Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni .
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione del vitigno: «Cabernet», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Lambrusco», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Trebbiano», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Riesling», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi;
9% per i frizzanti;

Art. 5.

La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nei comuni confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
«Sabbioneta» bianco 10%;
«Sabbioneta» rosso 10%;
«Sabbioneta» rosato 10%;
«Sabbioneta» novello 11%;
«Sabbioneta» frizzante 10%;
Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:
Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, e' consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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