IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visti l'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 27 e 28 (quest'ultimo cosi' come modificato dall'art. 66, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2009) e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che, ai sensi del menzionato art. 26, comma 3, ha «durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»; Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego»; Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato; Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non e' prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentativita' rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del dato associativo; Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-591 del 31 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e agli artt. 13 e 15 del D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2009; Considerato che, a seguito degli ulteriori accertamenti, sollecitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alla dichiarazione dell'associazione sindacale U.N.A.D.I.R. in merito al maggiore numero di deleghe rispetto a quelle risultanti al Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ha confermato, con ministeriale prot. OM. 6161/ BIS/P-704 del 20 aprile 2010, la validita' dei dati afferenti alla citata organizzazione U.N.A.D.I.R., trasmessi in precedenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il Prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2008 con il quale al Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «....le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni.....», nonche' a provvedere alla «attuazione...del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»;
Decreta:
Art. 1
La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale della carriera prefettizia e' composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative: 1) SI.N.PRE.F. (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi); 2) S.N.A.D.I.P.-CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi); 3) F.P.I.- C.I.S.L.; 4) A.P. - Associazione Prefettizi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° giugno 2010
Il Ministro: Brunetta |