Gazzetta n. 150 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 26 maggio 2010 |
Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa' Fastweb S.p.A., ai sensi della legge n. 248/2006, di cui al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR. (Deliberazione n. 263/10/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 26 maggio 2010; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma della delibera n. 54/08/CONS», a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», come modificata e integrata dalla delibera n. 274/07/CONS, ed in particolare l'art. 18, secondo cui «le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori», e l'art. 20, comma 3, in base al quale «le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale»; Vista la delibera n. 274/07/CONS, che conferma il principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di migrazione; Vista la delibera n. 1/09/CIR, ed in particolare l'art. 1 secondo cui sono diffidati «gli operatori di rete fissa riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere a quanto disposto dalla circolare dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 9 aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della delibera dell'Autorita' n. 274/07/CONS»; Vista la delibera n. 41/09/CIR, di ulteriori modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro sulle procedure di passaggio dei clienti tra operatori di rete fissa, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche di cui alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, tenuto conto anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come da accordi tra gli operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa nei servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modificazioni ed integrazioni»; Vista la delibera n. 52/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto»; Vista la delibera n. 1/10/CIR recante «Modifica dei termini di operativita' del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR»; Vista la circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, recante le modalita' attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare; Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 21 luglio 2008; Visti i verbali di audizione del 4 e 16 dicembre 2009 e la circolare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica del 26 febbraio 2010, recante «Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR»; Visti l'atto di contestazione e il verbale di accertamento n. 7/09/DIR del 29 settembre 2009, notificati in data 30 settembre 2009, con il quale e' stata contestata alla societa' Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, via Caracciolo n. 51, la violazione, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/2003, dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS, nella versione modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, della delibera n. 41/09/CIR e dell'art. 20, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS. In particolare, dalle risultanze istruttorie e' emerso che Fastweb ha adottato unilateralmente la prassi operativa di utilizzare, in luogo del singolo identificativo COW del proprio codice di migrazione, cosi' come definito nell'allegato 8 alla circolare del 9 aprile 2008 e nell'Accordo quadro del 14 giugno 2008, un insieme di 50 identificativi, distribuiti casualmente ai propri clienti. L'iniziativa unilaterale avviata da Fastweb e' risultata idonea a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuita' e della funzionalita' del servizio fornito ai clienti finali. Infatti, le procedure delineate dall'Autorita', in coerenza con il corrente quadro normativo per la migrazione dei clienti da un operatore all'altro, sono caratterizzate sul piano esecutivo da regole di matrice consensuale concordate tra gli operatori. Tali regole consensuali trovano riscontro nella sottoscrizione di accordi tra operatori nei quali sono definite le specifiche tecniche alla base delle procedure di migrazione che tutti i sottoscrittori sono tenuti, pertanto, a rispettare; Visti gli atti e le relazioni del Responsabile del procedimento, dott.ssa Sabrina Agresta, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamata negli atti di contestazione e nei verbali di accertamento n. 7/09/DIR; Vista la memoria difensiva prodotta da Fastweb in data 2 novembre 2009; Udita la societa' in data 26 novembre 2009, 7 dicembre 2009, 11 gennaio 2010 e 5 maggio 2010; Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR, di seguito nello specifico rappresentati; Considerato quanto segue: I. Il procedimento sugli impegni. In data 26 novembre 2009, Fastweb ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta