Gazzetta n. 149 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 giugno 2010 |
Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale alla societa' SFIR - Societa' Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a. (Decreto n. 52402). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Puglia (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 gennaio 2010, relativo alla societa' SFIR -Societa' Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Viste le note con le quali le regioni Emilia-Romagna (29 gennaio 2010) e Puglia (27 gennaio 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' SFIR -Societa' Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SFIR -Societa' Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Cesena (Forli-Cesena), Foggia (Foggia), Forlimpopoli (Forli-Cesena), Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e San Pietro in Casale (Bologna), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 141 unita' lavorative, della societa' SFIR - Societa' Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, cosi' suddivisi: Cesena (Forli-Cesena) - 31 lavoratori; Foggia (Foggia) - 42 lavoratori; Forlimpopoli (Forli-Cesena) - 15 lavoratori; Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) - 31 lavoratori; San Pietro in Casale (Bologna) - 22 lavoratori. A valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 2.475.531,36. Matricola INPS: 3201763736. Pagamento diretto: NO. | Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 2.475.531,36 gravera' sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. | Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2010
p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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