Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 giugno 2010, n. 121 |
Regolamento di attuazione della direttiva 2009/26/CE della Commissione del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari; Vista la direttiva 2009/26 della Commissione adottata in data 6 aprile 2009 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio, aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 23503 del 27 maggio 2010;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «Art. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recate «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O. «Art. 18 (Modifica e aggiornamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono: a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali; b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2; c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilita' di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformita', per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato; d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di «norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q).».
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| Art. 2
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 6 aprile 2010, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 6 aprile 2010. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 2010
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim Berlusconi Il Ministro dell'interno: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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