Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 luglio 2010 |
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Decreta:
Art. 1
Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati. |
| Art. 2
Non sono ammessi al contributo: a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge; b) progetti che non indichino con chiarezza le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi; c) progetti che non indichino con chiarezza l'entita' e la tipologia dei destinatari; d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto; e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti; f) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali; g) progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti. |
| Art. 3
Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento: a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere; b) progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca; c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. |
| Art. 4
I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto. Le universita' e gli enti pubblici e privati che si articolano in piu' strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano. |
| Art. 5 Criteri di valutazione
Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorita' quelle che abbiano almeno un impatto regionale. Sono altresi' privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale. Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale. |
| Art. 6
Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato entro e non oltre il 16 settembre 2010 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio. Il servizio sara' attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e chiudera' alla ore 17 del giorno 16 settembre 2010. Il servizio consentira' la stampa della domanda (All. 1), del progetto esecutivo (All. 2) e del piano finanziario (All. 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che, debitamente sottoscritte, dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4, legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione e' comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti: a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2; b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3; c) sintesi dell'attivita' istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio; d) curriculum del responsabile scientifico del progetto; e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997; f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte. |
| Art. 7
Le istituzioni che riceveranno il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico - scientifica delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti nonche' la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge. Le predette relazioni tecnico - scientifiche saranno altresi' tenute in considerazione dalla Commissione di cui all'art.8 nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari. |
| Art. 8
L'istruttoria propedeutica sara' effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico. Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: Agostini |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|