Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2010
Arresto temporaneo straordinario obbligatorio delle attivita' di pesca.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I lett. v);
Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;
Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 17 giugno 2010, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui ai decreto direttoriale 6 aprile 2010;
Considerato che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione cosi' come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002;
Considerato l'impatto sulle imprese e sui lavoratori della pesca delle disposizioni comunitarie in materia di pesca nel Mar Mediterraneo;
Considerato che il Fondo europeo per la pesca impone una maggiore dotazione finanziaria per le Aree in Obiettivo convergenza e che conseguentemente e' necessario prevedere una modulazione differenziata degli aiuti erogati alle imprese tra aree Obiettivo convergenza e quelle fuori Obiettivo convergenza;
Ravvisata la necessita' di garantire un idoneo equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso la previsione di un periodo di fermo straordinario temporaneo diversamente articolato per aree;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, costituita in unita' di crisi ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1
Arresto temporaneo straordinario

1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unita' per e quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, e sono finalizzate a garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
 
Art. 2
Arresto temporaneo straordinario obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 2 agosto al 31 agosto, ad esclusione delle unita' da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Pescara e Ortona che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di trenta giorni consecutivi, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento della regione entro il 31 luglio, ferma restando la conclusione dell'interruzione temporanea entro il 30 settembre.
4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggette all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima di cui al precedente comma 4.
6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo, ove saranno eseguite le operazioni.
7. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al presente articolo, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.
 
Art. 3
Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alle misure previste dall'art. 2, recanti una sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' di cui al presente decreto puo' essere attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4
Aiuto alle imprese

1. Per le imprese di pesca di cui all'art. 1 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo.
2. Gli aiuti relativi alle unita' abilitate al sistema strascico sono erogati in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
3. Gli aiuti relativi alle unita' abilitate al sistema volante e non abilitate al sistema strascico sono erogati a valere sulle risorse recate, per il corrente esercizio finanziario, dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n. 226/2001, tenendo conto dei limiti previsti nel regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca.
4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 relativi alle unita' iscritte negli uffici marittimi situati nelle Regioni Obiettivo convergenza e nelle Regioni Obiettivo non di convergenza sono corrisposti rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1 e 2 allegate al presente decreto per una durata di trenta giorni.
5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei due giorni precedenti all'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore.
 
Art. 5
Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima.
3. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
 
Art. 6
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2010 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.
 
Art. 7
Modalita' di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porto di base logistica.
4. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite e modalita' attuative del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2010 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive Registro n. 3, foglio n. 279
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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