Gazzetta n. 147 del 14 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO
Disciplina del rimborso spese per le attivita' di revisione cooperativa e/o ispezione straordinaria da svolgersi oltre 100 km dalla sede di servizio da parte del personale MISE nonche' i compensi per le sole revisioni alle banche di credito cooperativo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2004 ed il decreto ministeriale 16 ottobre 2008 che hanno stabilito i criteri di determinazione degli importi da corrispondere al personale incaricato di effettuare le revisioni agli enti cooperativi;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 recante le modalita' di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle Banche di credito cooperativo;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2007 recante le modalita' di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2008 che ha fissato una percentuale di maggiorazione per compensare le ispezioni straordinarie nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti per le revisioni ordinarie;
Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive stipulato in data 1° febbraio 2006 ed il successivo atto integrativo del 31 luglio 2006, con i quali sono stati regolati e disciplinati i rapporti concernenti lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
Considerato che all'attualita' e per prassi consolidata e' previsto che le attivita' di vigilanza vengano svolte al di fuori dell'orario di servizio, in assenza di uno specifico corpo ispettivo e, quindi, al fine di non interferire con le ordinarie incombenze di lavoro del personale;
Considerato che detta previsione risulta funzionale solo nei casi in cui la revisione deve essere svolta nei confronti di enti cooperativi aventi sede sociale nel territorio del Comune in cui insiste la sede di servizio del revisore o nelle zone limitrofe;
Considerato che in alcune province, in particolare nel centro-nord, non ci sono funzionari delle direzioni provinciali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disponibili per l'effettuazione dell'attivita' revisionale;
Considerato che l'art. 18 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 ha stabilito che le Banche di Credito Cooperativo, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti alla autorita' governativa, ancorche' limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali;
Considerato, pertanto, che la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi di questo Ministero deve provvedere anche a detta attivita' di vigilanza attraverso funzionari dell'Amministrazione pubblica in possesso della specifica abilitazione;
Considerato che, all'attualita', funzionari abilitati alla revisione delle Banche di credito cooperativo sono dislocati esclusivamente a Roma e che le sedi da vigilare sono invece dislocate in tutta Italia;
Considerata pertanto la necessita' di prevedere un diverso rimborso spese rispetto a quello forfetario di cui al citato decreto ministeriale 16 ottobre 2008, trattandosi di attivita' di revisione e/o di ispezione straordinaria da svolgersi in sedi oltre i 100 km dalla sede di servizio del revisore;
Considerato che gia' il decreto ministeriale 7 dicembre 2004, nonche' il richiamato decreto ministeriale 16 ottobre 2008 hanno stabilito che a fronte dell'attivita' revisionale, comportante una specifica professionalita' nonche' rilevanti responsabilita' personali, vengano riconosciuti compensi parametrati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'ente cooperativo e che si ritiene di dover prevedere analoga disciplina per l'attivita' revisionale alle Banche di credito cooperativo;
Considerato che detti compensi, giusto quanto previsto dal decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, sono stati assimilati a reddito di lavoro dipendente, ancorche' si tratti di incarichi aggiuntivi non rientranti negli obblighi di servizio;

Decreta:

Art. 1
Rimborso spese

Il personale del Ministero dello Sviluppo Economico incaricato delle attivita' di revisione cooperativa e/o di ispezione straordinaria da svolgersi in sedi oltre i 100 km dalla sede di servizio, avra' diritto ad un rimborso spese per viaggio, vitto ed alloggio corrispondente a quello dovuto per il trattamento di missione.
Art. 2
Verifica di compatibilita'

I Dirigenti responsabili dovranno assicurarsi che lo svolgimento dei predetti incarichi non rechi pregiudizio al corretto e regolare svolgimento delle attivita' istituzionali, modulando opportunamente le relative autorizzazioni.
Art. 3
Determinazione compensi

Per l'attivita' di vigilanza ordinaria sulle Banche di credito cooperativo, il compenso e' determinato percentualmente al contributo dovuto dagli Enti cooperativi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 secondo le seguenti modalita':
Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla prima fascia (contributo € 1.900) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 40% del contributo stesso;
Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla seconda fascia (contributo € 3.600) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 25% del contributo stesso;
Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla terza fascia (contributo € 6.400) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 18% del contributo stesso.
Art. 4
Maggiorazioni

I compensi di cui all'art. 3 retribuiscono l'intera attivita' revisionale, ivi compreso l'accertamento successivo all'eventuale diffida, rimanendo invece confermate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale 22 febbraio 2008 per compensare le ispezioni straordinarie.
Art. 5
Decorrenza

Gli effetti del presente decreto decorreranno dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 396