Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 giugno 2010
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, puo' essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;
Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;
Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;
Considerato, altresi', che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generale fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee;
Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;
Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

Art. 1

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
 
Art. 2

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.
2. La presente ordinanza, e' altresi', affissa presso le ASL, nonche', in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.
 
Art. 3

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorita' ogni violazione della presente ordinanza.
 
Art. 4

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare in corso.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 12, foglio n. 48
 
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