 9 dell'articolo 77-bis che, per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo, prevedeva che l'entita' del concorso alla manovra fosse determinata individuando il minore fra dei due importi ottenuti attraverso l'applicazione delle percentuali di cui ai punti 1) o 2) e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista 2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO PARI A ZERO Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 77-bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che' l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilita' nell'anno 2007. Piu' precisamente: 1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilita' nell'anno 2007: - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 10%, 0% e 0%; - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 10%, 0% e 0%. 2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007: - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pan a 0%, 0%© e 0%; - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%. Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entita' massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato. 3 DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012. 3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto 2.1, l'entita' del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilita' interno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 correggendo della suddetta entita' il saldo finanziario dell'anno 2007 definito al punto 1. Quindi il saldo obiettivo sara' determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto 2.1 A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2010 concorrera' alla manovra per un importo pari al 97% di 100 = 97 per cui il suo obiettivo sara' pari a -100+97=-3. Sempre a titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 non ha rispettato il patto, nel 2010 concorrera' alla manovra per un importo pari al 110% di 100= 110 per cui il suo obiettivo sara' pari a -100+110=+10. 3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007, l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, e' pari al saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali, di cui all'articolo 77-bis, comma 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto 2.2. Il saldo obiettivo sara', quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, l'entita' del peggioramento determinato al punto 2.2. A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potra' peggiorare il proprio saldo 2010 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sara' pari a +100 -10=+90 Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entita' di peggioramento risulta pari a zero. 4 ENTI COMMISSARIATI Il comma 4 dell'articolo 77-bis prevede che per gli enti commissariati negli anni 2004 e/o 2005 ai sensi dell'articolo 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, poiche' non soggetti al rispetto del patto di stabilita' 2007, si applicano le medesime regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente: - il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2010 non potra' essere inferiore a -110 (ad esempio il saldo potra' essere -109, -108, ecc.); - il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2010 non potra' essere inferiore a +90 (ad esempio il saldo potra' essere +91, +92, ecc.). Gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL n. 267/2000 e, cioe', a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono soggetti alle regole del patto di stabilita' dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (articolo 77-bis, comma 18). Sino ad allora, pertanto, tali enti rimangono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilita' interno. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi del patto per gli anni 2010/2012 per gli enti che nei 2007 non erano assoggettati al patto di stabilita' in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 TUEL - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-bis). 5 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE Ai sensi del comma 17 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112 del 2008 gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di riferimento ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, rispettivamente, le risultanze dell'esercizio 2008 e 2009. Tali enti sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle risultanze gestionali relative, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009. Nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di rispetto del patto di' stabilita' interno. 6 NUOVI COMUNI ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEI 5.000 ABITANTI I comuni non assoggettati al patto 2007 in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma che superano tale soglia il 31 dicembre 2008 (termine di riferimento ai fini del patto 2010) sono assoggettati al patto di stabilita' interno dell'anno 2010 e, ai fini del calcolo del contributo alla manovra, sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007. 7 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI Nei prospetti allegati sono definite le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. - Allegati A/10/P (per le province) e A/10/C (per i comuni), con cui sono' acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo finanziario del 2007 per determinare il saldo obiettivo. Piu' precisamente e' evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le percentuali e l'informazione circa il rispetto o meno del patto 2007. - Allegati B/10/P (per le province) e B/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, cosi' come determinato mediante gli AH. A/10/P e A/10/C, negativo e che HANNO rispettato il patto di stabilita' interno 2007. L'Allegato B/10/C evidenzia altresi' la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo negativo nel 2007. - Allegati C/10/P (per le province) e C/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i' comuni, con un saldo di competenza mista 2007, cosi' come determinato mediante gli All. A/10/P e A/10/C, negativo e che NON HANNO rispettato il patto di stabilita' interno 2007. - Allegati D/10/P (per le province) e D/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, cosi' come determinato mediante gli Allegati A/10/P e A/10/C, positivo o pari a zero e che HANNO rispettato il patto di stabilita' interno 2007. Gli stessi allegati evidenziano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, ovvero per gli enti che sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. L'Allegato D/10/C evidenzia, altresi', la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo positivo o pari a zero nel 2007. - Allegati E/10/P (per le province) e E/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, cosi' come determinato mediante gli All. A/10/P e A/10/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilita' interno. Si allegano, altresi', i prospetti che definiscono le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni che, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, adottano la base di riferimento quinquennale. - Allegati A/10/P QUINQ (per le province) e A/10/C QUINQ (per i comuni), con cui sono acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo medio finanziario 2003-2007 per determinare il saldo obiettivo. Piu' precisamente, e' evidenziata la procedura di calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007 sul quale applicare le percentuali, considerando che tali enti sono rispettosi del patto 2007 e presentano un saldo di' competenza mista 2007 positivo o pari a zero. - Allegati B/10/P QUINQ (per le province) e B/10/C QUINQ (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni con un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista cosi' come determinato mediante gli All. A/10/P QUINQ e A/10/C QUINQ, negativo. L'Allegato B/10/C QUINQ evidenzia altresi' la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo medio in termini di competenza mista negativo nel periodo 2003-2007. - Allegati D/10/P QUINQ (per le province) e D/10/C QUINQ (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista cosi' come determinato mediante gli All. A/10/P QUINQ e A/10/C QUINQ, positivo o pari a zero. L'Allegato D/10/C QUINQ evidenzia altresi' la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo medio in termini di competenza mista positivo o pari a O nel periodo 2003-2007. Gli stessi allegati evidenziano, infine, la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, ovvero per gli enti che sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. Al fine di facilitare la determinazione dell'entita' del concorso alla manovra e del connesso obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it e' disponibile un'applicazione informatica che calcola automaticamente l'entita' del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli enti che intendono avvalersi di detta applicazione inseriscono i loro dati contabili e l'applicazione calcola, evidenziandone le modalita', sia l'entita' del contributo annuo alla manovra dell'ente che l'obiettivo programmatico.
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|