Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 maggio 2010, n. 113 |
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il Regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il Regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; Visto il Regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009; Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguardante l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; Vista la richiesta della Federazione italiana delle industrie delle acque minerali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato per via meccanica nella produzione di bottiglie per acque minerali naturali; Vista la relazione finale e le ulteriori precisazioni dell'Istituto superiore di sanita' riguardanti lo «Studio su PET riciclato a contatto con acqua minerale»; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 1° ottobre 2009; Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono; Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 21 ottobre 2009 e del 18 novembre 2009; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 15 dicembre 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 6 maggio 2010;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche, dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente articolo 13-ter:
«Art. 13-ter
1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e' consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che: a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto; b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformita' dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale. 3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorita' sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia».
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004. - Il regolamento CE n.2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006. - Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 e' stato pubblicato nella GUUE serie L. n. 86 del 28 marzo 2008. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente: «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006. - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992. - La legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
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| Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6 del regolamento (CE) n. 282/2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 maggio 2010
Il Ministro: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 263
Note all'art. 2: Per i riferimenti del Regolamenti CE n. 282/2008 di veda nelle note alle premesse.
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