IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha esteso le disposizioni concernenti il pagamento differito dei generi di monopolio, di cui all'art. 24 della predetta legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, nei confronti dei depositari autorizzati di tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali; Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2002 emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzati dall'ente Tabacchi Italiani S.p.a. e dalle societa' nelle quali l'ente stesso si e' trasformato o si trasformera' ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283; Considerato che le modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione di cui al decreto direttoriale 20 settembre 2002, e successive modificazioni, devono essere osservate da tutti i depositari autorizzati alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati; Considerato che, in relazione all'evoluzione delle procedure informatiche, occorre provvedere alla modifica delle caratteristiche indicate nell'allegato B) al decreto direttoriale del 20 settembre 2002 e successive modificazioni; Considerato che si rende opportuno adeguare le procedure informatiche al fine di procedere alla rilevazione della riscossione dell'accisa sulla base della destinazione territoriale dei prodotti immessi in consumo;
Decreta:
Art. 1
1. Le procedure informatiche per la contabilizzazione e successiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzati dai soggetti titolari di depositi fiscali di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, devono rispondere alle caratteristiche indicate negli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto. 2. I depositari autorizzati sono tenuti ad adottare le procedure informatiche di cui agli allegati A) e B) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e le procedure informatiche di cui all'allegato C) a decorrere dal mese di settembre 2010. 3. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale 20 settembre 2002 e successive modificazioni non trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2010
Il direttore generale: Ferrara |