Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2010
Restituzione ai comuni competenti delle somme riversate ad IFEL, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.


IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e di impiego delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire ai comuni;
Visto l'art. 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2005, il quale ha modificato l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, di attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 7 del 2005 ed in particolare l'art. 1 con il quale sono stati individuati i criteri per la costituzione di un apposito soggetto preposto alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, soggetto istituito in data 17 marzo 2006 e denominato Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL);
Considerato che nel decreto ministeriale 22 novembre 2005 non sono previste le modalita' di restituzione ai comuni competenti delle somme attribuite all'IFEL per effetto delle norme di cui al citato comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 7 del 2005 e degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 22 novembre 2005, nel caso in cui sia stata provata la titolarita' delle somme in questione in capo al comune competente;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per la corretta restituzione delle somme in questione ai comuni competenti;
Acquisita l'intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), espressa con nota prot. n. 29/FL/AR/SS/ldv-10 del 6 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di restituzione ai comuni competenti delle somme attribuite, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) da parte dell'agente della riscossione e degli altri soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dell'ICI, di seguito denominati «affidatari».
2. La restituzione ha ad oggetto le somme previste dalle norme di cui al comma 2-bis dell'art. 7, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 22 novembre 2005, nel caso in cui sia stata successivamente provata la titolarita' delle somme in questione in capo al comune competente.
 
Art. 2
Attivazione della procedura

1. Nel caso in cui, a seguito di un accertamento, e fatti salvi gli effetti prescrittivi, emerga che il contribuente ha effettivamente versato quanto dovuto a titolo di ICI, il comune competente, entro 150 giorni dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento, presenta una formale richiesta all'IFEL, diretta alla restituzione delle somme in questione.
2. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
copia del documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente;
dichiarazione del comune che il documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente e' valido, nel senso che l'originale e' stato verificato dal comune stesso e non e' stato effettuato alcun rimborso, anche parziale;
copia della notificazione dell'avviso di accertamento;
autocertificazione dell'agente della riscossione o dell'«affidatario» dalla quale risulta che il versamento non e' stato attribuito ad alcun comune e che e' stato effettuato il riversamento ad IFEL, in base all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, di tutte le somme che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire al comune; l'autocertificazione deve contenere tutti gli elementi necessari all'identificazione del bollettino di versamento.
3. Nella richiesta devono essere, altresi', indicate le coordinate bancarie o postali del conto del Comune sul quale accreditare le somme di cui si chiede la restituzione.
 
Art. 3
Restituzione delle somme

1. Nel caso in cui il comune fornisca la prova documentale di cui al precedente art. 2, l'IFEL, dopo aver verificato la validita' della richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, provvede alla restituzione delle somme in questione al comune richiedente sul conto indicato.
2. Non sono in alcun caso ammesse compensazioni contabili sia tra i diversi anni di competenza dell'ICI, sia tra l'importo gia' versato e quello da versare all'IFEL.
3. Ogni versamento costituisce partita contabile definita.
 
Art. 4
Regime transitorio

1. Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle richieste di restituzione presentate dai comuni all'IFEL prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.
2. L'IFEL puo' chiedere l'integrazione della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnando al comune un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
 
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