Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 giugno 2010
Riconoscimento, al sig. Omiccioli Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Omiccioli Francesco, nato a Fano (Italia) il 22 febbraio 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Civilingenjor», conseguito in Svezia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Civilingenjorsexamen, degree of Master of Science in Engineering» conseguito presso la «Kungliga Tekniska Hogskolan, Royal Institute of Technology» 16 dicembre 2008;
Considerato che l'attestazione dell'Autorita' competente svedese afferma che il tiolo in possesso dell'istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Omiccioli Francesco, nato a Fano (Italia) il 22 febbraio 1978, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Civilingenjor», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile-ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di (dodici) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e (solo orale): 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici).
Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale;
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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