Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 19 luglio 2010, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 .

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri e ad interim
Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto n. 3496)
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro per lo sviluppo economico (Berlusconi), dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Prestigiacomo), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Matteoli) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 21 maggio 2010.
Assegnato alla VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 maggio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, Il, V, X, XI, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla VIII Commissione il 25 ed il 26 maggio 2010; 1'8, il 15 ed il 16 giugno 2010.
Esaminato in Aula il 21 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 30 giugno 2010. Senato della Repubblica: (atto n. 2257)
Assegnato alla 13ª Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il l ° luglio 2010 con parere delle Commissioni 1ª , 5ª , 8ª , 10ª , 11ª 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 luglio 2010.
Esaminato dalla 13ª Commissione il 6, 13, 14 e 15 luglio 2010.
Esaminato in Aula il 6 luglio 2010 ed approvato il 15 luglio 2010.



Avvertenza:
Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 117 del 21 maggio 2010.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e
oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 77.



 
Allegato

modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72

All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98»;
al secondo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 55» sono inserite le seguenti: «, comma 5,»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo».
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica (CO ² )»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/ 29/CE» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 4, le parole: «ai pertinenti capitoli di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, per le attivita' stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
nella rubrica, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».
Nel titolo, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».
 
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