preliminare di impegni, relativa al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR, mentre, in data 30 novembre 2009 ha presentato una versione definitiva. In data 3 dicembre 2009, l'Autorita' ha svolto attivita' ispettive presso la sede di Roma di Fastweb e, nel corso delle audizioni del 7 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010, ha sentito i rappresentanti della societa', al fine di verificare la previa cessazione della condotta contestata, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS. In seguito a tali verifiche, in data 12 gennaio 2010 Fastweb ha presentato un'ulteriore versione della proposta di impegni, a superamento di una seconda versione consegnata nel corso dell'audizione del 7 dicembre 2009. Tale proposta di impegni contiene, oltre ad una conferma della cessazione della condotta contestata, l'adozione delle seguenti misure: 1. Impegno 1: (Gestione transitoria in modalita' manuale delle richieste di migrazione che recano codice COW «MTW») - Al fine di facilitare la gestione delle migrazioni verso gli operatori che non abbiano ancora implementato i codici identificativi multipli Fastweb, quest'ultima si impegna alla lavorazione, in modalita' manuale, di tutti gli ordinativi di migrazione compresi quelli pervenuti con codice COW «MTW» diverso da quello fornito da Fastweb ai propri clienti, riservandosi di effettuare controlli - anche a campione - sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volonta' dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. La lavorazione delle suddette richieste di migrazione sara' garantita per tutto il periodo transitorio fino all'implementazione dei codici COW comunicati da Fastweb ai sensi dell'art. 1, comma 8, della delibera n. 52/09/CIR. In considerazione dell'elevato livello di manualita' richiesto e della maggiore onerosita' necessaria per la verifica del cliente e della correttezza del codice di migrazione, Fastweb applichera' tale modalita' fino ad un massimo di 100 ordinativi al giorno lavorativo per ciascun operatore recipient richiedente; 2. Impegno 2: (Ottimizzazione del processo di fornitura via call-center/IVR del codice di migrazione ai clienti finali) - In conformita' con quanto indicato dalle disposizioni emanate da codesta Autorita' in merito alle modalita' e tempistiche di fornitura del codice di migrazione alla clientela, Fastweb ha implementato e reso operativa una procedura che garantisce il rilascio del codice di migrazione anche ai clienti che lo richiedano mediante call-center, entro un giorno lavorativo. Al fine di facilitare ulteriormente e minimizzare i tempi necessari per la richiesta e l'ottenimento del codice di migrazione da parte della clientela, Fastweb si impegna a garantire, a far data dal 29 novembre 2009, che il rilascio del codice di migrazione venga offerto contestualmente alla richiesta da parte del cliente via call-center. Nella seduta del 15 gennaio 2010, il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare degli Uffici con una valutazione previa di non manifesta inammissibilita' della proposta di impegni, autorizzando la sua pubblicazione sul sito web dell'Autorita', ai sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS. Hanno partecipato alla consultazione pubblica, avviata il 3 febbraio 2010, gli operatori Vodafone Omnitel N.V., insieme ad Opitel S.p.A., e Telecom Italia S.p.A. Gli operatori hanno evidenziato che Fastweb ha continuato ad utilizzare, in violazione della normativa vigente, i codici multipli sviluppati unilateralmente e che gli Impegni proposti dalla societa' non sono accoglibili, in quanto carenti delle misure idonee a incentivare la concorrenza. Di seguito si propone una sintesi delle maggiori criticita' evidenziate dai partecipanti alla consultazione: Impegno 1: la lavorazione delle richieste di migrazione con codice COW «MTW» non e' un Impegno, in quanto costituisce espressione di un obbligo gia' previsto dalla normativa di settore all'epoca vigente, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui codici multipli, di cui alla delibera n. 52/09/CIR. Il controllo del rispetto del divieto di autogenerazione, poi, rientra nelle competenze dell'Autorita', non dell'operatore, e produce l'effetto disdicevole di creare una nuova causale di scarto non prevista dalla normativa. Infine, l'introduzione di un cap giornaliero di 100 ordinativi non e' in linea con i quantitativi di evasione previsti dalla delibera n. 68/08/CIR, ne' la manualita' dell'esecuzione puo' giustificare tale lavorazione ridotta; Impegno 2: il rilascio del codice di migrazione, mediante call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009, non e' un Impegno, in quanto anticipa una misura