Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario) |
|
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 27 luglio 2010 |
Piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere d) e g), della citata legge n. 43 del 1995; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2010 ha approvato i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010; Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente: a) alla regolarita', riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito; b) alla trasmissione, alle Presidenze dei Consigli regionali interessati, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potra' essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Roma, 27 luglio 2010
Il Presidente: Fini Il segretario generale: Zampetti |
| Allegato
XVI LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109/2010. Oggetto: Piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28- 29 marzo 2010. Riunione di martedi' 27 luglio 2010.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'articolo 5, comma 4, lettere d) e g), della citata legge n. 43 del 1995; Vista la nota in data 9 giugno 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica l'ammontare del fondo relativo alla rata in oggetto; Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 19 aprile 2010 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento alle consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010 in ciascuna Regione interessata; Viste le comunicazioni dei Consigli regionali concernenti i risultati delle anzidette consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010; Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei rimborsi in oggetto; Constatato che, tra i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto, risultano non aver presentato nel termine di legge la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato articolo 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 i seguenti partiti e movimenti politici: Alleanza di Popolo, Autonomia e Diritti - Loiero Presidente, Insieme per Bresso, Io Amo la Lucania, La Puglia per Vendola, Lista Civica Cittadini/e per Bonino, Noi con Burlando, Popolari Uniti; Constatato che, tra i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto, il Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Piemonte ed il Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Emilia-Romagna hanno rinunciato ai rimborsi ad essi spettanti; Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2010, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
DELIBERA ART. 1
1. I piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010 sono determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione. 2. Le rate dal 2011 al 2014 saranno ogni anno determinate dall'Ufficio di Presidenza sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 2
1. E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, o che non vi abbiano rinunciato, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. 2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera g), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
ART. 3
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile. 2. In caso di riformulazione dei piani di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
ART. 4
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
ART. 5
1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, o che vi abbiano rinunciato, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonche' gli interessi maturati, alla data di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' dei piani di cui all'articolo 1.
ART. 6
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|