Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 maggio 2010 |
Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI MI-005. Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, ed in particolare l'art. 19, secondo cui all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico; Visto l'art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»; Considerato che ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione tale parere tecnico, che puo' essere richiesto ma non e' obbligatorio, non appare comunque necessario, in quanto le valutazioni anche di carattere tecnico sono state gia' effettuate in sede comunitaria mentre, in sede di recepimento ed attuazione nell'ordinamento interno, non e' consentita in questo caso alcuna discrezionalita' o opzione da esercitare in base ad ulteriori valutazioni tecniche; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale , e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerata le necessita' di attuare la direttiva 2009/137/CE,
Decreta:
Art. 1 Modifiche
1. Gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto. |
| Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010
Il Ministro ad interim: Berlusconi Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 foglio n. 110 |
| Allegato (art. 1, comma 1)
1. Nell'allegato MI-001, nella parte «Errore massimo tollerato» dei requisiti specifici e' aggiunto il seguente punto 6 bis: «6-bis. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.». 2. L'allegato MI-002 e' cosi' modificato: a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella e' sostituito dal seguente: «Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»; b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo e' aggiunto dopo la nota: «Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». 3. Nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici e' aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». 4. Nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici e' aggiunto il seguente paragrafo: «Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». 5. Nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici e' aggiunto il seguente punto 2.8: «2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.». |
|
|
|