Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 31 maggio 2010 |
Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 22 gennaio 2010 dalla SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. e le segreterie provinciali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL di Rovigo (Pos. 36819).(Deliberazione n. 10/335). |
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LA COMMISSIONE
Premesso che: la SITA S.p.A. di Rovigo e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale; in data 22 gennaio 2009, la SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo e le segreterie provinciali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL di Rovigo hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce il precedente accordo concluso il 2 ottobre 2002 ed il 10 ottobre 2002 (valutato idoneo con deliberazione del 19 luglio 2006, n. 06/423); il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 15 febbraio 2010); in data 23 febbraio 2010, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi.); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15. l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 22 gennaio 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: Periodo invernale: dalle ore 05.00 alle ore 8.15 e dalle ore 12.00 alle ore 14.45 Periodo estivo: dalle ore 05.00 alle ore 8.15 e dalle ore 17.15 alle ore 20.00 Precisato: che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 22 gennaio 2010 dalla SITA S.p.A. di Rovigo con le RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo e le Segreterie provinciali di Rovigo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL;
Dispone: la comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.A. di Rovigo, alle RR.SS.AA. della SITA S.p.A. di Rovigo, alle segreterie provinciali di Rovigo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza al Prefetto di Rovigo, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 maggio 2010
p. Il presidente Vecchione |
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