Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 22 luglio 2010, n. 5107
Circolare esplicativa sugli articoli 5, comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari» - Indicazione degli allergeni alimentari in etichetta.



Alle Associazioni imprenditoriali di
categoria e Confindustria
CONFAPI
CNA
Confcommercio
Confartigianato
Claai
Casartigiani
Loro sedi
e p.c.:
al Ministero della salute
al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Loro sedi
Premessa.
La presente circolare e' volta ad effettuare un chiarimento sulle disposizioni relative all'indicazione degli allergeni alimentari in etichetta, per evitare, da parte degli operatori interessati, difficolta' interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente.
A livello comunitario, la materia degli allergeni alimentari e' stata armonizzata dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', modificata dalla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 per quanto concerne l'indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.
Al fine di garantire un'adeguata informazione del consumatore, l'art. 3 di tale direttiva prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta, tra le indicazioni obbligatorie, l'elenco degli ingredienti, alle condizioni e con le deroghe previste.
La disciplina relativa all'elencazione degli ingredienti e' dettata dall'art. 6, che stabilisce, al paragrafo 5, che l'elenco degli ingredienti sia costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.
Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, alcuni casi particolari di indicazione degli ingredienti nonche' casi di esenzione dall'obbligo di indicazione degli stessi.
In tale contesto informativo, il legislatore comunitario ha fissato, al paragrafo 10, primo capoverso, dell'art. 6, la regola generale valevole per gli allergeni alimentari; questi, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato in tale allegato, se utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche in altra forma, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione.
Tale regola generale prevale anche sui casi particolari di indicazione o di esenzione dall'obbligo di indicazione in etichetta degli ingredienti, fissati al paragrafo 2, al paragrafo 6, secondo comma, ed al paragrafo 8, secondo comma, dell'art. 6 della direttiva.
Unica eccezione a tale regola generale e' data nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l'allergene: in tale caso, l'informazione al consumatore si ha gia' per realizzata e non e', pertanto, necessario ripetere l'indicazione dell'allergene in etichetta (paragrafo 10, secondo capoverso, dell'art. 6 della direttiva). Campo di applicazione.
Il recepimento in Italia della direttiva 2000/13/CE e delle successive direttive di modifica e' stato effettuato con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari».
La Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2009/4583, ha formulato alcune osservazioni sul recepimento in Italia della direttiva 2000/13/CE, con specifico riferimento alle disposizioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici nei casi particolari di indicazione e di esenzione, ravvisando elementi di non sufficiente chiarezza.
La regola generale di obbligo di indicazione in etichetta dell'allergene alimentare, con l'unica eccezione prevista, e' stata recepita dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, che prevede al comma 2-bis che «gli ingredienti, elencati nell'allegato 2 sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito».
L'art. 7 del medesimo decreto legislativo disciplina i casi particolari di esenzione dall'obbligo di indicazione in etichetta degli ingredienti e prevede al comma 2-bis che tali esenzioni non si applichino nel caso degli allergeni, riaffermando in tal modo la regola generale, gia' prevista all'art. 5, comma 2-bis, senza, tuttavia, effettuare un esplicito collegamento con tale ultimo comma e senza richiamare l'unica eccezione prevista alla regola generale, vale a dire il caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi l'allergene.
Questa mancanza di coordinamento tra le due norme citate - art. 5, comma 2-bis ed art. 7, comma 2-bis -, la cui causa e' da ricercarsi nella stratificazione degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli anni (quali il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, e la legge 7 luglio 2009, n. 88), puo' far sorgere difficolta' interpretative da parte degli operatori che commercializzano prodotti alimentari contenenti allergeni. Interpretazione autentica delle disposizioni.
Per evitare tali difficolta' interpretative, si conferma, pertanto, che l'art. 7, paragrafo 2-bis del decreto legislativo n. 109/1992 deve essere interpretato secondo la regola generale gia' fissata dall'art. 5, paragrafo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 109/1992 che, nel recepire il paragrafo 10, primo e secondo capoverso dell'art. 6 della direttiva 2000/13/CE, stabilisce che «gli ingredienti, elencati nell'allegato 2, sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito».

Roma, 22 luglio 2010

Il capo Dipartimento
per l'impresa e l'internalizzazione:
Tripoli
 
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