Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2010
Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;
Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;
Considerato che il tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 6 maggio 2010 e' stato confermato nella misura dell'1 per cento;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
Visto il proprio decreto in data i 1° febbraio 1987, con il quale e' stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;
Considerato che nel predetto schema di convenzione e' stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;
Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.);
Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera g), il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;
Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera c), il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;
Visto il proprio decreto in data 24 luglio 2009, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2009 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' stato determinato nella misura dell'1,50 per cento;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2010 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura dell'1,50 per cento.
 
Art. 2

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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