Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 giugno 2010
Riconoscimento, al sig. Martinez Carlos Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Martinez Carlos Alberto, nato il 7 marzo 1983 a Cordoba (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico professionale di «Abogado» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel dicembre 2008;
Considerato che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Abogados de Cordoba» dal maggio 2009;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 9 marzo 2010;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero - fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1

Al sig. sig. Martinez Carlos Alberto, nato il 7 marzo 1983 a Cordoba (Argentina), cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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