prevista dalla delibera n. 52/09/CIR. Inoltre, non e' esplicitato se il codice verra' trasmesso al cliente oralmente al momento della chiamata ovvero con altre modalita' (ad es., via fax, sms, o e-mail). Infine, un operatore ha dichiarato che la fornitura del codice «entro un giorno lavorativo» e' stata largamente disattesa da parte Fastweb, allegando a titolo esemplificativo 22 casi di violazione dell'obbligo del rilascio, entro un giorno lavorativo, del codice di migrazione ed uno specifico caso di un cliente che, pur avendo richiesto la disdetta del servizio Small Business e rientro in Telecom Italia con lettera raccomandata del 4 dicembre 2009, ha ottenuto quanto richiesto solo il 3 marzo 2010. II. La proposta definitiva di impegni. Ad esito della consultazione pubblica, in data 1° aprile 2010 Fastweb ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni avanzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS, integrando la precedente versione di impegni del 12 gennaio 2010 con il seguente nuovo impegno: «entro 6 mesi dall'approvazione degli impegni, Fastweb si impegna a modificare i propri sistemi informatici in modo da poter comunicare all'operatore recipient entro 3 giorni lavorativi dalla data di sottomissione della relativa richiesta di migrazione i KO con causale «codice di migrazione errato» e «codice segreto errato». Nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, Fastweb ha specificato che «l'implementazione di tale misura richiede la modifica dei propri sistemi informatici, delle procedure interne ed adeguamenti organizzativi, tali da consentire la stabilita' dell'impegno entro 6 mesi dalla sua approvazione. L'implementazione di tale misura comportera': 1. la comunicazione dei nuovi requisiti alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno a porre in essere tutte le attivita' necessarie alla loro realizzazione, nei tempi previsti; 2. la comunicazione di tali modifiche a tutti gli operatori, con la data prevista per l'operativita'. Fastweb si impegna a comunicare all'Autorita' l'avvenuta implementazione dell'Impegno». Infine, Fastweb ha presentato in data 17 maggio 2010 una versione integrale degli impegni definitivi. La societa' ha, inoltre, provveduto a rimuovere sia la soglia dei 100 ordinativi giornalieri sia la riserva di effettuare controlli sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volonta' dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. In replica alle osservazioni degli operatori, la societa' ha tenuto a precisare che l'adozione di codici COW multipli non e' idonea a violare alcuna disposizione regolamentare in materia di portabilita', e costituisce una funzionalita' operativa non vietata dall'Accordo quadro. Al fine di limitare il fenomeno di autogenerazioni illegittime del codice di migrazione, Fastweb si e' vista costretta a introdurre tali COW multipli, ma contestualmente, a partire dal mese di novembre 2009, nelle more dell'entrata a regime della nuova normativa di cui alla delibera n. 52/09/CIR, ha, comunque, garantito la lavorazione manuale anche degli ordinativi con singolo codice COW «MTW». La societa' ha, anche, specificato che le verifiche del rispetto del divieto di autogenerazione costituiscono espressione di un diritto/dovere dell'operatore, a tutela dell'utenza, e che il cap di 100 ordinativi giornalieri e', di fatto, risultato perfino superiore alle esigenze dei concorrenti. Quanto, infine, al rilascio in tempo reale del codice di migrazione, mediante call-center, essa rappresenta una misura anticipativa degli effetti della delibera n. 52/09/CIR, pertanto dotata di effetti pro-competitivi. III. Valutazioni degli impegni. III/a. Della cessazione della condotta contestata. L'art. 12-ter del regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni. Dalle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni e dalla documentazione istruttoria e' emerso che, dopo il 30 novembre 2009, la societa' ha implementato le attivita' necessarie per la gestione transitoria in modalita' manuale delle richieste di migrazione con codice COW «MTW» diverso da quello fornito dalla societa' ai propri clienti. La gestione transitoria in modalita' manuale e' stata resa necessaria nei confronti di quegli operatori (Vodafone/Opitel) che non avevano ancora implementato l'utilizzazione dei codici COW multipli. Pertanto, gli ordinativi di Vodafone/Opitel con codice COW diverso da MTW sono stati processati e lavorati manualmente, senza che sia stato fornito alcun KO legato all'eventuale disallineamento tra il COW «MTW» inviato ed il COW fornito da Fastweb ai clienti. La gestione transitoria in modalita' manuale delle richieste di migrazione e' terminata a