L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 24 giugno 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 167 del 22 giugno 2001; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 1993; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.166 del 16 luglio 1941 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare all'art. 65 come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 2003; Vista la delibera n. 405/09/CONS, recante «Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva» ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la propria delibera n. 352/08/CONS, recante approvazione del «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008; Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117; Considerata la necessita' di garantire la liberta' fondamentale di essere informati, in modo da tutelare in modo adeguato gli interessi dei telespettatori alla visione di eventi di grande interesse pubblico, nel rispetto dei diritti di esclusiva concessi alle emittenti televisive in base alla normativa vigente in materia di diritto d'autore e diritti connessi, bilanciando i due diritti costituzionalmente protetti al copyright, riconducibile agli articoli 41 e 42 in materia di proprieta' e di liberta' di impresa, e all'informazione, garantito dall'art. 21, all'interno della cornice internazionale della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1986 e dell'Accordo sui diritti di proprieta' intellettuale relativi al commercio del 1994 (cd. Accordo TRIPS), che prevedono la possibilita' di condizionare lo sfruttamento economico del diritto di proprieta' intellettuale, senza arrecare un irragionevole pregiudizio al suo detentore, al fine e nei limiti di assicurare la possibilita' di esercitare il diritto di cronaca; Considerato che il legislatore nazionale, nella legge 22 aprile 1941, n. 633, in particolare all'art. 65 (cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE «Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione») riconosce il diritto di riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali coperti dal diritto di esclusiva, in caso di avvenimenti di attualita' e di interesse pubblico, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo; Considerato inoltre che con le ultime modifiche al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, il legislatore ha inteso codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e il diritto all'informazione nell'ambito dei servizi media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi media l'esercizio del diritto di cronaca, all'interno dei programmi d'informazione; Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su piu' giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su piu' giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa cosi' come offerta alla visione del pubblico; Considerata la necessita' di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari; Considerato che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d'informazione generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento; Ritenuto opportuno facilitare l'accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l'accesso al segnale dell'emittente televisiva o, in via subordinata, l'accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di consentire l'accesso al segnale, ferma restando l'autonomia contrattuale delle parti nel rispetto delle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione; Considerata la necessita' di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, gia' trasmessi in modalita' lineare, anche come servizi a richiesta senza necessita' di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta; Ritenuto opportuno avviare una consultazione pubblica per acquisire le posizioni degli operatori della comunicazione in merito all'attuazione del citato articolo 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
a) E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico». b) Le modalita' di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. c) Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, priva degli allegati A eB, e comprensiva dei citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 24 giugno 2010
Il Presidente: Calabro' I commissari relatori: Napoli - Magri |