Gazzetta n. 155 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 giugno 2010 |
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 novembre 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 185, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva dicamba; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dicamba dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008; Considerato che il citato decreto 5 novembre 2008, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2009 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 novembre 2008. | Art. 2
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2010
Il direttore generale: Borrello | Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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