seguito dell'entrata in vigore «a regime» della nuova disciplina in materia di codici multipli segreti. In particolare, in ottemperanza all'ordinanza del TAR del Lazio n. 206/2010 del 15 gennaio 2010, la delibera n. 1/10/CIR ha modificato i termini di operativita' del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR, spostandoli da fine di gennaio 2010 al 1° marzo 2010. Prendendo atto dei suggerimenti e segnalazioni degli operatori, e' quindi iniziata una fase transitoria di 1 mese, decorrente dal 1° marzo 2010, all'interno della quale poter inviare ordini di trasferimento dell'utenza, acquisiti in data antecedente a tale data, senza codice segreto e con il vecchio codice di migrazione. Tutto quanto premesso, occorre distinguere due periodi, precedente e successivo l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di codici di migrazione. Nella vigenza della precedente normativa, di cui alla delibera n. 41/09/CIR, occorre ribadire che l'adozione di codici di migrazione multipli in via unilaterale costituisce comportamento idoneo a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuita' e della funzionalita' del servizio fornito ai clienti finali. Tuttavia, occorre prendere atto che, a partire dalla data di proposizione degli impegni, la societa' ha di fatto avviato un articolato processo di riorganizzazione aziendale allo scopo di porre fine ai disservizi causati, dedicando a tali processi di risorse umane ed informatiche. Inoltre, risulta che Fastweb abbia azzerato i KO «per codice di migrazione errato» provenienti da Vodafone/Opitel, legati all'eventuale disallineamento tra il COW «MTW» inviato ed il COW fornito da Fastweb ai propri clienti. L'adozione di specifiche misure finalizzate a eliminare i disservizi connessi all'adozione anticipata dei codici multipli, nonche' l'abbattimento a zero dei KO «per codice di migrazione errato», confermano, in un'ottica sostanzialistica, l'inidoneita' del comportamento di Fastweb, successivo alla proposizione degli impegni, a compromettere i beni tutelati dalle suindicate norme. Con riferimento al periodo successivo all'entrata «a regime» della delibera n. 52/09/CIR, non sono pervenute segnalazioni volte a censurare comportamenti scorretti di Fastweb, per cui rimane confermata la definitiva cessazione della condotta a suo tempo contestata. III/b. Dell'efficacia pro-competitiva degli impegni. Passando all'analisi dell'efficacia pro-competitiva degli impegni, l'Autorita' conferma la valutazione di complessiva adeguatezza dei medesimi, rilevando, in particolar modo, che le misure proposte sono dotate di effetti pro-competitivi. In tal senso, si e' osservato che l'ultima versione della proposta fornisce risposte a diversi degli aspetti critici rilevati nell'ambito della consultazione pubblica. Preliminarmente, la societa', pur non condividendo le osservazioni degli operatori, in un'ottica di leale collaborazione e superamento delle criticita' riscontrate, ha eliminato il cap dei 100 ordinativi giornalieri e ha, altresi', rimosso dalla proposta la riserva di effettuare controlli sugli ordinativi ricevuti, al fine di verificare la volonta' dei clienti e il rispetto del divieto di autogenerazione. Passando agli Impegni, si rileva quanto segue: Impegno 1: l'Impegno e' direttamente connesso alla cessazione della condotta contestata, in quanto ha assicurato il superamento delle problematiche collegate alle difficolta' di migrazione gia' a partire dal 30 novembre 2009. La modalita' manuale di lavorazione degli ordinativi di migrazione e', pero', ora assorbita dalla nuova disciplina in materia di codici multipli segreti, di cui alla delibera n. 52/09/CIR; Impegno 2: l'Impegno ha avuto, invece, effetti anticipatori della regolamentazione che di li' a poco sarebbe entrata in vigore. Si osserva, al riguardo, che il rilascio del codice di migrazione, mediante call-center, in tempo reale, a partire dal 29 novembre 2009, ha anticipato una misura prevista dalla delibera n. 52/09/CIR. Per entrambi gli impegni e' bene sottolineare che, sebbene gli effetti pro-concorrenziali si sono gia' prodotti ed esauriti nelle more dell'entrata in vigore della delibera 52/09/CIR, il mantenimento degli stessi attualmente puo' avere una funzione rafforzativa ed integrativa del sistema regolatorio entrato in vigore il 1° marzo 2010. L'allegazione, da parte di un operatore, di 22 casi in cui la richiesta del codice sarebbe stata disattesa non appare, quindi, idonea ad inficiare la portata complessiva dell'Impegno, in quanto i suddetti casi sono afferenti ad un periodo temporale antecedente alla data di presentazione degli impegni e cioe' al 30 novembre 2009. L'altro caso indicato dall'operatore e' riferito