Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 |
Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Differimento di termini
1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, (( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 )) del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, (( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 )) del 17 dicembre 2008. 2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, (( comma 5 )) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. (( Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 3 dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24: «3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1». Il comma 5, dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. e' il seguente: «5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).». - La lettera a), del comma 8, dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. e' la seguente: «8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;».
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| Art. 2 Misure urgenti in materia di emissioni di (( anidride carbonica ))
1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione (( di anidride carbonica (CO2) )) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO 2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m ), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne da' comunicazione agli aventi diritto e all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita' di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO 2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, (( come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE )) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,(( e successive modificazioni. )) 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO 2 e la successiva riassegnazione, (( per le attivita' stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
Riferimenti normativi - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 275 del 25 ottobre 2003. - L'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante: «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. e' il seguente: «Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente. 1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA; e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione; f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4; g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7; h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate; i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A; l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14; m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17; n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130; o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE; p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130; q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione; r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F; s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9; t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23; t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14 ; t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto. 2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. 3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE». 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti: a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico; b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea; c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico; d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive; e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2; e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter. 5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 5-ter. 5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati. 5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 6. -7. ». - Il comma 1, lettera m), dell'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 recante: «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. e' il seguente: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a)-l) (omissis) m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;». - La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e' pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 140 del 5 giugno 2009. - I commi 18 e 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. sono i seguenti: «Art. 18. - Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all' art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.». «Art. 19. - Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all' art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.». - I commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. sono i seguenti: «615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro».
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| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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