Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2010, n. 115 |
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37; Visto l'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37
1. All'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero» inserire le seguenti: «i genitori,».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: «78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. 79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304: «Art. 13 (Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi). - 1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009. 2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'art. 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'art. 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2009, n. 93. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n. 257: «3. All'art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "ai figli superstiti" sono inserite le seguenti: ", ai genitori,"». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal presente decreto: «Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui all'art. 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero; b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i genitori, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'art. 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.».
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| Art. 2
Termine di presentazione delle domande di elargizione per i genitori superstiti
1. I genitori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, come modificato dal presente decreto, presentano domanda per il conferimento dell'elargizione al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono comunque considerate valide le domande gia' presentate alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 37 del 2009 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 41 |
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