ad un unico cliente il quale aveva presentato richiesta di disdetta il 4 dicembre 2009, poi ottenuta il 3 marzo 2010. Nel caso in esame, pur volendo ammettere il disguido, non puo' evidenziarsi che trattasi di un caso isolato, che nemmeno e' in grado di inficiare la portata complessiva dell'Impegno, in considerazione dell'elevata quantita' di ordinativi di portabilita' del numero da e verso Fastweb. Inoltre, la stessa societa' segnalante ha dichiarato, per tutelare la volonta' dei clienti che avevano richiesto di migrare, di aver modificato i propri sistemi per acquisire e trasmettere in Fase 2 i codici randomici cosi' come modificati unilateralmente da Fastweb. Cio' posto, la medesima societa' non ha denunciato ulteriori casi successivi al 30 novembre 2009; Impegno 3: sia con la nota trasmessa in data 1° aprile 2010, sia in sede di audizione del 5 maggio 2010, la societa' ha aggiunto che, entro 6 mesi dall'approvazione degli Impegni, si impegna a modificare i propri sistemi informatici in modo da poter comunicare all'operatore recipient, entro 3 giorni lavorativi dalla data di sottomissione della relativa richiesta di migrazione, i KO con causale «codice di migrazione errato» e «codice segreto errato». Inoltre, ha corredato tale impegno di «obblighi accessori di comunicazione» alle funzioni aziendali, per la messa a punto delle attivita' di implementazione della misura, agli operatori e all'Autorita'. Tutto cio' premesso, si rileva che l'Impegno appare dotato di una sua precipua potenzialita' pro-concorrenziale. Infatti, l'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS, come modificato dalla delibera n. 41/09/CIR, dispone che l'operatore recipient, dopo avere comunicato la richiesta di migrazione all'operatore donating, trasmette la richiesta all'operatore notificato, dopo 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. L'operatore donating ha, quindi, 5 giorni di tempo per effettuare tutte le sue verifiche in merito alla conformita' del codice di migrazione, prima che l'operatore recipient effettui la comunicazione della richiesta all'operatore notificato. La riduzione, da 5 a 3 giorni, del termine per effettuare tale comunicazione appare idonea a migliorare la performance della migrazione, proprio nei casi in cui l'operatore donating inoltri al recipient un KO con causale «codice di migrazione errato». In tal caso, infatti, appare plausibile ritenere che i tempi complessivi di durata della migrazione possano ridursi altrettanto significativamente, in quanto l'operatore recipient, con 2 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, potra' riattivare la procedura di migrazione e completarla nei tempi previsti; Viste le relazioni sul procedimento istruttorio in materia di impegni presentate dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica nelle riunioni di Consiglio del 15 gennaio 2010 e 26 maggio 2010 e le risultanze istruttorie; Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Fastweb in data 12 gennaio 2010, come successivamente integrati in data 1° aprile 2010 e nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, trasmessi in versione integrale il 17 maggio 2010, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure; Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorieta' dei suddetti impegni per Fastweb, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge, sospendendo nel contempo il procedimento sanzionatorio numeri 7/09/DIR, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni; Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. Gli impegni presentati in data 12 gennaio 2010 da Fastweb S.p.A., successivamente integrati il 1° aprile 2010 e nel corso dell'audizione del 5 maggio 2010, trasmessi in versione integrale il 17 maggio 2010, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la societa' nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione degli impegni. 3. Il procedimento di natura sanzionatoria di cui all'atto di contestazione n. 7/09/DIR resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni. 4. Fastweb S.p.A. da' esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla societa'. 5. Ai sensi dell'art. 12-ter, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al punto 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate. 6. La presente delibera e' notificata a Fastweb S.p.A. ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 26 maggio 2010
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Sortino - Magri
Avvertenza: Gli impegni allegati alla delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito Internet dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it
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